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Un sabato mattina di primavera. Un parco, un cane che fiuta l'erba, poi un malore improvviso. Il veterinario conferma: avvelenamento da rodenticida. È uno scenario che si ripete centinaia di volte ogni anno in Italia, spesso senza che i responsabili vengano identificati e sanzionati. Le statistiche disponibili indicano un andamento pressoché costante di questo fenomeno criminale, che ogni anno provoca la morte tra atroci sofferenze di migliaia di cani, gatti e animali selvatici anche protetti; un dato ulteriormente aggravato dall'esiguo numero di persone effettivamente condannate rispetto all'imponente dimensione del fenomeno.
Eppure il diritto ha qualcosa da dire — e dal luglio scorso lo dice con una voce molto più alta.
La riforma del 2025: un cambio di paradigma, non solo di pene
La Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025, è entrata in vigore il 1° luglio 2025 e ha modificato in modo organico il codice penale e il codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali. La novità non è soltanto l'inasprimento delle pene: è il cambio di bene giuridico tutelato.
Il Titolo IX-bis del Libro secondo del codice penale viene ridenominato in "Dei delitti contro gli animali": il bene da tutelare non è più il «sentimento» umano per gli animali, ma l'essere senziente in quanto vittima diretta del reato. Cade definitivamente l'idea che il bene giuridico tutelato sia il sentimento umano, in favore di una tutela diretta degli animali. Si tratta di una svolta teorica che ha ripercussioni concrete: l'animale non è più un bene affettivo dell'uomo da proteggere indirettamente, ma un soggetto passivo del reato a pieno titolo, in linea con la riforma dell'art. 9 della Costituzione introdotta dalla Legge costituzionale n. 1/2022.
Sul piano sanzionatorio, il mutamento è immediato e misurabile. Per l'uccisione di animali ai sensi dell'art. 544-bis c.p., la pena detentiva passa da 4 mesi–2 anni a 6 mesi–3 anni, con l'introduzione di una multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.
Quanto al maltrattamento (art. 544-ter c.p.), la nuova pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in forma cumulativa e non più alternativa: il legislatore intende evitare che il pagamento di una somma di denaro possa fungere da "scudo" rispetto alla pena detentiva. In altri termini, non è più possibile "comprare" l'impunità con una sanzione pecuniaria: chi maltratta un animale rischia concretamente il carcere.
Bocconi avvelenati: il concorso di reati e il profilo che spesso si trascura
La condotta di chi posiziona esche avvelenate non integra un'unica fattispecie di reato, ma può dar luogo a un concorso di illeciti che raramente viene illustrato ai proprietari delle vittime. Vale la pena analizzarli con ordine.
Avvelenare un animale è un reato regolamentato dal codice penale: l'art. 544-bis punisce con il carcere l'uccisione di animali per crudeltà e senza necessità; anche se l'animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte, si configura comunque il reato di maltrattamento ex art. 544-ter, punibile con la reclusione sino a due anni.
Ma c'è un profilo che la maggior parte degli articoli sul tema trascura: il rischio per le persone. Il pericolo dell'avvelenamento non è solo rivolto nei confronti degli animali, poiché lasciare liberamente esche e bocconi avvelenati nelle campagne, nei boschi o sugli angoli delle strade mette in serio pericolo anche la vita dell'uomo e soprattutto dei bambini. Quando un boccone avvelenato viene disperso in un'area di pubblico transito, il responsabile può rispondere anche dell'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e, nei casi più gravi, dell'art. 440 c.p. (adulterazione di sostanze alimentari), reato che si perfeziona con il solo fatto della dispersione della sostanza tossica nell'ambiente, a prescindere dall'effettivo danno causato.
L'ordinanza del Ministero della Salute stabilisce espressamente che «è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare ed abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce». L'ordinanza di divieto fu emanata nel dicembre 2008 a seguito della morte per avvelenamento di vari orsi marsicani nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, quando la percezione del fenomeno aveva ormai assunto dimensioni incontrollate sull'intero territorio nazionale.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha progressivamente consolidato un'interpretazione rigorosa delle fattispecie in gioco. La Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 37847 del 15 giugno 2023, ha chiarito in modo espresso che il delitto di uccisione di animali ex art. 544-bis c.p. assorbe il disvalore derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, con conseguente legittimazione del proprietario a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato. È una pronuncia di notevole rilievo pratico: significa che il proprietario dell'animale avvelenato non solo può sporgere querela, ma ha titolo a chiedere il ristoro di tutte le voci di danno, compreso il danno morale da perdita dell'animale da affezione, oggi sempre più riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.
La Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 7529 del 9 novembre 2023 ha poi precisato la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato ex art. 544-bis c.p.: tale nozione comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. Ciò significa, sul versante opposto, che chi dissemina bocconi avvelenati per "liberarsi" di animali randagi o ritenuti fastidiosi non può invocare alcuna "necessità": l'intento di eliminare un fastidio non è mai scriminante.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza n. 8449 del 2020, aveva già stabilito che la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. Applicato al caso dei bocconi avvelenati, questo orientamento è netto: l'agonia da veleno rodenticida integra per definizione il requisito della crudeltà.
