Un incidente stradale è un evento improvviso e spesso traumatico, che proietta le persone coinvolte in una dimensione di urgenza pratica e complessità giuridica. Superato lo shock iniziale, emergono domande cruciali che richiedono risposte chiare e tempestive: Chi è responsabile per l'accaduto? Come posso essere risarcito per i danni subiti? Quali sono i miei diritti se ero alla guida e quali se ero un semplice passeggero? L'incertezza può generare ansia e il rischio di commettere errori che potrebbero compromettere il diritto a un giusto ristoro.
Questo articolo, redatto dagli esperti dello Studio Legale MP, si propone come una guida esaustiva e rigorosa per fare luce sul panorama normativo che disciplina la responsabilità e il risarcimento dei danni da sinistro stradale in Italia. Analizzeremo i pilastri del sistema, a partire dai principi fondamentali del Codice Civile fino alle tutele speciali e rafforzate previste per i passeggeri, demistificando un percorso legale che può apparire labirintico. Comprendere i propri diritti è il primo, fondamentale passo per tutelarli efficacemente. Affidarsi a una guida legale competente è la scelta strategica per garantire che il percorso verso il giusto risarcimento sia gestito con la massima professionalità e determinazione.
Il quadro normativo della responsabilità civile automobilistica in Italia poggia su una norma cardine: l'articolo 2054 del Codice Civile. Questa disposizione stabilisce i principi generali di attribuzione della colpa e dell'obbligo risarcitorio, rappresentando il punto di partenza per l'analisi di qualsiasi sinistro stradale. La sua comprensione è essenziale per chiunque sia coinvolto, sia come conducente che come danneggiato.
Il primo comma dell'articolo 2054 c.c. enuncia un principio fondamentale: "Ilconducentediunveicolosenzaguidadirotaieeˋobbligatoarisarcireildannoprodottoapersoneoacosedallacircolazionedelveicolo,senonprovadiaverfattotuttoilpossibileperevitareildanno".1 Questa formulazione introduce una
responsabilità presunta a carico del conducente.3 Ciò significa che l'onere della prova viene invertito: non è la vittima a dover dimostrare la colpa di chi era alla guida, ma è il conducente stesso a dover fornire la prova liberatoria per esimersi da responsabilità.
Tale prova, definita "liberatoria", è notoriamente ardua da raggiungere. Non è sufficiente dimostrare di aver rispettato il Codice della Strada; è necessario provare di aver tenuto una condotta di guida eccezionalmente prudente e di aver previsto e neutralizzato ogni potenziale pericolo, anche derivante da comportamenti imprudenti altrui. La giurisprudenza richiede la dimostrazione che l'incidente sia stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un malore improvviso del conducente o un comportamento talmente anomalo e repentino di un terzo (ad esempio, un pedone che si getta improvvisamente in autostrada) da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza (cfr. Cass. civ. n. 4551/2017).4
Quando un incidente coinvolge una collisione tra due o più veicoli, entra in gioco il secondo comma dell'articolo 2054 c.c., che stabilisce una presunzione di pari responsabilità: "Nelcasodiscontrotraveicolisipresume,finoaprovacontraria,checiascunodeiconducentiabbiaconcorsougualmenteaprodurreildannosubitodaisingoliveicoli".2 Questa presunzione di egual concorso di colpa opera solo qualora non sia possibile accertare con esattezza la misura in cui la condotta di ciascun conducente abbia contribuito a causare l'evento.5
È cruciale comprendere che l'accertamento della colpa manifesta di uno dei conducenti (ad esempio, il passaggio con semaforo rosso) non esonera automaticamente l'altro da ogni responsabilità. Quest'ultimo, per superare la presunzione, deve comunque dimostrare di aver guidato con la massima prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto, nonostante la violazione commessa dalla controparte (cfr. Cass. civ. n. 23431/2014).4 Questo principio sottolinea l'elevato standard di diligenza che l'ordinamento impone a ogni utente della strada.
