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Un padre che non riesce a vedere il figlio da mesi. Un bambino che ripete, con una precisione quasi meccanica, le stesse frasi denigratorie sul genitore assente. Un giudice che ordina le visite, ma ogni incontro viene sabotato da malattie improvvise, impegni scolastici urgenti, rifiuti inspiegabili. Questo scenario, purtroppo ricorrente nelle aule dei tribunali di famiglia italiani, pone una domanda pratica e urgente: cosa può concretamente fare il diritto?
La risposta è cambiata profondamente negli ultimi anni, e comprendere questa evoluzione è essenziale per chiunque si trovi coinvolto in una separazione ad alta conflittualità.
La PAS è morta, ma il fenomeno esiste: il paradosso giuridico italiano
Per decenni, nelle aule giudiziarie italiane, si è fatto ricorso alla cosiddetta Parental Alienation Syndrome (PAS), elaborata dallo psichiatra statunitense Richard Gardner negli anni Ottanta. Tali comportamenti consistono in una vera e propria programmazione dei figli da parte di uno dei due genitori, definito genitore alienante, che porta gli stessi a dimostrare astio e rifiuto verso l'altro genitore, definito genitore alienato.
Il problema è che la PAS non è riconosciuta come un disturbo psicologico nelle principali classificazioni internazionali (DSM-5) e la sua validità scientifica è ampiamente dibattuta. La Corte di Cassazione ha tratto da questo dato scientifico conseguenze giuridiche nette: la giurisprudenza italiana ha affrontato la questione della PAS in diverse occasioni, arrivando a conclusioni importanti. La Cassazione ha ripetutamente affermato che la PAS non ha fondamento scientifico e pertanto non può essere utilizzata come base per le decisioni giudiziarie.
Il punto di non ritorno si registra con la nota Cass. civ., Sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691, che ha dichiarato illegittimo qualsiasi ricorso alla PAS come fondamento di provvedimenti incisivi sulla vita dei minori, compresa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La Corte ha dichiarato che «il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori».
Eppure — ed è qui il paradosso — la stessa giurisprudenza non ha affatto chiuso gli occhi sul fenomeno. Il fenomeno esiste come fenomeno che si verifica, purtroppo, in situazioni di elevatissima conflittualità genitoriale. Ciò che conta sono i fatti, non le etichette. Il diritto ha dunque compiuto un passaggio decisivo: dall'etichetta diagnostica ai comportamenti concreti, verificabili, documentabili. Non più "questo genitore soffre di PAS", ma "questo genitore ha compiuto atti specifici che hanno pregiudicato il diritto del figlio alla bigenitorialità".
La Cassazione ha decretato che il giudice non deve basarsi su un «giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia», bensì «accertare la veridicità in fatto» dei comportamenti all'origine della crisi della relazione genitoriale, poiché «tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore».
Come scriveva Luigi Ferrajoli, il garantismo non è indifferenza ai fatti ma pretesa che i fatti siano provati: la giurisprudenza sull'alienazione parentale ha seguito esattamente questa logica, sostituendo la diagnosi con la prova.
Gli strumenti giuridici dopo la riforma Cartabia: dalla sanzione pecuniaria alla decadenza
Il quadro degli strumenti a disposizione del giudice è stato notevolmente rafforzato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). In tale prospettiva si collocano le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che hanno riorganizzato il rito in materia di persone, minorenni e famiglie, rafforzando gli strumenti a disposizione del giudice per fronteggiare le condotte genitoriali inadempienti o ostruzionistiche.
Il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. ha preso il posto dell'abrogato art. 709-ter c.p.c. Il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che ha sostituito l'abrogato art. 709-ter c.p.c., rappresenta il fulcro della disciplina sanzionatoria in materia di affidamento, responsabilità genitoriale ed esercizio del diritto di visita. La norma consente al giudice, anche d'ufficio, di adottare un ventaglio articolato di misure: in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente; individuare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
La cumulabilità tra sanzione amministrativa, risarcimento del danno e misure coercitive indirette consente una risposta modulabile e proporzionata alla gravità della condotta. Non si tratta di misure alternative, ma di un sistema integrato e progressivo.
La giurisprudenza ha già fatto applicazione di questi principi. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29690, Pres. Acierno, Rel. Iofrida, la Suprema Corte ha chiarito che le sanzioni previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c. possono essere applicate anche in caso di comportamenti ostruzionistici che impediscono il corretto esercizio del diritto di visita. La Cassazione ha in quel caso accolto il ricorso del padre nella parte relativa all'applicazione delle sanzioni, affermando che la condotta ostruzionistica della madre integrava i presupposti per l'irrogazione delle misure sanzionatorie. Il provvedimento ribadisce che la funzione della norma non è meramente punitiva, bensì strumentale alla salvaguardia dell'interesse del minore e alla tutela del diritto alla bigenitorialità.
Il ruolo dell'ascolto del minore è cruciale in questo contesto. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4595, Pres. Acierno, Rel. Russo, la Cassazione ha affrontato organicamente i temi dell'ascolto del minore, dell'alienazione parentale e della responsabilità genitoriale, ribadendo che «in tema di affidamento dei figli minori l'ascolto del minore infra dodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni». Ciò significa che nessun provvedimento sull'affidamento può essere assunto senza che il minore sia sentito direttamente dal giudice o tramite specialisti — e che la CTU non può sostituire questo adempimento, «la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse».
Nei casi più gravi, il sistema prevede la misura estrema della decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. Cass. civ., Sez. I, n. 32328/2025 ha ribadito con forza il principio della decadenza come extrema ratio: il giudice deve verificare che non siano disponibili misure meno invasive capaci di tutelare il minore, graduando la risposta alla gravità dei comportamenti. Questo orientamento risponde al brocardo favor minoris, principio cardine dell'intero sistema: ogni provvedimento deve essere misurato sull'interesse superiore del bambino, non sulla punizione del genitore.
Sul piano della prova, il problema più frequente nella pratica è proprio documentare le condotte alienanti. Poiché i comportamenti ostruzionistici avvengono spesso in modo subdolo — messaggi interpretati in modo distorto, denigrazioni sussurrate, paure "suggerite" — la prova è difficile. Il giudice dispone di diversi strumenti: l'ascolto diretto del minore, la CTU psicologica sulle dinamiche familiari, le relazioni dei servizi sociali, la testimonianza degli insegnanti, i tabulati di comunicazione tra le parti. La giurisprudenza più recente ci dice che il giudice ha strumenti sempre più forti per intervenire nelle separazioni in cui un genitore danneggia il rapporto del figlio con l'altro: può usare ascolto del minore, CTU, prove d'ufficio, servizi sociali; può adottare misure anche radicali, dal cambio di collocamento alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, se questo serve a proteggere il minore.
L'inosservanza dei provvedimenti in materia di affidamento non costituisce un mero inadempimento tra adulti, ma una violazione di diritti fondamentali del minore, la cui protezione giustifica l'adozione di strumenti sanzionatori anche incisivi, purché orientati — in via prioritaria — alla ricostruzione di un assetto relazionale conforme al suo superiore interesse.
Un ultimo elemento di complessità merita attenzione. La Corte di Strasburgo, il 27 maggio 2021, ha emesso una fondamentale sentenza (5671/16) con la quale ha condannato l'Italia a risarcire il danno conseguente all'aver subito un processo in violazione dell'art. 8 della Convenzione CEDU. La riflessione sulla PAS e quella sulla vittimizzazione secondaria sono strettamente connesse, posto che la teoria dell'alienazione parentale è ampiamente utilizzata nelle aule giudiziarie per contrapporsi alle istanze di tutela della prole avanzate da donne vittime di violenza. Il rischio di strumentalizzare l'accusa di "alienazione" per contrastare chi denuncia violenza domestica è reale e riconosciuto: il giudice deve dunque distinguere con rigore il caso del genitore ostruzionista dal caso del genitore che semplicemente cerca di proteggere il figlio da un reale pericolo.
In definitiva, il diritto italiano si trova in un punto di equilibrio difficile e delicato. Ha eliminato l'etichetta pseudoscientifica, ha conservato — e anzi potenziato — gli strumenti per sanzionare i comportamenti concreti pregiudizievoli. Non è questione di "chi vince" tra madre e padre: è questione di garantire al bambino, come riconosce l'art. 9, comma 3, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, il diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse. La legge non può restituire un genitore a un figlio che è stato allontanato per anni. Può, però, intervenire prima che il danno diventi irreversibile — e questo dipende in misura significativa dalla tempestività con cui chi è coinvolto si rivolge a chi può aiutarlo a orientarsi nel labirinto processuale.
Redazione - Staff Studio Legale MP