Per anni, migliaia di lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema contributivo si sono visti negare l'integrazione al trattamento minimo INPS, nonostante redditi insufficienti e una riduzione permanente della capacità lavorativa. Una norma ritenuta inviolabile — l'articolo 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 — costruiva una barriera silenziosa tra chi aveva maturato i contributi prima del 1996 e chi era entrato nel mercato del lavoro dopo. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, ha spazzato via quella barriera, dichiarandola incostituzionale. L'INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026. Questo articolo spiega chi ha diritto, da quando, come presentare la domanda e cosa fare se la richiesta è stata già rifiutata.
L'assegno ordinario di invalidità e il nodo del sistema contributivo
L'assegno ordinario di invalidità — disciplinato dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 — è una prestazione previdenziale riconosciuta al lavoratore che abbia subìto una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, con almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui tre nel quinquennio precedente la domanda. A differenza della pensione di inabilità, che presuppone l'incapacità totale e assoluta, l'AOI si rivolge al lavoratore ancora parzialmente attivo ma gravemente menomato nella propria efficienza produttiva. Per sua natura, l'istituto si colloca in una zona di confine tra previdenza e assistenza: non è una pensione ordinaria, ma nemmeno una mera prestazione assistenziale. Questa natura "mista" — previdenziale e solidaristica al tempo stesso — è al cuore della pronuncia costituzionale.
Con la riforma previdenziale del 1995 (la cosiddetta Riforma Dini), il legislatore ha introdotto il sistema contributivo puro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In questo sistema, l'importo della pensione dipende esclusivamente dai contributi versati, rivalutati in base all'andamento del PIL, senza alcun ancoraggio alla retribuzione percepita. La conseguenza, per i lavoratori con carriere discontinue, precarie o interrotte da malattia, è stata spesso un assegno di importo irrisorio. E poiché l'articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995 stabiliva che "alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo", quei lavoratori ricevevano cifre inferiori alla soglia minima garantita dall'INPS senza alcuna possibilità di recupero. Una condizione che colpiva soprattutto i giovani lavoratori entrati nel mercato del lavoro dopo il 1996, le lavoratrici con interruzioni contributive per maternità o cura familiare, i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata.
"La legge, nella sua maestosa uguaglianza, proibisce tanto ai ricchi quanto ai poveri di dormire sotto i ponti", scrisse Anatole France in Le Lys rouge. Il paradosso che la Consulta ha sanato era di segno simile: una norma formalmente uguale per tutti produceva effetti discriminatori proprio su chi aveva versato i contributi con i sistemi di calcolo meno favorevoli, negandogli la stessa protezione minima riconosciuta a chi, per ragioni meramente anagrafiche, aveva potuto accumulare anzianità retributiva.
La sentenza Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025: cosa ha deciso e perché
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 206 del 2024, nell'ambito di un ricorso promosso dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riconosciuto a un lavoratore — con contribuzione interamente maturata dopo il 1° gennaio 1996 — il diritto all'integrazione al minimo del proprio AOI. La Cassazione, riscontrata l'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo, aveva rimesso la questione alla Consulta per violazione degli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. Corte Costituzionale La pronuncia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 luglio 2025 e ha prodotto effetti dal giorno successivo, il 10 luglio 2025.
Il percorso argomentativo della Corte è rigoroso e merita attenzione pratica. I giudici hanno messo in rilievo la funzione peculiare dell'assegno ordinario di invalidità, istituto che si colloca a cavallo tra previdenza e assistenza, e al quale è stata riconosciuta natura "mista". Sottolineando che la tutela costituzionale impone di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita indipendentemente dal sistema di calcolo adottato, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo per l'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. CGIL In sintesi: non è razionale né equo trattare diversamente due lavoratori entrambi invalidi, entrambi in stato di bisogno, entrambi in regola con i requisiti reddituali, solo perché uno ha iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 e l'altro dopo. Questa differenza di trattamento, priva di giustificazione costituzionale, è il cuore del vizio di illegittimità.
La Corte ha tuttavia operato una scelta prudente sul piano degli effetti temporali, optando per la non retroattività della pronuncia: gli arretrati relativi al periodo precedente al 10 luglio 2025 non sono recuperabili. La sentenza si applica agli assegni ordinari di invalidità in corso di erogazione e alle nuove domande presentate o liquidate dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Avvocatoinvaliditacivile Una scelta che ha bilanciato i diritti individuali con la sostenibilità del sistema, ma che di fatto penalizza chi per anni ha percepito un assegno inadeguato senza possibilità di rimedio retroattivo.