Per rafforzare la tutela del danneggiato, il terzo comma dell'articolo 2054 c.c. introduce la responsabilità solidale del proprietario del veicolo.6 Il proprietario è obbligato in solido con il conducente a risarcire i danni, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (
prohibitio domini).4 Questa norma offre alla vittima un ulteriore soggetto, spesso economicamente più solido (e coperto da assicurazione), a cui richiedere il risarcimento.
La prova della circolazione contro la volontà del proprietario è interpretata in modo estremamente restrittivo. Non basta affermare di non aver dato il consenso alla guida; il proprietario deve dimostrare di aver adottato tutte le misure concrete e idonee a prevenire l'uso del veicolo da parte di terzi, anche abusivo, come ad esempio la denuncia tempestiva di furto (cfr. Cass. civ. n. 1820/2016).4 Nel caso di veicoli in leasing, la responsabilità solidale ricade sull'utilizzatore e non sulla società concedente.4
La portata applicativa dell'articolo 2054 è stata significativamente ampliata dall'interpretazione giurisprudenziale del concetto di "circolazione". Questo termine non si limita ai veicoli in movimento nel traffico. La Corte di Cassazione ha chiarito che un veicolo è considerato "in circolazione" anche quando è in sosta, in fermata o in arresto su area pubblica o equiparata.6 Con una sentenza fondamentale, le Sezioni Unite hanno esteso ulteriormente questo principio, affermando che la copertura assicurativa e le norme sulla responsabilità operano in qualsiasi area, anche privata, in cui il veicolo sia utilizzato in modo "conforme alla sua funzione abituale" (Cass. SS. UU., n. 21983/2021).6 Questa interpretazione estensiva garantisce che le tutele per le vittime si applichino a una vasta gamma di scenari, come un incidente causato da una portiera aperta incautamente in un parcheggio privato o un sinistro avvenuto in un'area cortilizia condominiale, ampliando notevolmente la rete di protezione legale.
All'interno del sistema di responsabilità civile automobilistica, il legislatore ha previsto un regime di tutela privilegiato per una figura considerata particolarmente vulnerabile: il passeggero, o "terzo trasportato". Poiché non ha alcun controllo sulla conduzione del veicolo, il passeggero beneficia di un meccanismo di risarcimento semplificato e accelerato, disciplinato da una norma specifica che si affianca e, per certi versi, deroga ai principi generali dell'articolo 2054 c.c.
La nozione di "terzo trasportato" è ampia e inclusiva. Si definisce tale chiunque, al momento del sinistro, si trovi a bordo di un veicolo senza esserne il conducente.7 Questa categoria comprende non solo i passeggeri in senso stretto, ma anche i familiari del conducente e persino il proprietario del veicolo, qualora in quel frangente non fosse lui alla guida.8 L'elemento distintivo è l'assenza di controllo diretto sulle manovre del mezzo.
Il cuore della tutela rafforzata risiede nell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). Questa norma consente al terzo trasportato che abbia subito un danno di richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava (il cosiddetto "vettore").8
Questo meccanismo, noto come "azione diretta", rappresenta un vantaggio procedurale di enorme portata. Il passeggero è esonerato dal gravoso compito di accertare la dinamica dell'incidente e di individuare il responsabile civile. La sua richiesta di risarcimento è rivolta all'assicurazione del veicolo che lo trasportava, indipendentemente dal fatto che il conducente di quel veicolo abbia o meno colpa nella causazione del sinistro.7 L'onere della prova a carico del danneggiato si alleggerisce drasticamente: è sufficiente dimostrare la propria presenza a bordo, il verificarsi del sinistro e il nesso causale tra l'evento e i danni subiti.9 Sarà poi l'assicurazione del vettore, una volta risarcito il passeggero, a potersi rivalere sull'assicurazione del veicolo effettivamente responsabile, attraverso il meccanismo della rivalsa.15
Il diritto del passeggero all'azione diretta è concesso "salval′ipotesidisinistrocagionatodacasofortuito".13 Il "caso fortuito" è un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso di causalità, come un evento naturale eccezionale (una frana, un albero che cade improvvisamente).11 Per un certo periodo, alcune sentenze della Cassazione avevano interpretato questo concetto in modo estensivo, includendovi anche la condotta umana, come la colpa esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto (cfr. Cass. n. 4147/2019).8 Questo orientamento ha creato notevole incertezza giuridica, poiché sembrava reintrodurre la necessità di un accertamento delle responsabilità, vanificando la
ratio semplificatrice dell'articolo 141. Come vedremo, questa controversia è stata definitivamente risolta.
