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Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: si applica anche alle società estere e non è necessaria una sede in Italia - Studio Legale MP - Verona

Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: si applica anche alle società estere e non è necessaria una sede in Italia

Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: si applica anche alle società estere e non è necessaria una sede in Italia

Questo il principio generale ricavabile dalla Sentenza del Tribunale di Lucca del 31 luglio 2017 n. 222/2017; in particolare, secondo il Tribunale, il reato presupposto (ex D. Lgs. 231/2001) è ascrivibile e contestabile non solo alle società italiane (nel caso di specie, trattasi del reato di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 25-septies del decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti, 231/2001) ma anche alle società straniere che, in detta occasione, operavano sul territorio italiano, in assenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per il Tribunale, quindi, non occorre nè sede nè uno stabilimento fisico in Italia ai fini dell’attribuzione del reato presupposto all’Ente (in questo caso alle due società), ma è requisito necessari oe sufficiente l’operatività sul territorio italiano e la contemporanea assenza del Modello ex 231/2001.

 

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.