Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: si applica anche alle società estere e non è necessaria una sede in Italia
Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: si applica anche alle società estere e non è necessaria una sede in Italia
Questo il principio generale ricavabile dalla Sentenza del Tribunale di Lucca del 31 luglio 2017 n. 222/2017; in particolare, secondo il Tribunale, il reato presupposto (ex D. Lgs. 231/2001) è ascrivibile e contestabile non solo alle società italiane (nel caso di specie, trattasi del reato di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 25-septies del decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti, 231/2001) ma anche alle società straniere che, in detta occasione, operavano sul territorio italiano, in assenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo.
Per il Tribunale, quindi, non occorre nè sede nè uno stabilimento fisico in Italia ai fini dell’attribuzione del reato presupposto all’Ente (in questo caso alle due società), ma è requisito necessari oe sufficiente l’operatività sul territorio italiano e la contemporanea assenza del Modello ex 231/2001.