La tutela del trasportato, sebbene forte, non è assoluta. Il diritto al risarcimento può essere escluso o ridotto in due circostanze principali:
Consapevole circolazione illegale del veicolo: Se il passeggero era consapevole che il veicolo circolava illegalmente (ad esempio, perché rubato), non può beneficiare della tutela.8
Concorso di colpa del danneggiato: Se il passeggero ha contribuito con il proprio comportamento a causare o aggravare il danno subito (ad esempio, non indossando la cintura di sicurezza o il casco), il suo risarcimento può essere ridotto in proporzione alla sua colpa.7
L'architettura normativa offre al passeggero danneggiato una scelta strategica fondamentale, che bilancia la velocità del risarcimento con l'entità potenziale dello stesso. Da un lato, l'azione diretta ex articolo 141 rappresenta una "corsia preferenziale": è rapida, certa e non richiede complesse indagini sulla colpa. Tuttavia, questa celerità ha un prezzo: il risarcimento ottenibile attraverso questa via è limitato al massimale minimo di legge previsto per la polizza RC Auto.10 Dall'altro lato, il passeggero conserva sempre la facoltà di percorrere la via "tradizionale", agendo ai sensi degli articoli 2054 c.c. e 144 Cod. Ass. contro l'assicurazione del veicolo responsabile.8 Questo percorso è più lungo e complesso, poiché richiede l'accertamento della responsabilità, ma permette di accedere all'intero massimale contrattuale della polizza del responsabile, che può essere significativamente più elevato di quello minimo di legge. La scelta tra queste due opzioni non è banale: per lesioni di lieve o media entità, la via dell'articolo 141 è quasi sempre la più vantaggiosa. In caso di danni catastrofici, invece, la via tradizionale potrebbe essere l'unica in grado di garantire un ristoro integrale. Una valutazione legale esperta è quindi indispensabile per orientare la vittima verso la strategia più adeguata al suo caso specifico.
Il panorama giuridico relativo alla tutela del terzo trasportato è stato per anni caratterizzato da una significativa incertezza, dovuta a un contrasto interpretativo sorto all'interno della stessa Corte di Cassazione. Questa divergenza creava una situazione insostenibile, in cui l'esito di una richiesta di risarcimento poteva variare a seconda dell'orientamento seguito dal giudice. Per porre fine a questa ambiguità, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cui pronuncia ha un valore nomofilattico, ovvero stabilisce un principio di diritto vincolante per tutti i giudici.
Il cuore del dibattito riguardava l'ambito di applicazione dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni. Un primo orientamento giurisprudenziale (rappresentato da Cass. n. 16477/2017) sosteneva un'interpretazione estensiva della norma, ritenendola applicabile anche in assenza di un secondo veicolo identificato, con l'obiettivo di massimizzare la tutela del passeggero in ogni circostanza.18 Un secondo e opposto orientamento (espresso da Cass. n. 25033/2019 e Cass. n. 17963/2021) adottava invece un approccio più restrittivo, affermando che la procedura speciale dell'articolo 141 fosse attivabile solo a condizione che nel sinistro fossero rimasti coinvolti almeno due veicoli.18 Questa incertezza rendeva la pianificazione di una strategia legale estremamente difficile.
Con la storica sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto, delineando un quadro normativo chiaro e prevedibile.18 I principi cardine stabiliti dalla Corte sono i seguenti:
Azione Aggiuntiva e Tutela Rafforzata: L'azione prevista dall'articolo 141 è una forma di "tutela rafforzata" che si aggiunge agli altri strumenti di tutela già previsti dall'ordinamento (come l'azione basata sull'art. 2054 c.c. e sull'art. 144 Cod. Ass.), senza sostituirli.18 Il passeggero ha quindi a disposizione più opzioni tra cui scegliere.
