Guida alla rivalsa assicurativa: quando l’assicurazione può chiedere indietro quanto pagato. Tutela, clausole e rischi per l’assicurato.
Quando scatta la rivalsa dell’assicurazione in caso di guida non conforme alle norme? E cosa può fare l’assicurato per tutelarsi? Una recente pronuncia della Cassazione fa chiarezza su questi aspetti, con importanti implicazioni operative.
Ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile, la polizza per la responsabilità civile (RC auto) non è operativa nei casi in cui il danno sia stato provocato con dolo da parte dell’assicurato. Tale principio trova fondamento più generale nell’articolo 1900, comma 1, dello stesso Codice, che esclude la copertura assicurativa in caso di comportamenti dolosi.
Tuttavia, nel settore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione più articolata. Infatti, l’assicurazione RC auto ha una funzione non solo di tutela del contraente, ma anche – e soprattutto – di protezione delle vittime dei sinistri stradali.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10394 del 17 aprile 2024, la compagnia assicurativa è comunque tenuta a risarcire il danneggiato anche se il sinistro è stato causato da un comportamento doloso del conducente assicurato.
In particolare, la Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che aveva negato il risarcimento a una vittima volontariamente travolta da un veicolo. La Suprema Corte ha affermato con chiarezza che:
“L’articolo 1917 c.c. non rappresenta il parametro normativo principale per la responsabilità civile da circolazione stradale, che trova il suo fondamento nelle norme specifiche del Codice delle Assicurazioni e nell’articolo 2054 c.c., che non distinguono tra dolo e colpa.”
Ne consegue che, anche se il conducente ha agito con dolo, l’assicuratore deve comunque risarcire il danneggiato, salvo poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato.
Il diritto di rivalsa è lo strumento giuridico che consente alla compagnia assicurativa, una volta pagato il risarcimento al danneggiato, di agire nei confronti dell’assicurato responsabile per ottenere la restituzione di quanto versato.
La rivalsa può essere esercitata in presenza di gravi violazioni del Codice della Strada, tra cui:
Si tratta di ipotesi frequenti, in cui l’assicurato potrebbe trovarsi a fronteggiare richieste economiche molto elevate, nonostante il contratto assicurativo.
All’interno del contratto di assicurazione è spesso possibile prevedere una clausola di “rinuncia alla rivalsa” da parte della compagnia. Si tratta di una garanzia accessoria, che limita o esclude la possibilità per l’assicuratore di agire contro l’assicurato in caso di violazione grave.
Tale clausola comporta un aumento del premio, ma può rivelarsi estremamente utile in situazioni critiche. Purtroppo, nella prassi, questo aspetto viene spesso trascurato al momento della stipula del contratto.
È quindi consigliabile verificare attentamente le condizioni di polizza, anche servendosi di strumenti online come i comparatori assicurativi, che indicano con chiarezza se e in che misura la compagnia si riserva il diritto di rivalsa.
La rivalsa assicurativa è una conseguenza reale e spesso sottovalutata di comportamenti non conformi alla legge. Anche se il danneggiato ha diritto a essere risarcito, l’assicurato rischia di dover restituire integralmente l’importo alla compagnia.
Sapere quando e come scatta la rivalsa è fondamentale per prevenire danni economici rilevanti. Una valutazione accurata del contratto assicurativo e l’eventuale introduzione di una clausola di rinuncia possono fare la differenza.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.