Chi ha diritto, come ottenere l'integrazione e le criticità operative
La circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 ha fornito le istruzioni per l'applicazione della sentenza. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, l'integrazione al trattamento minimo si applica anche per l'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, e degli iscritti alla Gestione Separata, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di computo. Patronato ENASC
L'integrazione è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In assenza di tale dato, gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi ai fini del ricalcolo della prestazione. Patronato ENASC
Il meccanismo di calcolo presenta una criticità operativa fondamentale che l'avvocato deve segnalare con chiarezza al cliente: l'integrazione funziona in modo "tutto o niente". Se il titolare rispetta i requisiti reddituali, riceve l'integrazione piena fino alla soglia minima; se li supera, perde l'intera integrazione senza gradualità. Non esiste una quota parziale proporzionale al reddito. Enac Questo meccanismo rigido può creare situazioni paradossali per lavoratori il cui reddito si colloca appena sopra o appena sotto la soglia rilevante: piccole variazioni di reddito producono effetti molto significativi sull'importo dell'assegno. È quindi essenziale una verifica attenta della posizione reddituale del cliente prima di presentare la domanda.
I requisiti reddituali vigenti per l'integrazione restano quelli già previsti dalla normativa sull'AOI: per i titolari non coniugati o separati legalmente, l'integrazione non spetta se il reddito personale assoggettabile a IRPEF supera il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; per i titolari coniugati non separati, l'integrazione non spetta se il reddito complessivo del nucleo supera il triplo del medesimo importo. Come indicato nella circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, il trattamento minimo INPS per l'anno in corso è fissato a 611,85 euro mensili: questa è la soglia massima fino alla quale l'assegno può essere integrato.
Sul piano procedurale, la distinzione più delicata riguarda i ricorsi pendenti al momento della pubblicazione della sentenza. Chi aveva già presentato ricorso giudiziale per ottenere l'integrazione al minimo, con giudizio ancora in corso, potrà beneficiare della pronuncia della Consulta anche in quei procedimenti, trattandosi di una dichiarazione di illegittimità costituzionale dotata di efficacia erga omnes. Diversa è la posizione di chi abbia già ricevuto una sentenza definitiva di rigetto, nel qual caso il giudicato preclude la riapertura della questione.
Il profilo della decorrenza merita attenzione separata, non solo in chiave sostanziale ma anche processuale. Sul punto è significativa la pronuncia del Tribunale di Paola, sentenza n. 22 del 16 gennaio 2025, che — in materia di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento di indennità di accompagnamento e handicap grave — ha affermato che la decorrenza dei benefici deve essere determinata in base alla data in cui risulta documentalmente accertato il quadro clinico compromesso, anche quando tale data sia successiva alla presentazione della domanda. Il principio, elaborato in sede di ATP ma dotato di portata sistematica, è pienamente applicabile alle controversie sull'integrazione al minimo dell'AOI: la decorrenza non è quella della domanda amministrativa bensì quella di primo accertamento documentato dei requisiti, il che impone una costruzione probatoria attenta fin dal momento della domanda all'INPS.
La dimensione processuale assume rilievo ulteriore quando l'integrazione al minimo viene negata dall'INPS nonostante la sussistenza dei presupposti. In tali casi il contenzioso si innesta necessariamente nel procedimento di cui all'articolo 445-bis del codice di procedura civile — l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio — almeno per quanto attiene al profilo sanitario del requisito invalidante. Sul versante delle spese processuali, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 7917 del 31 marzo 2026, la quale ha ribadito che il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità ha natura di causa a valore indeterminabile, con le conseguenti ricadute sulla liquidazione dei compensi legali in caso di soccombenza dell'INPS. La sentenza ha cassato il provvedimento del giudice di merito che aveva applicato parametri non conformi, disponendo il rinvio per una nuova liquidazione: un segnale importante anche sotto il profilo dell'effettività della tutela, poiché una corretta liquidazione delle spese disincentiva le resistenze strumentali dell'Istituto.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi — è giustizia dare a ciascuno il proprio, secondo la definizione di Ulpiano. L'integrazione al minimo non è un favor, ma la traduzione operativa del principio costituzionale di adeguatezza delle prestazioni previdenziali: nessun lavoratore che abbia perso un terzo della propria capacità lavorativa e rispetti i requisiti reddituali può ricevere meno di quanto il sistema garantisce a chi non ha mai versato un contributo.
Cosa fare in concreto: passi operativi per chi ritiene di avere diritto
Il titolare di un AOI calcolato interamente con il sistema contributivo che ritenga di avere diritto all'integrazione deve verificare innanzitutto il sistema di calcolo applicato al proprio assegno, consultando il cedolino previdenziale disponibile sul portale INPS o rivolgendosi al Patronato. Se l'assegno risulta interamente contributivo e il suo importo è inferiore al trattamento minimo INPS, occorre presentare domanda di ricostituzione reddituale all'INPS, comunicando i redditi in via presuntiva. In assenza di questa comunicazione, la decorrenza dell'integrazione è posticipata e l'Istituto non è tenuto a procedere d'ufficio. Chi ha già presentato domanda che è stata rigettata prima del 10 luglio 2025 per il solo motivo del sistema contributivo può presentare nuova domanda, avendo la sentenza rimosso il precedente ostacolo normativo. In caso di ulteriore rigetto dopo quella data, il cittadino può impugnare il provvedimento avviando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. davanti al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza, con l'assistenza di un avvocato del diritto previdenziale.
Redazione - Staff Studio Legale MP