Necessità del Coinvolgimento di Almeno Due Veicoli: Questo è il punto centrale della decisione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la procedura speciale dell'articolo 141 presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli. Non è necessario che vi sia stato uno scontro materiale tra di essi; è sufficiente anche una semplice "turbativa alla circolazione" (ad esempio, un veicolo che taglia la strada a un altro, costringendolo a una manovra brusca che causa danni al passeggero).14
L'Azione per Sinistri con Veicolo Unico: Di conseguenza, nel caso di incidenti che vedono coinvolto un solo veicolo (ad esempio, un'uscita di strada autonoma o l'urto contro un ostacolo fisso), l'azione diretta speciale dell'articolo 141 non è esperibile. In questi casi, il terzo trasportato danneggiato dovrà avvalersi dell'azione diretta "ordinaria" prevista dall'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, agendo nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava in quanto responsabile civile ai sensi dell'articolo 2054 c.c..18
Questa pronuncia ha un impatto operativo immediato. La prima domanda che un avvocato deve porsi di fronte a un passeggero infortunato è: "Quanti veicoli sono stati coinvolti nel sinistro?". La risposta a questa domanda determina l'intera strategia processuale. Se i veicoli coinvolti sono due o più, si potrà procedere con la via semplificata dell'articolo 141. Se il veicolo è uno solo, si dovrà intraprendere l'azione basata sugli articoli 144 Cod. Ass. e 2054 c.c., dove il passeggero beneficerà comunque della presunzione di colpa del conducente, ma attraverso un iter procedurale diverso.19
La decisione delle Sezioni Unite ha avuto anche l'effetto di risolvere implicitamente la complessa questione del "caso fortuito". Stabilendo il coinvolgimento di un secondo veicolo come presupposto per l'azione ex articolo 141, la Corte ha di fatto neutralizzato il dibattito sulla possibilità di considerare la colpa dell'altro conducente come "caso fortuito" opponibile al passeggero. Il meccanismo ora è chiaro: se ci sono due veicoli, l'assicurazione del vettore paga il passeggero (proprio perché la condizione è soddisfatta) e solo in un secondo momento, nella fase di rivalsa, discuterà delle responsabilità con l'assicurazione dell'altro veicolo.17 Questa architettura processuale protegge la vittima, che non rimane più intrappolata nel fuoco incrociato delle compagnie assicurative, e riafferma il principio fondamentale della norma: risarcire il soggetto debole nel modo più rapido ed efficace possibile.
Una volta accertata la responsabilità, si apre la fase cruciale della quantificazione del danno, ovvero la sua traduzione in un importo monetario. Per garantire equità e uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, la giurisprudenza italiana ha individuato un punto di riferimento autorevole: le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
Le Tabelle di Milano non sono una legge formale, ma la Corte di Cassazione le ha elevate al rango di documento "para-normativo", riconoscendole come il criterio guida per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (Cass. n. 12408/2011).23 Il loro utilizzo da parte dei tribunali di tutta Italia assicura che a parità di lesione e di circostanze corrisponda un risarcimento tendenzialmente omogeneo, evitando ingiustificate disparità di trattamento.
Le tabelle vengono periodicamente aggiornate per riflettere l'evoluzione giurisprudenziale e l'andamento del costo della vita. L'ultima edizione 2024, pubblicata a seguito della riunione del 21 maggio 2024, ha introdotto una rivalutazione degli importi del 16,2268% rispetto al 2021, recependo gli indici ISTAT.24 Le tabelle distinguono e quantificano le diverse componenti del danno non patrimoniale:
Danno Biologico (o Dinamico-Relazionale): Rappresenta la lesione all'integrità psico-fisica della persona, medicalmente accertabile, che compromette le sue attività quotidiane e la sua vita di relazione. Si suddivide in:
Invalidità Temporanea: È il periodo di malattia e di convalescenza necessario per guarire. Le Tabelle 2024 fissano un valore monetario standard di €115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (al 100%).24
Invalidità Permanente: Indica i postumi permanenti che residuano dopo la guarigione. Viene espressa con una percentuale (da 1% a 100%) e il suo valore monetario è calcolato tramite un sistema "a punto" che tiene conto della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (il risarcimento diminuisce con l'aumentare dell'età).
