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La variazione unilaterale del tasso di interesse applicato dalla banca a un conto corrente o a un'apertura di credito è una pratica frequente, spesso comunicata con una lettera o un estratto conto che il cliente archivia senza leggerla. È un errore che può costare caro. L'art. 118 del Testo Unico Bancario — il punto di equilibrio tra la flessibilità contrattuale delle banche e la tutela del correntista — impone regole precise, e chi non le conosce rinuncia a diritti spesso rilevanti.
A rimettere il tema al centro dell'attenzione è arrivata, il 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10460 (Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro). La Suprema Corte ha affrontato il tema delle modifiche in peius delle condizioni economiche nei contratti di conto corrente, chiarendo che le modificazioni soggette all'art. 118 TUB sono non soltanto quelle riferite al contenuto dell'originaria previsione contrattuale, ma anche quelle rapportate a sopravvenute modificazioni in melius del contenuto contrattuale. In altri termini: se la banca aveva già migliorato le condizioni e poi torna indietro, anche quel ritorno alle condizioni precedenti — formalmente non "peggiorativo" rispetto all'originale — è una modifica in peius che esige il rispetto della procedura. Un'interpretazione estensiva e pro-cliente che chiude la porta a facili aggiramenti.
Il caso trattato dalla Cassazione riguardava un contratto di conto corrente stipulato nel 2005, le cui modifiche unilaterali erano sopraggiunte anche successivamente al 12 agosto 2006. La Corte ha affermato che l'art. 118 TUB, nella formulazione introdotta dall'art. 10 del DL 223/2006, si applica ai contratti in corso all'entrata in vigore della modifica normativa, in relazione all'esercizio, da parte della banca, dello ius variandi successivo a tale data. Il principio ha valenza generale: anche i rapporti nati prima della riforma del 2006 sono interamente governati dalla disciplina vigente per ogni singola variazione unilaterale successiva.
La banca può alzare il tasso del mio conto corrente o fido senza avvisarmi?
No. L'art. 118 TUB fissa obblighi e limiti precisi per l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius delle condizioni economiche e regolamentari dei contratti bancari, prevedendo che, nei contratti a tempo indeterminato, può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. La procedura, dunque, richiede tre elementi cumulativi e non alternativi.
Il primo è la clausola contrattuale: il contratto originario deve prevedere espressamente e con approvazione specifica del cliente la facoltà di modifica unilaterale. Non basta un richiamo generico alle condizioni generali di banca: la clausola deve essere approvata separatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il secondo elemento è il giustificato motivo: non ogni ragione interna alla banca è sufficiente. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo una casistica — variazioni di indici di mercato, modifiche normative, aggravio del costo del denaro — ma il motivo deve essere esplicitato nella comunicazione al cliente, non semplicemente sottinteso. La proposta di modifica deve essere comunicata al cliente, e ai fini dell'efficacia della modifica deve sussistere un giustificato motivo, che deve necessariamente formare oggetto di comunicazione al cliente.
Il terzo elemento è il preavviso. La proposta di modifica deve essere comunicata al cliente, il quale ha tempo 60 giorni per manifestare il suo eventuale recesso, in difetto del quale la modifica si intende approvata. Attenzione: i 60 giorni non decorrono dalla data in cui il cliente legge la comunicazione, ma dalla data in cui la comunicazione è resa disponibile secondo le modalità previste nel contratto (estratto conto, comunicazione cartacea, area riservata online). Il termine è perentorio.
Per mezzo dell'esercizio dello ius variandi è escluso che possano essere introdotte clausole nuove, potendo essere modificate solo quelle preesistenti; l'introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non è suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall'art. 118 TUB. Questo profilo è pratico e sottovalutato: se la banca introduce una nuova commissione su un servizio prima gratuito, non si tratta di ius variandi ma di una nuova pattuizione, che richiede il consenso del cliente.
Entro quanto tempo devo rispondere alla comunicazione di variazione del tasso bancario?
Il termine è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro quel termine il cliente che non intende accettare la modifica deve esercitare il recesso, che ai sensi dell'art. 118 TUB avviene senza penali e senza spese di chiusura. Il silenzio, decorso il termine, equivale ad accettazione: il principio riaffermato è che la verifica dell'usurarietà deve essere compiuta con riferimento al momento in cui gli interessi sono stati promessi o convenuti, e l'eventuale modifica unilaterale delle condizioni, qualora non abbia dato luogo a recesso da parte del correntista, configura una nuova volontà negoziale per fatti concludenti legalmente tipizzati.
