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Voce clonata dall'IA: diritti e contratti per artisti - Studio Legale MP - Verona

Tutela giuridica della voce dell'artista nell'era dell'intelligenza artificiale generativa: rischi, strumenti e clausole contrattuali essenziali

La voce è il tratto più intimo dell'identità di un artista musicista. È il suo marchio, il suo capitale economico, la sua presenza sul mercato. Eppure è anche, paradossalmente, la sua risorsa più esposta: registrata, diffusa, digitalizzata, caricata sulle piattaforme di streaming in milioni di istanze, pronta a essere estratta e replicata con strumenti di clonazione vocale sempre più sofisticati e sempre meno costosi. Il fenomeno dei cosiddetti voice clone — repliche sintetiche della voce di artisti reali generate tramite modelli di intelligenza artificiale addestrati su registrazioni esistenti — è esploso negli ultimi anni, investendo il settore musicale in modo dirompente.

Il quadro giuridico italiano è stato per lungo tempo frammentato e insufficiente a fronte di questa sfida. La voce umana, intesa come produzione sonora individuale, non gode in Italia di una tutela esplicita e autonoma analoga a quella riconosciuta dal diritto americano (il cosiddetto right of publicity). La protezione discende invece da un sistema composito di norme: il diritto all'immagine nella sua accezione sonora ex artt. 10 c.c. e 96 ss. L. 633/1941, il diritto connesso dell'artista interprete ed esecutore disciplinato dagli artt. 80 e ss. della stessa Legge sul diritto d'autore, la tutela della personalità ex art. 2 Cost., nonché — in chiave risarcitoria — la clausola generale dell'art. 2043 c.c.

Con l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132 — la prima legge organica italiana sull'intelligenza artificiale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025 — questo quadro ha subito una modifica strutturale su tre livelli: la tutela del diritto d'autore, la disciplina del text and data mining applicato ai sistemi di IA, e l'introduzione di una nuova fattispecie penale.

 

Il nuovo art. 612-quater c.p. e la voce dell'artista

Sul piano penale, la novità più rilevante è l'introduzione nel codice penale dell'art. 612-quater, rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale". La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto diffondendo, cedendo o pubblicando, senza il consenso dell'interessato, immagini, video o voci falsificate o alterate mediante IA e idonee a indurre in inganno sulla loro genuinità. L'esplicito riferimento alle "voci" è di straordinaria importanza per il settore musicale: la clonazione della voce di un artista e la pubblicazione del risultato come se si trattasse di una sua autentica esecuzione può integrare il reato, a condizione che l'inganno sia oggettivamente idoneo e che il fatto sia commesso senza consenso, causando un danno concreto.

Il reato è procedibile a querela di parte, salvo che il fatto sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio ovvero commesso nei confronti di soggetti incapaci. La legge introduce inoltre un'aggravante per i reati comuni commessi avvalendosi di sistemi di IA come strumento per rendere la condotta più insidiosa o difficilmente riconoscibile. Questo significa che il musicista o il produttore vittima di una clonazione vocale non autorizzata ha oggi uno strumento penale specifico a disposizione, che si aggiunge alle tutele civilistiche già esistenti.

Altrettanto significativa è la modifica all'art. 1 della Legge 633/1941, operata dall'art. 25 della L. 132/2025: viene introdotto il requisito esplicito del "lavoro umano" per la protezione autoriale. L'IA non può essere autrice. Le opere generate interamente da sistemi algoritmici senza un apporto creativo umano documentabile non godono di tutela. Al contrario, le opere ibride — in cui l'essere umano guida il processo, seleziona, rielabora e imprime un'impronta personale — rimangono tutelate. Per l'artista che usa l'IA come strumento di produzione, la prova del contributo umano diventa elemento costitutivo della protezione giuridica, con conseguenze dirette sulla negoziazione dei contratti discografici.

La norma inserisce altresì il nuovo art. 70-septies LDA, che disciplina il text and data mining anche in ambito IA: i titolari dei diritti possono ora riservare esplicitamente le proprie opere dall'uso per l'addestramento di modelli algoritmici. Per gli artisti, questo si traduce in un nuovo diritto — ancora largamente inesercitato nella prassi — di escludere le proprie registrazioni dai dataset di addestramento delle piattaforme di IA, da esercitare mediante riserva espressa.

 

Sul piano giurisprudenziale, tre pronunce recenti illuminano le questioni operative che ogni artista e ogni produttore deve avere presente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12956 del 14 maggio 2025, ha ribadito un principio cardine nel contenzioso tra Sony Music e gli eredi di Lucio Battisti: la proprietà del master fonografico non assorbe né comprende i diritti patrimoniali sull'opera musicale, che rimangono in capo all'autore o ai suoi aventi causa. La Cassazione ha confermato che la revoca del mandato alla SIAE da parte degli eredi Battisti era legittima, coerente con il principio di disponibilità dei diritti patrimoniali di cui agli artt. 12 e ss. L. 633/1941, e che tale revoca rendeva inefficace qualsiasi pretesa di Sony di distribuire o sincronizzare le opere senza il consenso dei titolari del diritto d'autore. Il principio di diritto espresso in questa pronuncia è di portata generale e applicabile a ogni contenzioso tra casa discografica e artista: il possesso del master non equivale al diritto di sfruttare l'opera in qualsiasi forma e per qualsiasi utilizzo. Nel contesto della clonazione vocale, questo significa che un'etichetta che dovesse addestrare un sistema di IA sulla voce di un artista utilizzando i master di sua proprietà, per produrre esecuzioni sintetiche senza il consenso dell'interprete, violerebbe i diritti connessi dell'artista ex artt. 80 ss. LDA, indipendentemente dalla titolarità del master.