Danno da Sofferenza Soggettiva Interiore (ex Danno Morale): Questa voce risarcisce il dolore, la paura, l'angoscia e le altre sofferenze interiori patite dalla vittima in conseguenza del trauma. Le Tabelle 2024, con una rivisitazione grafica, esplicitano il valore di questa componente, che è già inclusa nell'importo standard di liquidazione, riconoscendone la natura autonoma ma strettamente connessa alla lesione della salute.24
Le tabelle forniscono un valore "medio" o "standard" di risarcimento. Tuttavia, il giudice ha il potere di aumentare questo importo attraverso la cosiddetta "personalizzazione".23 Questo aumento è possibile quando il danneggiato allega e prova (anche tramite presunzioni) l'esistenza di circostanze specifiche e peculiari che rendono il suo pregiudizio più grave rispetto a quello ordinariamente associato a quel tipo di lesione. Per l'inabilità temporanea, l'aumento può arrivare fino al 50% del valore standard.24
È in questa fase che l'assistenza di un avvocato esperto diventa decisiva. Un legale competente è in grado di individuare e valorizzare tutti quegli aspetti unici della vita del danneggiato che sono stati compromessi dall'incidente (ad esempio, l'impossibilità di praticare un'attività sportiva o un hobby, come nel classico esempio della lesione al dito di un pianista dilettante citato dall'Osservatorio di Milano) e di argomentarli efficacemente per ottenere un risarcimento che sia davvero integrale e giusto.24
Tipologia di Danno | Criterio di Liquidazione (Valori di Riferimento - Tabelle Milano 2024) | Fonte |
---|---|---|
Danno da Inabilità Temporanea Assoluta | Valore standard giornaliero: €115,00 (composto da €84,00 per danno dinamico-relazionale e €31,00 per sofferenza soggettiva). Possibilità di aumento personalizzato fino al 50%. | 24 |
Danno Biologico Permanente (Macro-lesioni) | Il valore è determinato da un sistema a punto che incrocia la percentuale di invalidità (dal 10% al 100%) e l'età del danneggiato. Ad esempio, per una persona di 40 anni con un'invalidità del 15%, il risarcimento per il solo danno biologico permanente si attesta intorno a €45.000 - €55.000, a cui si aggiunge la liquidazione del danno temporaneo e delle spese. | 24 |
Danno da Perdita del Rapporto Parentale | Per la perdita di un genitore, un figlio o il coniuge, il risarcimento varia in una forbice che, secondo i valori aggiornati, va da circa €195.500 a €391.100. La personalizzazione dipende da fattori come la convivenza, l'età della vittima e del superstite, e l'intensità del legame affettivo. | 10 |
Nei momenti concitati e stressanti che seguono un sinistro stradale, agire con lucidità e metodo è fondamentale per tutelare la propria salute e preservare i propri diritti al risarcimento. Seguire una procedura corretta fin dall'inizio può fare la differenza nell'esito della pratica.
Ecco una guida pratica step-by-step:
Garantire la Sicurezza e Prestare Soccorso: La priorità assoluta è la sicurezza. Verificare le proprie condizioni e quelle delle altre persone coinvolte. In caso di feriti, anche lievi, chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 (che smista le chiamate a 118, Polizia e Carabinieri).28 È importante ricordare che allontanarsi in presenza di feriti senza prestare assistenza costituisce il grave reato di omissione di soccorso.29 Se possibile e sicuro, spostare i veicoli dalla carreggiata per non creare ulteriore pericolo.
