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In relazione ai presupposti delle c.d. interdittive antimafia a cascata - Studio Legale MP - Verona

In relazione ai presupposti delle c.d. interdittive antimafia a cascata

Consiglio di Stato, Sez. III, 22/6/2016, n. 2774

Nella sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato – ribaditi, in termini generali, i presupposti, i contenuti e le finalità dell’istituto dell’informativa antimafia – ha avuto modo di chiarire i principi inerenti alla peculiare fattispecie delle c.d. “informative a cascata”.
Al riguardo, il massimo giudice amministrativo – escluso qualsivoglia automatismo tra l’adozione di un’interdittiva antimafia e la sua conseguente estensione alle imprese legate da vincoli associativi a quella attinta dalla prima misura – ha precisato che la ratio dell’istituto in esame deve essere rintracciata nell’esigenza di contrastare il fenomeno dell’inquinamento mafioso delle attività economiche.
In tale ottica, devono essere estromesse dal perimetro della contrattazione pubblica le imprese che, in esito alla formulazione di un giudizio probabilistico di permeabilità alla criminalità organizzata di stampo mafioso, abbiano irrimediabilmente perduto la “fiducia sulla serietà e sulla moralità dell’imprenditore”, la quale costituisce l’indefettibile presupposto della capacità di accedere ai rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.
Ciò premesso, e con specifico riferimento ai principi relativi alla peculiare fattispecie delle c.d. “informative a cascata”, il Supremo Consesso ha precisato che, in caso di costituzione di una nuova società tra un’impresa legittimamente colpita da un’interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, può ragionevolmente presumersi l’estensione del giudizio di pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, divenuta socia di quest’ultima, oltre che a quella inizialmente ritenuta esposta al rischio di permeabilità alle influenze criminali.
Tuttavia, perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici.
Conseguentemente, qualora l’analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose (desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali), può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori.
Per converso, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società laddove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa.