Un passeggero può essere ritenuto responsabile per i danni derivanti da un incidente stradale? La risposta non è sempre scontata. Con la sentenza n. 2970 del 6 febbraio 2025, la Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: la violazione del Codice della Strada non basta da sola a determinare la responsabilità di una parte coinvolta nel sinistro. Ciò che conta davvero è il ruolo causale concreto del comportamento tenuto. Vediamo cosa cambia in concreto per automobilisti, passeggeri e professionisti legali.
Ai sensi dell'articolo 2054 del Codice Civile, il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla circolazione, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Ma cosa accade se anche il passeggero contribuisce, con il proprio comportamento, alla dinamica dell'incidente?
Come statuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2970/2025, non è sufficiente la semplice violazione di una norma del Codice della Strada per imputare la responsabilità o limitarla . È invece necessario accertare che il comportamento in questione abbia inciso in modo diretto sulla produzione dell'evento dannoso.
Questo principio si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più orientato alla ricostruzione concreta dei fatti e all'accertamento del nesso causale effettivo, piuttosto che alla mera constatazione formale di una violazione.
Immaginiamo il caso di un passeggero che, distrattamente o volontariamente, interferisce con la guida del conducente (ad esempio, tirando il freno a mano o distraendolo in modo significativo). In uno scenario del genere, il suo comportamento può avere rilevanza causale nella produzione dell'incidente e, dunque, generare una colpa concorrente , con possibili effetti sulla ripartizione delle responsabilità e sul risarcimento.
Di contro, se un passeggero non indossa la cintura di sicurezza, ma tale omissione non incide sulla dinamica del sinistro (ovvero, l'incidente si sarebbe verificato comunque), allora non è automaticamente corresponsabile del danno, anche se ha violato una norma del Codice.
La sentenza ribadisce che il giudice è chiamato a valutare caso per caso se il comportamento scorretto di una parte ha compromesso un legame diretto con il sinistro. In assenza di tale incidenza causale, non può parlare di responsabilità.
Credere che ogni violazione equivalga a responsabilità automatica. In ambito risarcitorio, ciò che conta è la connessione tra condotta e danno.
Non raccogliere prove utili a dimostrare la dinamica dell'incidente. Foto, testimonianze, rilievi della polizia e referti medici possono risultare determinanti.
Sottovalutare il ruolo del passeggero. Anche chi non guida può contribuire, in positivo o negativo, all'evento dannoso.
Nel concreto, lo Studio Legale Panato può:
La sentenza n. 2970/2025 segna un punto fermo: non ogni infrazione porta a una responsabilità , e il comportamento concreto conta più della norma violata . Comprendere questo principio può fare la differenza tra ottenere un risarcimento completo o vederselo ridotto (o negato).
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.