Questa è la doppia valenza del meccanismo dell'art. 118 TUB: tutela il cliente garantendogli il diritto di uscita, ma al tempo stesso cristallizza, in caso di inerzia, una nuova pattuizione. È il punto di raccordo con il Tribunale di Pisa che, con sentenza n. 81 del 22 gennaio 2026, ha chiarito con precisione chirurgica i confini tra la fattispecie dello ius variandi e quella dell'usura sopravvenuta. Il mero superamento della soglia in corso di rapporto, non sorretto da una "nuova pattuizione" (anche per facta concludentia tipizzati ex art. 118 TUB), integra usura sopravvenuta irrilevante e non legittima pretese restitutorie o demolitorie.
Se il tasso del mio fido supera la soglia usura durante il rapporto posso chiedere la restituzione degli interessi?
La risposta dipende da un'analisi puntuale della storia del rapporto. In via generale, il semplice superamento del tasso soglia nel corso del tempo — per effetto della discesa dei tassi di mercato che abbassa il tetto legale — non è di per sé sufficiente a fondare una domanda restitutoria. Il baricentro motivazionale della pronuncia del Tribunale di Pisa è l'affermazione sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta: il Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui l'usura rilevante è quella genetica, da verificarsi al momento della pattuizione, e che il mero superamento del tasso soglia in corso di rapporto non determina nullità o inefficacia delle clausole originariamente lecite.
La situazione cambia se, nel corso del rapporto, la banca ha esercitato lo ius variandi modificando le condizioni. La sentenza del Tribunale di Pisa compie un passaggio ulteriore, calibrando tale regola sul conto corrente e coniugandola con il possibile esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB: lo ius variandi configura una "nuova pattuizione", perché risulta dall'incontro tra la dichiarazione unilaterale della banca e l'accettazione tacita del cliente. Se quella nuova pattuizione — prodotta dall'inerzia del correntista di fronte alla comunicazione ex art. 118 — ha determinato un tasso superiore alla soglia usura, allora si è in presenza di una pattuizione usuraria genetica, da quella data in avanti, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 1815, comma 2, c.c.
Il punto di riflessione che merita di essere sviluppato è questo: la Cassazione n. 10460/2026 e il Tribunale di Pisa n. 81/2026 sembrano muoversi su binari paralleli ma producono, combinati, un effetto non immediatamente intuitivo. La pronuncia della Cassazione allarga il perimetro delle modifiche soggette all'art. 118 TUB (qualunque variazione peggiorativa, anche indiretta); quella del Tribunale di Pisa chiarisce che ogni esercizio dello ius variandi crea una "nuova pattuizione". Mettendo insieme i due principi, ne deriva che ogni modifica delle condizioni di tasso — anche minima, anche apparentemente favorevole in assoluto ma peggiorativa rispetto a una precedente miglioria — deve essere comunicata secondo la procedura, e quella comunicazione genera un momento di verifica usuraria autonomo. Il cliente che non ha mai verificato la storia delle comunicazioni ex art. 118 del suo conto corrente con fido potrebbe scoprire di avere pretese restitutorie su periodi specifici, non sull'intero rapporto.
Come ricordava Rudolf von Jhering, "la lotta per il diritto è un dovere dell'individuo verso sé stesso": il diritto non si difende da solo, e la procedura di comunicazione bancaria è esattamente il terreno in cui questa lotta si decide.
Sul piano pratico, il correntista che riceve una comunicazione di modifica delle condizioni dovrebbe seguire un percorso metodico. Prima verifica: la clausola contrattuale autorizza lo ius variandi ed è stata specificamente approvata? Seconda verifica: il giustificato motivo è indicato in modo esplicito e comprensibile nella comunicazione? Terza verifica: il preavviso è rispettato e il termine di 60 giorni è computato correttamente? Quarta verifica: la modifica riguarda una condizione già esistente nel contratto o introduce un elemento nuovo, nel qual caso sarebbe invalida? Quinta verifica: alla luce del tasso così modificato, si supera il tasso soglia usura per il trimestre rilevante?
Se anche una sola di queste verifiche dà esito negativo, la modifica è illegittima e gli interessi pagati in eccesso sono ripetibili. L'onere della prova, però, grava sul correntista, e ciò impone la raccolta degli estratti conto per l'intero periodo — esercitando se necessario il diritto di copia ex art. 119 TUB, che la banca non può rifiutare — e dei contratti di affidamento in tutte le loro versioni successive. Come ha chiarito il Tribunale di Pisa n. 81/2026, la domanda di accertamento dell'usura fondata sul superamento del tasso soglia è inammissibile o comunque infondata ove il correntista non assolva l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto completi e dei contratti di affidamento, e le lacune documentali non sono colmabili tramite CTU né mediante ordine di esibizione quando la parte non abbia previamente esercitato il diritto di ottenere copia ex art. 119 TUB.
Come insegna il brocardo vigilantibus iura subveniunt, il diritto soccorre chi è vigile. In materia bancaria, la vigilanza si traduce in conservazione della documentazione, lettura delle comunicazioni nei termini e tempestiva reazione quando la procedura non è stata rispettata.
Redazione - Staff Studio Legale MP