Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Case popolari: residenza e bisogno nei bandi ERP - Studio Legale MP - Verona

Criteri di assegnazione degli alloggi ERP, requisito di residenza e diritto al bisogno: la svolta costituzionale e i suoi effetti pratici sui bandi regionali e sulle graduatorie

 

La stagione recente del contenzioso in materia di edilizia residenziale pubblica è segnata da una svolta netta: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme regionali che assegnano punteggi premianti alla residenza storica nel territorio, ridimensionando drasticamente uno strumento largamente diffuso nei bandi ERP. Le implicazioni pratiche investono migliaia di graduatorie in tutta Italia e aprono scenari inediti di impugnazione, tanto per i soggetti esclusi quanto per quelli già collocati in posizione utile. Parallelamente, la giurisprudenza amministrativa e ordinaria continua a tracciare i confini del riparto di giurisdizione, questione tecnica tutt'altro che risolta e determinante per la scelta del giudice a cui rivolgersi. Chi si trova coinvolto in una procedura ERP — come richiedente, come assegnatario che rischia la decadenza o come soggetto rimasto fuori graduatoria — deve conoscere questi sviluppi per tutelare i propri diritti in modo efficace.

Il brocardo latino summum ius summa iniuria — la legge applicata nella sua forma più rigida può produrre la massima ingiustizia — non potrebbe essere più appropriato per descrivere quello che per anni è accaduto nei bandi per le case popolari: regole formalmente lecite, costruite sulla residenza anagrafica pregressa, che finivano per escludere sistematicamente proprio chi si trovava nel bisogno più acuto, penalizzando chi si era spostato in cerca di lavoro o per ragioni familiari. Questa distorsione è oggi al centro di una profonda revisione giurisprudenziale che, a partire dalla Corte costituzionale, sta riscrivendo le regole del gioco.

Martha Nussbaum, nella sua teoria delle capacità, ha scritto che la dignità umana non è soltanto un principio astratto ma una condizione materiale che include l'accesso a un riparo adeguato. È esattamente questa prospettiva che le corti italiane, negli ultimi mesi, hanno fatto propria nel sindacare le scelte legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica: il diritto all'abitazione non è un beneficio che si guadagna per anzianità anagrafica, ma una risposta proporzionata al bisogno reale.

La svolta costituzionale sui punteggi per la residenza storica

Il punto di svolta più rilevante degli ultimi mesi è rappresentato dalla Corte costituzionale, sentenza 8 gennaio 2026 n. 1, depositata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2026. La pronuncia, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Toscana n. 2/2019, nella parte in cui attribuiva, ai fini della formazione delle graduatorie ERP, punteggi crescenti — da 1 a 4 punti — in ragione della durata della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa continuativa nel territorio di riferimento del bando.

La Corte ha ritenuto che tale disciplina attribuisse alla cosiddetta "storicità di presenza" sul territorio un peso eccessivo, tale da comprimere la centralità dello stato di bisogno nella formazione delle graduatorie. Il ragionamento è netto: i criteri di assegnazione degli alloggi ERP devono essere primariamente orientati alla valutazione delle condizioni di fragilità economica, sociale e abitativa dei richiedenti. La residenza pregressa non misura il bisogno, non dimostra un radicamento effettivo e finisce per escludere soggetti vulnerabili che si sono spostati nel tempo in cerca di lavoro o di condizioni di vita migliori.

La Corte ha altresì ravvisato una violazione delle norme europee, in quanto il criterio della storicità della presenza risulta sproporzionato e discriminatorio nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., letto in relazione alle direttive comunitarie applicabili.

Questa pronuncia non è rimasta isolata. Pochi mesi dopo, la Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2026 n. 70, udienza del 10 marzo 2026, Pres. Amoroso, Rel. Patroni Griffi, è intervenuta dichiarando illegittima una disposizione analoga contenuta nell'art. 29, comma 1, lett. c), della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2016, che subordinava l'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla residenza anagrafica in regione per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. La Corte ha ribadito che il requisito della residenza pregressa e protratta, essendo del tutto analogo alle norme regionali già scrutinate, deve essere del pari dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.