In senso complementare, la Corte di Cassazione, in adunanza camerale del 28 marzo 2025 (pronuncia depositata il 21 settembre 2025), ha affrontato un caso di contenzioso tra una casa discografica e gli eredi di un compositore, negando il risarcimento richiesto dall'etichetta per il mancato sfruttamento economico delle registrazioni in formato digitale a seguito della revoca del mandato SIAE. La Suprema Corte ha stabilito che è il produttore — creditore della prestazione — a dover fornire la prova di aver avviato concrete trattative per ottenere le licenze necessarie allo sfruttamento digitale, e ha escluso l'applicabilità della responsabilità da contatto sociale in assenza di obblighi di protezione espressamente imposti dalla legge. La pronuncia pone in capo alla casa discografica l'onere della prova di una condotta diligente nel perseguire lo sfruttamento dell'opera, con riflessi significativi sulla struttura dei contratti discografici e sulle clausole di minimo garantito.

Sul piano del diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia, con sentenza del 4 dicembre 2025 nelle cause riunite Mio e Konektra, ha affrontato il tema del concetto di originalità richiesto per la protezione autoriale, ribadendo che l'opera deve riflettere le scelte libere e creative dell'autore, senza che sia necessario un valore artistico oggettivo aggiuntivo. Questa impostazione — già elaborata dalla CGUE con la sentenza Cofemel (C-683/17) — crea una tensione con il requisito del "valore artistico" ancora presente nell'art. 2 n. 10 LDA italiano per alcune categorie di opere, e rafforza la tendenza verso un'interpretazione ampia della protezione autoriale coerente con la tradizione continental-europea. Per l'artista musicale, il principio è già acquisito: la protezione dell'esecuzione origina dall'atto creativo in sé, indipendentemente da valutazioni estetiche esterne.

Le criticità operative dei contratti discografici e le clausole da negoziare

Il fenomeno della clonazione vocale con IA ha reso urgente una revisione profonda dei contratti discografici, degli accordi di edizione musicale e delle licenze di sincronizzazione. La maggior parte dei contratti attualmente in circolazione, specie quelli stipulati prima del 2023, non contiene alcuna previsione specifica sull'uso dell'IA. Questo vuoto normativo contrattuale è una bomba ad orologeria: le clausole di cessione dei diritti di "riproduzione con qualsiasi mezzo tecnico, anche non ancora conosciuto", che in passato venivano inserite routinariamente a favore del produttore, potrebbero essere interpretate come inclusive anche delle tecnologie di clonazione vocale.

Come insegna il brocardo nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, nessuno può trasferire più diritti di quanti ne possieda. L'artista che cede i diritti connessi alla casa discografica non sta cedendo il diritto alla propria identità vocale come bene della personalità, né sta autorizzando l'uso della propria voce come dato di addestramento per sistemi algoritmici. Tuttavia, la formulazione ambigua delle clausole contrattuali può alimentare contenziosi costosi. La prudenza operativa impone di intervenire.

Le clausole che ogni contratto discografico, accordo di licenza e contratto di utilizzo dell'IA in ambito musicale dovrebbe oggi contenere riguardano, in primo luogo, il divieto esplicito di utilizzo delle registrazioni come dataset di addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, salvo consenso scritto dell'artista e previa corresponsione di un compenso separato. In secondo luogo, è necessaria una clausola di identità vocale, con cui si esclude espressamente che la cessione dei diritti connessi comprenda l'autorizzazione a replicare sinteticamente la voce dell'artista, a generare esecuzioni artificiali o a clonare il timbro vocale con qualsiasi tecnologia. In terzo luogo, il contratto dovrebbe prevedere un meccanismo di revisione periodica che consenta di rinegoziare le previsioni in materia di IA al mutare del quadro normativo e tecnologico, con una clausola di hardship o di adeguamento. Infine, è indispensabile un regime di audit dei log di utilizzo delle registrazioni da parte del produttore, con obblighi di reportistica trasparente sull'eventuale impiego dei master in contesti diversi da quelli espressamente autorizzati.

Sul piano della data protection, la voce umana costituisce, quando venga trattata per identificare univocamente una persona fisica, un dato biometrico ai sensi dell'art. 4, comma 1, e del Considerando 51 del GDPR. La clonazione non autorizzata della voce di un artista attraverso l'elaborazione delle sue registrazioni può dunque integrare anche una violazione del Regolamento UE 2016/679, con diritto dell'interessato a richiedere la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR) e a sporgere reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che già in passato ha emesso provvedimenti urgenti di blocco nei confronti di applicazioni di clonazione e nudificazione.

La voce è ciò che Nietzsche aveva in mente quando scrisse in Il crepuscolo degli idoli: "Senza musica la vita sarebbe un errore." Una voce clonata senza consenso non è musica: è un errore giuridico con conseguenze patrimoniali e personali potenzialmente gravi.

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  • 06 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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