La sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Spoleto chiarisce gli obblighi economici dell'assegnatario dopo la separazione.
Nel momento in cui una coppia si separa o divorzia, uno dei temi più delicati riguarda l’assegnazione della casa familiare, cioè l’abitazione in cui la coppia viveva stabilmente con i figli. Tuttavia, una volta chiarito chi resterà nell’immobile, sorge un altro interrogativo non meno importante: chi paga le spese legate all’uso della casa
La risposta è arrivata, con una certa chiarezza, dalla recente sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Spoleto, che ha ribadito e rafforzato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana: l’assegnatario della casa è tenuto a sostenere le spese ordinarie connesse all’utilizzo dell’immobile.
Nella fattispecie trattata, il Tribunale di Spoleto si è trovato a dover decidere su un contenzioso tra ex coniugi: il proprietario dell’immobile, non assegnatario, aveva richiesto il rimborso delle spese sostenute per le bollette dell’acqua e la TARI, ritenendo che fossero ancora a suo carico in quanto intestate a suo nome.
Il giudice ha stabilito che:
“L’assegnazione della casa familiare non comporta solo il diritto all’uso gratuito dell’immobile, ma anche l’obbligo, per chi vi abita, di sostenere tutte le spese ordinarie necessarie alla fruizione dello stesso, a prescindere dall’intestazione formale dei contratti.”
Questo principio si fonda sul fatto che l’assegnatario beneficia in via esclusiva dell’abitazione, e pertanto è giusto che si faccia carico delle spese di uso quotidiano.
Per comprendere meglio l’impatto concreto di questa decisione, vediamo alcuni esempi teorici.
Esempio 1 – Bollette non pagate
Marco e Laura si separano. Il giudice assegna la casa a Laura, che ci vive con i due figli minorenni. Le utenze (luce, gas, acqua) restano intestate a Marco. Dopo qualche mese, Marco riceve le bollette insolute e pretende che Laura le paghi.
Secondo la sentenza del Tribunale di Spoleto, Laura – in quanto assegnataria – è tenuta a pagare le utenze, anche se intestate a Marco. La giurisprudenza considera, infatti, che chi vive nella casa debba sostenere i costi legati al suo utilizzo.
Esempio 2 – Spese condominiali
Giulia vive nella casa familiare assegnatale dal giudice. Si tratta di un appartamento in condominio. L’ex marito, proprietario dell’immobile, riceve l’avviso di pagamento delle spese condominiali.
Il regolamento di condominio distingue tra spese ordinarie e straordinarie.
Le spese ordinarie (manutenzione ascensore, pulizia scale, riscaldamento centralizzato) sono a carico di Giulia. Le spese straordinarie (rifacimento della facciata, sostituzione del tetto) restano a carico del proprietario, cioè del marito.
È utile, a questo punto, distinguere le due tipologie di spese:
- Spese ordinarie: sono quelle necessarie per il normale uso dell’immobile. Comprendono bollette, TARI, spese condominiali ricorrenti. Sono sempre a carico dell’assegnatario, anche se non è il proprietario.
- Spese straordinarie: riguardano interventi strutturali o eccezionali, come rifacimenti, ristrutturazioni o adeguamenti normativi. Rimangono a carico del proprietario, salvo accordi diversi tra le parti.
Un elemento spesso fonte di confusione è l’intestazione formale dei contratti. Come nel caso affrontato dalla sentenza 84/2025, può accadere che le utenze restino intestate al coniuge non assegnatario, ma ciò non esonera l’assegnatario dal pagamento.
Il Tribunale ha chiarito che l’intestazione è irrilevante dal punto di vista giuridico: ciò che conta è l’utilizzo dell’immobile.
Sì. Le parti, assistite dai propri legali, possono raggiungere accordi differenti, purché messi per iscritto e, possibilmente, approvati dal giudice in sede di separazione o divorzio. In assenza di accordi, vale la regola generale: chi vive nella casa, ne paga i costi ordinari.
La sentenza del Tribunale di Spoleto ha il merito di fare chiarezza su un tema che genera spesso conflitti e malintesi tra ex coniugi. L’assegnazione della casa familiare comporta vantaggi ma anche responsabilità: chi ne usufruisce deve sostenere le spese ordinarie legate al suo utilizzo.
Per evitare problemi e contenziosi, è consigliabile:
- Rinegoziare tempestivamente l’intestazione delle utenze;
- Redigere accordi scritti sulle spese;
- Verificare con l’amministratore condominiale la ripartizione delle voci di spesa.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.