Vi è poi un'ulteriore frontiera normativa che merita attenzione. Nel corso dei lavori parlamentari che hanno preceduto la Legge n. 82/2025, era stata proposta l'introduzione di un apposito art. 441-bis c.p., specificamente dedicato alle esche e bocconi avvelenati, che avrebbe previsto la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chiunque abbandoni esche e bocconi avvelenati capaci di causare intossicazioni, lesioni o la morte di esseri umani o animali; con la previsione che, nel caso le stesse esche ingerite da un animale ne provochino la morte, si applichi la pena di cui all'art. 544-bis o 544-septies. La norma specifica non è stata inserita nel testo definitivo, ma il dibattito parlamentare attorno ad essa conferma la volontà del legislatore di aggravare ulteriormente la risposta sanzionatoria per questa specifica condotta.
Un aspetto sistematicamente sottovalutato riguarda la responsabilità degli enti. La Legge n. 82/2025 interviene anche sul D.Lgs. 231/2001, introducendo l'art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali), ai sensi del quale, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Questo significa che, se un'attività zootecnica, un'impresa agricola o un'associazione venatoria organizzata fosse coinvolta nella dispersione sistematica di veleni, potrebbe rispondere penalmente in quanto ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001: un profilo applicativo del tutto inedito e ancora non esplorato dalla giurisprudenza.
Sul piano procedurale, altra novità di rilievo pratico è l'art. 260-bis c.p.p., introdotto dalla stessa riforma: gli animali sequestrati non possono essere abbattuti né ceduti durante l'iter giudiziario; è inoltre prevista la possibilità di affidamento anticipato a enti o privati riconosciuti idonei, anche prima della sentenza.
Fraus omnia corrumpit: il vecchio brocardo latino, che il diritto romano applicava a ogni condotta ingannevole posta in essere per aggirare la legge, si adatta con sorprendente pertinenza al fenomeno dei bocconi avvelenati. Chi dissemina veleni agisce di nascosto, sfrutta l'impossibilità dell'animale di difendersi e conta sull'impunità derivante dalla difficoltà di raccogliere prove. È una frode verso la legge, verso la comunità e verso le vittime. Ed è proprio contro questa logica di impunità che la riforma del 2025 ha voluto colpire, elevando il disvalore penale della condotta a livelli che non possono più essere sottovalutati.
Come scriveva Simone Weil ne La pesanteur et la grâce, «l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità»: vale anche qui. La capacità di osservare la sofferenza di un essere indifeso — e di non voltarsi dall'altra parte — è il presupposto di ogni ordinamento che voglia dirsi civile. Il diritto, in questo settore, ha finalmente cominciato a tenere il passo con quella sensibilità.
Cosa fare concretamente se si trova un boccone avvelenato o il proprio animale è vittima di avvelenamento? L'ordinamento sottolinea l'importanza di denunciare la scoperta di esche o cibo avvelenato o i casi di avvelenamento di animali di cui si è testimoni, sia come proprietari che non; la denuncia va fatta anche se l'avvelenamento non ha causato la morte dell'animale o in caso della semplice minaccia di avvelenamento. La sequenza corretta è: non toccare l'esca con le mani nude; chiamare immediatamente il 112 o il Servizio Veterinario ASL; portare l'animale d'urgenza al veterinario più vicino, chiedendo esplicitamente che venga redatto il referto per eventuale trasmissione all'autorità giudiziaria; nel reato di omissione di referto, l'obbligo della comunicazione si configura anche per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio; in tema di avvelenamento doloso degli animali, l'obbligo di referto viene assolto seguendo il dettato dell'Ordinanza Ministeriale sui bocconi avvelenati. Il referto veterinario, unitamente al prelievo di campioni biologici per l'analisi tossicologica presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, costituisce la base probatoria irrinunciabile per qualsiasi successivo procedimento penale.
Il rischio più grave, in questi casi, è l'inerzia nelle prime ore. Un veterinario che non redige il referto, un proprietario che non sporge denuncia entro tempi ragionevoli, un'esca che viene rimossa senza documentazione fotografica: ciascuno di questi passaggi mancati può rendere l'accertamento del reato praticamente impossibile. La riforma del 2025 ha alzato significativamente la posta in gioco per chi avvelena; ma perché la norma dispieghi il suo effetto deterrente, è indispensabile che le vittime — umane, per conto dei loro animali — attivino tempestivamente tutti i meccanismi che il sistema offre.
Il fenomeno dei bocconi avvelenati è una delle manifestazioni più gravi e più silenziose di quella zona grigia in cui la crudeltà verso gli animali si salda con il degrado del tessuto sociale. L'ordinamento italiano, dopo la riforma del 2025, dispone finalmente di strumenti sanzionatori all'altezza del problema. Resta aperta la sfida dell'applicazione concreta: la legge ha ridisegnato i meccanismi processuali, esteso la responsabilità alle persone giuridiche e rafforzato il coordinamento delle forze di polizia; un quadro normativo più coerente, che rimane tuttavia sfidante sul piano dell'applicazione concreta, considerato il carico già gravoso della giustizia penale italiana.
Redazione - Staff Studio Legale MP