Una buca sull’asfalto può sembrare un imprevisto, ma la legge parla chiaro: il Comune è spesso responsabile dei danni causati dalle insidie stradali. Questo articolo analizza le più recenti sentenze della Cassazione e spiega quando e perché l’ente pubblico deve risarcire i cittadini e quando invece il pericolo era evitabile con la normale prudenza.
La scena di una strada cittadina disseminata di buche e foglie bagnate dopo un temporale evoca immediatamente il pericolo nascosto in agguato per gli utenti della strada. «L’asfalto dei viali era sparso di buche, di strati di foglie, di pozze d’acqua. Pareva avesse grandinato», scriveva Cesare Pavese in La casa in collina, dipingendo un paesaggio urbano insidioso. Latet anguis in herba, ammonivano i Latini: tra l’erba si nasconde il serpente, pronto a colpire l’incauto viandante. Nell’immaginario comune questa figura descrive bene il concetto di insidia stradale, ovvero quei trabocchetti nascosti sul manto stradale che possono provocare incidenti a pedoni, ciclisti e automobilisti.
Dal punto di vista giuridico, per molto tempo chi subiva un danno a causa di una buca doveva dimostrare che questa rappresentasse un’“insidia o trabocchetto”, cioè un pericolo occulto e imprevedibile, non visibile né evitabile con l’ordinaria diligenza. Solo così si configurava la colpa dell’ente custode ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana per fatto illecito). Questa impostazione tradizionale è però stata superata dalla giurisprudenza più recente: oggi l’ente proprietario della strada (tipicamente il Comune) risponde quasi sempre dei sinistri stradali avvenuti per difetti del manto stradale in base all’art. 2051 c.c., la norma sulla responsabilità per le cose in custodia.
L’art. 2051 c.c. stabilisce infatti che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che non richiede prova di una colpa. Per la vittima di una caduta su strada ciò comporta un notevole alleggerimento dell’onere probatorio: è sufficiente dimostrare l’esistenza del dissesto (buca, dosso, sconnessione, ostacolo) e il nesso causale tra questo e il danno subito. Non occorre provare anche la “invisibilità” o imprevedibilità del pericolo. La Corte di Cassazione, con una pronuncia significativa (Cass. civ., 31 marzo 2025, n. 8450), ha chiarito proprio che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. è irrilevante la particolare insidiosità del luogo: non si richiede che il pericolo fosse nascosto o non segnalato per configurare la responsabilità dell’ente custode. In altre parole, è stata definitivamente archiviata la vecchia teoria dell’“insidia o trabocchetto” fondata sull’art. 2043 c.c.: oggi conta solo il fatto oggettivo che la cosa in custodia (la strada) abbia causato l’evento dannoso.
Resta invece fondamentale, per escludere la responsabilità del Comune, la prova del caso fortuito. Il caso fortuito è qualsiasi evento esterno imprevedibile e inevitabile che spezza il nesso causale, sollevando il custode da responsabilità. Può consistere in un fatto naturale (ad esempio un’alluvione improvvisa che crea una voragine poco prima del sinistro), nel fatto di un terzo (ad esempio qualcuno che versa accidentalmente olio sulla strada) oppure nella condotta dello stesso danneggiato. La giurisprudenza ha infatti precisato che il comportamento gravemente imprudente dell’utente può assumere efficacia liberatoria per l’ente proprietario quando la sua incidenza causale è talmente forte da far retrocedere la cosa (la strada dissestata) a mera occasione dell’evento. In termini semplici, la legge non tutela l’utente oltre ogni limite: chi circola deve comunque usare un minimo di prudenza e attenzione. Se il pericolo era ben visibile e facilmente evitabile con l’ordinaria diligenza, allora la caduta o lo sbandamento saranno attribuiti alla disattenzione della vittima stessa. È il principio di autoresponsabilità: chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Proprio su questo aspetto – l’incidenza della condotta del danneggiato – è esemplare una recente decisione della Cassazione relativa a un sinistro causato dal brecciolino sulla carreggiata. Nella fattispecie, un motociclista aveva perso il controllo della moto scivolando su ghiaia (pietrisco) presente sul manto stradale. La Corte di Cassazione ha escluso ogni obbligo risarcitorio a carico dell’ente proprietario in quanto quel materiale era perfettamente visibile e segnalato, quindi evitabile usando la normale prudenza. In pieno giorno, su un tratto rettilineo, il pericolo era prevedibile e superabile moderando la velocità: di conseguenza la colpa esclusiva è ricaduta sul centauro imprudente. La Suprema Corte – ordinanza del 24 settembre 2025, n. 26061 (Sez. III civ.) – ha evidenziato che in tali condizioni il ruolo causale del brecciolino viene meno, perché la condotta negligente del motociclista ha costituito da sola la causa dell’incidente. Il sinistro, in altre parole, è dipeso da un fattore esterno (la guida imprudente) riconducibile al caso fortuito, che ha interrotto il nesso di causa con la cosa in custodia. In situazioni simili il Comune non è tenuto a risarcire, poiché non si può qualificare la ghiaia sulla strada come “insidia” in senso giuridico quando è palesemente avvistabile e segnalata: manca l’occultamento del pericolo e il danno è evitabile con la dovuta diligenza del conducente.
Di converso, quando il pericolo stradale non era evitabile con l’attenzione ordinaria, la responsabilità dell’ente pubblico scatta in pieno. In un caso del 2026, ad esempio, la Cassazione ha confermato la condanna di un Comune per le gravi lesioni subite da una pedona caduta in una buca non segnalata mentre attraversava la strada. La particolarità era che il dissesto sull’asfalto era coperto da foglie secche, quindi non immediatamente visibile. La vittima, sopraggiungendo con andatura normale, non poteva accorgersi della buca nascosta. La Corte di Cassazione – ordinanza del 7 febbraio 2026, n. 2685 – ha ritenuto decisivo il fatto che la buca fosse presente e non segnalata e che il fogliame che la copriva non costituisse affatto un elemento eccezionale e imprevedibile. Al contrario, si trattava di un’insidia occultata di cui il Comune avrebbe dovuto accorgersi con un’adeguata attività manutentiva. Inoltre la pedona aveva tenuto una condotta di guida (anzi, di cammino) diligente, senza distrazioni o imprudenze. In assenza di prova di un caso fortuito vero e proprio, la responsabilità è dunque ricaduta interamente sull’ente custode ex art. 2051 c.c. Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso qualsiasi concorso di colpa a carico della danneggiata: il rischio non era da lei conoscibile ed evitare la caduta non era alla sua portata, ragione per cui il Comune è stato dichiarato unico responsabile del sinistro.
Dalle pronunce esaminate emerge un orientamento giurisprudenziale chiaro e garantista verso gli utenti della strada. Chi subisce un danno per una buca o altra insidia sulla via pubblica oggi beneficia di un’impostazione che semplifica la richiesta di risarcimento: non è più gravato dall’onere quasi impossibile di provare che quel pericolo fosse invisibile; deve solo dimostrare che l’incidente è stato causato da quella anomalia stradale. Tocca semmai al Comune convenuto provare che c’era un evento imprevedibile ed eccezionale (ad esempio un comportamento abnorme della stessa vittima) tale da interrompere il nesso causale. Va sottolineato che neppure la vasta estensione della rete viaria cittadina o la carenza di risorse possono ormai essere invocate come scusanti: la Cassazione ha più volte ribadito che l’ente proprietario della strada è sempre considerato custode del bene demaniale e deve quindi attivarsi per garantire standard di sicurezza adeguati su tutto il territorio di sua competenza. In caso contrario, pagherà i danni.
Questa evoluzione giurisprudenziale ha anche importanti risvolti pratici. Molti Comuni si trovano ogni anno ad affrontare numerose richieste di risarcimento da parte di cittadini infortunati per buche e dissesti stradali. Le somme in gioco possono essere significative: basti pensare che, in vicende analoghe, i risarcimenti liquidati hanno superato i centomila euro per singolo episodio tra danno biologico, morale e spese mediche. Oltre al costo economico, c’è un inevitabile danno alla fiducia dei cittadini. Le sentenze recenti su questo tema rappresentano dunque un monito per le amministrazioni locali: prevenire è meglio che curare. Diventa fondamentale investire in piani di manutenzione stradale tempestiva, ispezioni periodiche, segnalazione efficace dei pericoli (come cantieri o dissesti appena formatisi) e anche in soluzioni tecnologiche di monitoraggio. Garantire strade sicure non è solo un dovere civile e legale, ma evita anche contenziosi e spese a posteriori per l’ente pubblico.
In conclusione, la responsabilità del Comune per le insidie stradali è oggi delineata da principi rigorosi ma equilibrati: da un lato l’ente è chiamato a rispondere oggettivamente dei pericoli presenti sulle sue strade, dall’altro l’utente della strada è tenuto ad usare prudenza e buon senso. Le città devono garantire infrastrutture sicure e ben tenute – in primis per tutelare l’incolumità dei cittadini, ma anche per evitare di dover poi “pagare il conto” di negligenze manutentive. La strada sicura è frutto di responsabilità condivise: l’ente pubblico predispone e vigila, il cittadino rispetta le regole e mantiene la cautela. Su questa linea si muovono le ultime pronunce della Cassazione, che rafforzano la tutela di chi subisce un danno da buche o cadute, senza però deresponsabilizzare del tutto l’utente quando questi, con condotta imprudente, si fa parte attiva nel causare il proprio mal. Alla luce di tali orientamenti, chi incorre in un incidente stradale provocato da una buca non segnalata o da un’insidia sul percorso ha oggi strumenti più efficaci per ottenere giustizia: le norme e i giudici sono dalla sua parte, purché il caso presenti i requisiti di imprevedibilità e inevitabilità del pericolo.
Redazione - Staff Studio Legale MP