Il quadro è completato dalla Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 95/2026 del 23 dicembre 2025, pubblicata il 21 gennaio 2026, che ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare il bando ERP e la legge regionale veneta. Il bando impugnato prevedeva fino a 7 punti per chi avesse la residenza o l'attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni. La Corte veneziana ha confermato che tali punteggi, pur non configurando un limite formale all'accesso, producono un effetto discriminatorio equivalente, rendendo di fatto impossibile l'assegnazione per chi non raggiunga quella soglia di radicamento territoriale.

Il riparto di giurisdizione: dove e come impugnare

La questione del giudice competente in materia ERP è tecnica ma decisiva, perché l'errore di giurisdizione determina l'inammissibilità del ricorso e la perdita di tempo prezioso. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente consolidato un criterio generale che distingue nettamente due fasi del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo tutto ciò che riguarda la fase pubblicistica: i vizi del bando, i requisiti di ammissione, la formazione della graduatoria, il diniego dell'assegnazione. In questa fase, il privato è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo, e il sindacato spetta al TAR. Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario tutto ciò che riguarda la fase successiva all'assegnazione: la decadenza, il rilascio forzoso dell'alloggio, il subentro di familiari. In questa fase, il rapporto è paritetico, assimilabile a quello locatizio, e la posizione del privato è di diritto soggettivo.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 marzo 2025 n. 2143, ha ribadito con precisione tale bipartizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione: la controversia relativa alla fase antecedente al provvedimento di assegnazione appartiene al giudice amministrativo, mentre quella successiva al provvedimento, compresi gli ordini di rilascio e sgombero di alloggi occupati senza titolo, appartiene al giudice ordinario, in quanto l'ordine di rilascio si configura come atto imposto dalla legge e non come esercizio di potere discrezionale.

Il TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza 30 agosto 2025 n. 2869, ha applicato questo principio dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da una cittadina che, subentrata alla madre deceduta nell'occupazione di un alloggio ALER Milano, contestava davanti al giudice amministrativo l'ordine di rilascio ricevuto dall'ente gestore. Il tribunale ha chiarito che l'invocazione di diritti fondamentali come la continuità abitativa non determina di per sé lo spostamento della giurisdizione, quando il rapporto giuridico con l'ente è già esaurito o non è mai stato formalmente instaurato.

Parallelamente, la Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 25 marzo 2025 n. 7941, Pres. Scoditti, Rel. Varotti, ha affrontato il tema dell'assegnazione in proprietà degli alloggi ERP, chiarendo che l'esistenza del diritto alla cessione dell'immobile presuppone la sussistenza dei requisiti di legge al momento della stipula del contratto, non in un momento precedente. In particolare, la morte dell'assegnatario dopo l'accettazione dell'istanza di cessione ma prima della stipula non attribuisce agli eredi un diritto derivativo alla cessione stessa: questi ultimi sono esentati dal dover rinnovare la domanda, ma non hanno diritto al provvedimento favorevole in assenza dei requisiti soggettivi propri.

Le implicazioni pratiche di questa stagione giurisprudenziale sono rilevanti e concrete. Per chi partecipa a un bando ERP, ogni clausola che attribuisca punteggi alla durata della residenza — sia come soglia di accesso sia come criterio di graduatoria — è oggi potenzialmente illegittima e impugnabile davanti al giudice ordinario nelle forme del procedimento antidiscriminatorio. Per chi ha già ricevuto una posizione in graduatoria costruita anche su quei punteggi, c'è il rischio di una riscrittura delle graduatorie stesse. Per chi affronta un procedimento di decadenza o un ordine di rilascio, l'errore di giurisdizione — rivolgersi al TAR anziché al tribunale ordinario — può essere fatale sul piano processuale.

Chi si trovasse in una di queste situazioni — escluso da un bando ERP per mancanza dei requisiti di residenza, penalizzato in graduatoria da punteggi che privilegiano la storicità di presenza, oppure destinatario di un provvedimento di decadenza o rilascio — può trovare nel percorso giudiziario adeguate forme di tutela, purché si scelga correttamente la strada processuale e si agisca nei termini di legge.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP