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Se il nonno ha comportamenti sospetti, non può vedere i nipoti (Commento ad ordinanza Cass. n. 15238/2018) - Studio Legale MP - Verona

Se il nonno ha comportamenti sospetti, non può vedere i nipoti (Commento ad ordinanza Cass. n. 15238/2018)

Se il nonno ha comportamenti sospetti, non può vedere i nipoti (Commento ad ordinanza Cass. n. 15238/2018)

ArticoloSentenzaNonni

I nonni nell’immaginario collettivo rappresentano per i nipoti un porto sicuro ed allo stesso anche i nipoti sono affettivamente importanti per i nonni. Nonostante ciò può succedere talvolta che i nonni non si comportino come dovrebbero, con i nipoti, tanto da portare la vicenda in tribunale.

La vicenda finita in cassazione

Un nonno di Ancona, porta in tribunale i genitori dei nipoti (due femmine ed un maschio) rei di negargli la possibilità di vederli regolarmente, anche in loro presenza. I genitori dal canto loro respingono la richiesta, accusando il nonno di avere comportamenti sospetti ed addirittura violenti, nei confronti delle nipoti femmine.

Analizziamo gli aspetti giuridici e morali

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15238/2018, ha negato all’anziano sospettato di essere violento con le nipoti, la possibilità di vederle e di vedere anche il nipote maschio.

In questo caso la suprema corte ha rigettato il ricorso, decidendo di tutelare i minori, che proprio non volevano saperne di avere rapporti con il nonno. Si è scoperto che quest’ultimo li pedinava. Così facendo dunque, la Corte ha chiarito che il diritto dei nonni di vedere liberamente i nipoti, previsto dall’articolo 317-bis del c.c, non è sempre incondizionato. Nemmeno davanti ad un caso come questo che poteva prevedere anche il condizionamento da parte dei genitori dei bambini. Ciò in quanto, come ricorda il Collegio, tale norma «nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l'”esclusivo interesse del minore”, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote».

A nulla è valso da parte del nonno fare appello all’articolo 8 della convenzione europea che tutela il diritto al rispetto della vita familiare, prevedendo che i minori conservino un rapporto affettivo con la figura del nonno ma non in maniera assoluta: nell’ordinanza il Collegio infatti ricorda che la stessa «Corte EDU ha infatti precisato che l’obbligo per le autorità nazionali di adottare misure volte ad assicurare la riunione tra il figlio e il genitore non è assoluto, dovendo le stesse tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di tutte le persone interessate, in particolare degli interessi del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall’art. 8 della Convenzione (cfr. Corte EDU, sent. 29/06/2004, Volesky c. Repubblica Ceca; 22/11/2005, Reigado Ramos c. Portogallo)».

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.