Chiamare le Autorità Competenti: È sempre consigliabile richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri o Polizia Locale), specialmente in caso di feriti, di disaccordo sulla dinamica, o se uno dei veicoli coinvolti non è assicurato o si è dato alla fuga. Il verbale redatto dalle autorità costituisce un atto di fede privilegiata e una prova fondamentale per la successiva richiesta di risarcimento.28
Raccogliere le Prove sulla Scena del Sinistro:
Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente): Se c'è accordo sulla dinamica con la controparte, compilare e firmare congiuntamente il modulo CAI. Questo documento accelera notevolmente i tempi del risarcimento (la legge prevede un termine di 30 giorni per la formulazione dell'offerta).31 Se non c'è accordo, è comunque utile compilare la propria parte del modulo, descrivendo la propria versione dei fatti, e farlo firmare solo a se stessi.
Fotografie: Scattare numerose fotografie da diverse angolazioni. Documentare la posizione finale dei veicoli, i danni subiti da tutti i mezzi, la segnaletica stradale presente, eventuali segni di frenata sull'asfalto e la visuale complessiva del luogo dell'incidente.28
Testimoni: Identificare eventuali testimoni oculari e raccogliere i loro dati anagrafici e recapiti telefonici. La loro testimonianza può rivelarsi decisiva in caso di controversia sulla dinamica.28
Dati della Controparte: Raccogliere con precisione i dati del conducente (nome, cognome, indirizzo, numero di patente), del proprietario del veicolo (se diverso dal conducente), la targa del veicolo e gli estremi della polizza assicurativa (compagnia e numero di polizza).28
Cercare Assistenza Medica Immediata: Anche in assenza di lesioni evidenti, è fondamentale recarsi al Pronto Soccorso più vicino, preferibilmente entro 24-48 ore dall'incidente.29 Molti traumi, come il "colpo di frusta", manifestano i loro sintomi a distanza di ore. Il referto del Pronto Soccorso è il documento medico-legale che per primo certifica l'esistenza di una lesione e, soprattutto, stabilisce il
nesso di causalità tra l'incidente e il danno fisico. Senza questa certificazione iniziale, diventa estremamente difficile, se non impossibile, ottenere il risarcimento per le lesioni personali.9
Contattare un Legale Specializzato: Evitare di gestire la pratica di risarcimento direttamente e in autonomia con la compagnia di assicurazione. Le assicurazioni sono imprese complesse, dotate di uffici legali e liquidatori esperti il cui obiettivo è minimizzare l'esborso. Per garantire un confronto ad armi pari, è essenziale affidarsi fin da subito a un avvocato specializzato in infortunistica stradale.28 Un legale esperto saprà come impostare correttamente la richiesta di risarcimento, gestire le comunicazioni con i periti e i liquidatori, assicurare che ogni voce di danno (patrimoniale e non patrimoniale) sia correttamente documentata e quantificata, e negoziare con competenza per ottenere il massimo risarcimento possibile.
Come abbiamo visto, la normativa che regola il risarcimento dei danni da sinistro stradale è un sistema articolato, basato sulla presunzione di responsabilità del conducente, arricchito da una tutela speciale e potente per i passeggeri, e recentemente chiarito da interventi decisivi della Suprema Corte. Orientarsi in questo complesso scenario legale richiede competenza, precisione e una strategia mirata.
Ottenere un giusto risarcimento non è un processo automatico; è il risultato di un percorso che deve essere gestito con attenzione fin dai primi istanti dopo l'incidente. Dalla raccolta delle prove alla corretta quantificazione di ogni singola voce di danno secondo i criteri più aggiornati, ogni passo è fondamentale. Affrontare questo percorso da soli, confrontandosi con le complesse procedure delle compagnie assicurative, può portare a una liquidazione parziale e insoddisfacente.
Un incidente stradale può stravolgere la vita, ma non deve compromettere i vostri diritti. Lo Studio Legale MP di Verona 32, con sede in Corso Porta Nuova, unisce una profonda conoscenza della materia a un aggiornamento professionale continuo sulle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. Siamo al vostro fianco per analizzare il vostro caso, definire la strategia più efficace e assistervi in ogni fase del percorso risarcitorio, garantendo che la vostra voce sia ascoltata e i vostri diritti pienamente tutelati. Contattateci per una valutazione preliminare e per affidare la vostra tutela a professionisti esperti.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.