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In tema di requisiti di forma nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione - Studio Legale MP - Verona

In tema di requisiti di forma nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione

Corte di Cassazione sez. I, 13.10.2016, n. 20690

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha confermato il principio, ormai consolidato, secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta.
Affermando nuovamente tale orientamento, in particolare, la Corte di Cassazione ne ha esaminato l’applicazione nell’ambito di un contratto pubblico di appalto di servizi, chiarendo che, pur escludendo che “l’applicazione in sede esecutiva di condizioni diverse da quelle previste dal bando e consacrate nel provvedimento di aggiudicazione possa incidere retroattivamente sulla legittimità della fase di evidenza pubblica, in tal modo determinando ex post la validità del contratto, la quale dev’essere invece valutata con riferimento all’epoca della stipulazione, occorre rilevare che l’operatività dei principi di trasparenza e parità dei concorrenti risulterebbe sostanzialmente vanificata ove le parti potessero, a loro piacere, non solo modificare il contenuto del programma negoziale successivamente all’aggiudicazione o addirittura dopo la stipulazione del contratto, ma addirittura evitare di avvalersi, a tale scopo, della norma prescritta a pena di nullità per l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione”.
Nel caso di specie, infatti, l’Ente appaltante pretendeva di corrispondere, per la prestazione resa dall’esecutore, un prezzo ridotto rispetto all’importo aggiudicato e statuito in contratto, sul presupposto di un accordo di riduzione dei compensi intercorso in fase esecutiva tra le parti, ed attuato da queste, senza la forma scritta.