La Cassazione conferma il licenziamento per molestie anche se la vittima è uomo. Cosa dice l'art. 2087 cc e come tutelare aziende e dipendenti.
Le molestie sul luogo di lavoro non conoscono genere. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13748/2025, depositata lo scorso 22 maggio, affrontando un caso che sovverte lo stereotipo tradizionale: una lavoratrice è stata licenziata per aver molestato un collega di sesso maschile. La vicenda non solo pone l'accento sull'equilibrio tra tutela del lavoratore e poteri disciplinari del datore, ma amplia anche la portata dell'obbligo di protezione previsto dall'art. 2087 cc. Vediamo nel pratico cosa dice la giurisprudenza e cosa può fare il nostro studio legale in merito alla questione.
Ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile , il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, prevedendo forme di prevenzione contro qualsiasi forma di molestia o abuso, compresi quelli perpetrati da altri lavoratori.
Come chiarito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13748/2025, anche i comportamenti allusivi, i commenti pesanti o le avance indesiderate costituiscono condotte lesive della serenità lavorativa, tali da giustificare provvedimenti espulsivi.
Nel caso esaminato, la lavoratrice si rivolgeva al collega commenti dal contenuto sessuale, creando un ambiente di lavoro imbarazzante e ostile. A fronte della denuncia, l'azienda ha avviato un'indagine interna e, riscontrando la fondatezza degli episodi, ha disposto il licenziamento per giusta causa. I giudici di merito avevano confermato la decisione datoriale, ritenendola proporzionata alla gravità della condotta. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i fatti non hanno la rilevanza disciplinare attribuita.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, precisando che:
Nel gestire situazioni analoghe, le imprese devono evitare due errori comuni :
L'ordinanza della Cassazione n. 13748/2025 chiarisce, una volta per tutte, che le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono condotte gravi, indipendentemente da chi le subisce. L'obbligo del datore di lavoro non si limita alla prevenzione, ma impone interventi tempestivi, anche estremi, come il licenziamento, quando la condotta mina la serenità del gruppo di lavoro.
Il nostro Studio legale affianca le aziende in ogni fase di prevenzione e gestione delle condotte illecite in ambito lavorativo.
In particolare:
Inoltre, per il lavoratore che subisce comportamenti lesivi, offriamo una tutela specifica per agire in giudizio, documentare i fatti e ottenere un risarcimento o la cessazione delle molestie.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.