Espropri, dovuta l’indennità aggiuntiva al coltivatore diretto anche in caso di decreto di acquisizione sanante
Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, n.7975: va riconosciuta l’indennità aggiuntiva al coltivatore diretto anche in caso di decreto di acquisizione sanante.
Temi chiave:
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA’) – PROCEDIMENTO – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ – DETERMINAZIONE (STIMA) – IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 – Area coltivata da coltivatore diretto – Indennità aggiuntiva ex art. 17 della l. n. 865 del 1971 – Ammissibilità – Fondamento.
Massima (fonte massimario Cassazione): In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell’area l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della l. n. 865 del 1971, possedendo quest’ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all’attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla
componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall’art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.