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Assegno invalidità INPS sotto il minimo: ora spetta l'integrazione - Studio Legale MP - Verona

La svolta della Corte Costituzionale sull'assegno ordinario di invalidità contributivo: chi ha diritto all'integrazione al trattamento minimo, come richiederla e cosa fare se l'INPS ha già respinto la domanda

 

Per anni, migliaia di lavoratori con disabilità hanno percepito un assegno ordinario di invalidità INPS inferiore a quattrocento euro mensili, senza alcuna possibilità di ottenere un'integrazione al trattamento minimo. La ragione era puramente tecnica: avere iniziato a versare contributi dopo il 1995, rientrando cioè nel sistema contributivo puro. La Corte Costituzionale ha dichiarato questa discriminazione incostituzionale. Oggi quella barriera è caduta, e con essa si aprono diritti nuovi — ma anche procedure da conoscere con precisione per non perderli.

Immaginate di aver lavorato per anni con una malattia cronica, di aver versato contributi regolarmente, e di trovarvi a percepire dall'INPS un assegno di duecentocinquanta, trecento euro al mese. Non perché abbiate lavorato poco o male, ma perché avete iniziato a lavorare dopo il 1995. Una differenza di data sul contratto che, fino a pochi mesi fa, valeva la differenza tra poter arrivare a fine mese o no.

Tale esclusione lasciava molti lavoratori invalidi con assegni di importo molto basso, talvolta inferiori a quattrocento euro al mese, senza la possibilità di un adeguamento a un minimo dignitoso, nonostante la loro condizione di bisogno. Una disparità percepita come una grave ingiustizia sociale. Oggi questo sistema è stato dichiarato incostituzionale, e le conseguenze pratiche sono immediate e rilevanti per chi sa come muoversi.

La sentenza che ha cambiato tutto: Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025

Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 nella parte in cui escludeva l'integrazione al trattamento minimo per l'assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Per capire la portata concreta di questa pronuncia, occorre fare un passo indietro. L'assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Si tratta, cioè, di una tutela pensata per chi, a causa di infermità fisica o mentale, non è più in grado di lavorare come prima: la ratio dell'assegno ordinario di invalidità risiede nella sua funzione di "sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato".

L'integrazione al trattamento minimo è il meccanismo che impedisce che questa tutela scenda sotto una soglia di dignità economica. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94, ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità, calcolati interamente con il sistema contributivo, possono essere integrati al trattamento minimo. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025 ed è entrata in vigore dal giorno successivo. Con la circolare INPS 25 febbraio 2026, n. 20, l'Istituto ha comunicato che possono beneficiare dell'integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l'opzione contributiva o che percepiscono l'assegno nella Gestione Separata.

La Consulta ha fondato la propria decisione su un principio chiaro: la differenza di trattamento tra prestazioni identiche per natura e finalità non trovava alcuna giustificazione. L'assegno ordinario di invalidità, indipendentemente dal metodo di calcolo, ha la stessa funzione: tutelare lavoratori che, a causa di una condizione patologica, non sono più in grado di produrre reddito sufficiente. Negare loro l'accesso al trattamento minimo sulla base di criteri puramente tecnici significava introdurre una disparità irragionevole, che penalizzava in modo sproporzionato chi si trovava già in condizioni di vulnerabilità. In questo senso, il giudice delle leggi ha applicato in pieno il principio costituzionale espresso dagli artt. 3 e 38 della Costituzione, riconoscendo che summum ius summa iniuria: applicare rigidamente una norma tecnica sul sistema di calcolo fino a lasciare una persona disabile al di sotto del minimo vitale è, nella sostanza, la negazione del diritto.

Un secondo pilastro giurisprudenziale, rilevante ai fini del diritto al cumulo tra prestazioni per gli stessi soggetti, è rappresentato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4724 del 2025, che ha affrontato il tema della cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con la NASpI, rappresentando un ulteriore passo significativo verso una maggiore equità e un rafforzamento della rete di protezione sociale per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta.

Gli importi aggiornati e chi ne ha diritto oggi

L'INPS ha confermato l'integrazione al trattamento minimo — fissato a 611,85 euro mensili per il 2026 — dell'assegno ordinario di invalidità anche se calcolato solo con il metodo contributivo. Un cambiamento che significa, concretamente, che chi oggi percepisce un assegno inferiore a questa soglia e rispetta i limiti reddituali ha diritto a veder colmata la differenza.

A seguito della sentenza n. 94/2025, sono integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale: con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contributi accreditati solo dal 1° gennaio 1996; a chi abbia esercitato facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo; a carico della Gestione Separata, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di computo. L'integrazione avviene alle stesse regole previste per i lavoratori nel sistema misto: il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale (546,24 euro al mese nel 2026), e l'importo complessivo della prestazione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo (611,85 euro per il 2026).

Il sistema non è automatico. L'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità contributivo è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della necessaria comunicazione dei redditi, da dichiarare in via presuntiva. In assenza di tale dato, l'interessato deve presentare la domanda di ricostituzione reddituale, per comunicare i redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

Parallelamente all'integrazione al minimo sull'assegno contributivo, va ricordato che gli importi delle prestazioni assistenziali per l'invalidità civile totale (al 100%) sono stati anch'essi aggiornati: per il 2026, la pensione di invalidità civile per i maggiorenni con invalidità al 100% è fissata a 340,71 euro mensili, mentre l'indennità di accompagnamento è pari a 552,27 euro mensili. La sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale aveva già dichiarato illegittimo il requisito anagrafico dei sessanta anni per la maggiorazione, con la conseguenza che attualmente la maggiorazione può essere conseguita a partire dal diciottesimo anno di età e consente di integrare la pensione di invalidità fino a raggiungere i 735,08 euro al mese nel 2026.

Vi è poi una terza questione pratica di cui ogni titolare di assegno dovrebbe essere consapevole: cosa accade quando si raggiunge l'età pensionabile. L'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti previsti dalla legge. Per chi ha contribuzione dal 1996 o ha esercitato il computo nella Gestione separata, la trasformazione avviene al compimento dei 67 anni con almeno 20 anni di contributi e un importo non inferiore all'assegno sociale, oppure a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva se l'importo è inferiore alla soglia. Questa trasformazione ha conseguenze importanti: il trattamento minimo applicato all'assegno di invalidità non si trasferisce automaticamente alla pensione di vecchiaia contributiva, che segue regole proprie.

Quanto alle domande già respinte in passato, la strada non è necessariamente chiusa. Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza saranno valutate con le nuove regole; anche le richieste già presentate e ancora in lavorazione verranno riesaminate secondo il nuovo quadro normativo; chi aveva ricevuto un diniego in passato può chiedere il riesame, purché non sia intervenuta una sentenza definitiva. Questa clausola finale è cruciale: se il rigetto è passato in giudicato, cioè non è stato impugnato nei termini o il ricorso è stato definitivamente rigettato dal giudice, non è più possibile recuperare le somme passate. Il tempo, in diritto previdenziale, non perdona chi non agisce.

Come annotava Gustavo Radbruch nella sua Filosofia del diritto, la certezza del diritto non è fine a se stessa, ma deve servire la giustizia: quando una norma produce sistematicamente un risultato contrario alla tutela dei più deboli, il suo abbattimento non è sconvolgimento dell'ordine giuridico, bensì la sua più autentica realizzazione. La sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale è precisamente questo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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