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Trust disabilità: chi sceglie trustee e guardiano - Studio Legale MP - Verona

Un genitore con un figlio con disabilità grave porta a casa un certificato di invalidità totale con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992. Il passo successivo, gli dicono, è il trust "Dopo di Noi". Lo istituisce, affida i propri immobili a un trust, indica come trustee il cugino di fiducia e come guardiano se stesso. Qualche anno dopo, in sede di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate disconosce le agevolazioni. Il trust esiste, ma non le produce. Il problema non stava nell'istituto in sé: stava in come erano state costruite quelle figure chiave.

Questo è il rischio reale che nessuno racconta: non se fare il trust, ma come farlo in modo che regga, fiscalmente e giuridicamente, per i decenni a venire.

La struttura del trust "Dopo di Noi" e il ruolo centrale di trustee e guardiano

La legge 22 giugno 2016, n. 112 — nota come legge "Dopo di Noi" — ha come scopo dichiarato quello di garantire, secondo le parole dell'art. 1, il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare, anche in vista del venir meno del supporto dei genitori. Per raggiungerlo, il legislatore ha scelto di incentivare fiscalmente alcuni strumenti di diritto privato, tra cui appunto il trust, i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e i fondi speciali affidati a ONLUS.

Il trust "Dopo di Noi" funziona mediante la creazione di un patrimonio separato destinato a sostenere in modo continuativo il beneficiario: il disponente, generalmente un genitore o un familiare, conferisce beni e diritti che vengono formalmente intestati al trustee, il quale è incaricato di amministrarli nel rispetto delle regole previste nell'atto istitutivo con l'obiettivo di soddisfare le esigenze assistenziali, abitative, sanitarie e relazionali della persona con disabilità.

L'effetto principale di questa struttura è la segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere aggrediti dai creditori di nessuno di questi soggetti. Si tratta di una protezione formidabile, ma che funziona solo se la struttura è costruita correttamente.

Il trustee è il soggetto responsabile dell'amministrazione del patrimonio del trust. Deve operare con imparzialità, attenzione e continuità, rispettando gli obiettivi definiti dal disponente e le esigenze del beneficiario. Il suo ruolo richiede capacità amministrative e conoscenze giuridiche e fiscali, soprattutto quando il trust contiene beni immobili, partecipazioni o investimenti articolati. Sul piano della responsabilità, risponde personalmente e illimitatamente per ogni obbligazione assunta nell'esercizio delle sue funzioni: non ha la necessità di richiedere le autorizzazioni previste per il tutore o il curatore, ma sopporta in via esclusiva il rischio delle scelte operate.

Accanto al trustee, la legge n. 112/2016 impone — e questo è il punto meno compreso nella prassi — la presenza obbligatoria di un soggetto preposto al controllo, comunemente denominato guardiano o protector. L'art. 6, comma 3, lett. f) della legge richiede tassativamente che l'atto istitutivo del trust individui tale figura e che essa sia individuabile per tutta la durata del trust. Non si tratta di una figura facoltativa: in alcune tipologie di trust, come appunto il trust istituito ai sensi della legge sul "Dopo di Noi", la nomina di un guardiano è un requisito obbligatorio per fruire delle agevolazioni fiscali. Il guardiano non ha compiti di amministrazione diretta dei beni, ma svolge un ruolo di supervisione e controllo sull'operato del trustee, potendo includere il diritto di essere consultato, il potere di impartire direttive, di richiedere rendiconti, di verificare la corretta gestione e, in alcuni casi, persino di revocare e nominare il trustee.

Secondo l'Agenzia delle Entrate — come chiarito nella Circolare n. 34 del 20 ottobre 2022 — l'obbligo del soggetto preposto al controllo risponde alla necessità di garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali per le quali il trust è stato istituito. Senza di lui, il trust "Dopo di Noi" non è agevolato.

I rischi concreti: quando il trust decade e cosa dice la giurisprudenza

Il perimetro entro cui trustee e guardiano devono operare è definito con precisione. Il trust deve perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave, e tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo. Deve essere stipulato per atto pubblico. Deve individuare gli obblighi e le attività assistenziali specifiche che il trustee è tenuto ad adempiere. Deve indicare il termine finale nella data di morte del beneficiario con disabilità grave e prevedere la destinazione del patrimonio residuo a quel punto.

Ogni deviazione da questo schema — un guardiano nominato pro forma, un trustee che agisce senza rendicontare, un atto istitutivo vago sulle finalità assistenziali — può comportare la perdita delle agevolazioni fiscali e, nei casi più gravi, il disconoscimento della stessa struttura fiduciaria.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente fissato punti fermi. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26471 del 2025, sono intervenute sull'ammissibilità dei trust interni, confermando principi che investono direttamente il "Dopo di Noi": il trust è valido nell'ordinamento italiano in quanto riconosciuto tramite la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, ma la sua efficacia patrimoniale e fiscale dipende interamente dalla correttezza formale e sostanziale dell'atto istitutivo. Una pronuncia decisiva, che ha messo un punto fermo su decenni di incertezza.

Sul versante dei controlli fiscali, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18189 del 2026, ha ribadito come il rispetto delle finalità indicate nell'atto istitutivo non sia un requisito meramente formale ma un presupposto sostanziale per l'applicazione dei regimi di favore. Sebbene la pronuncia riguardasse direttamente un profilo doganale e di marchio, il principio di controllo sostanziale sulle operazioni poste in essere in esecuzione di un atto destinatorio emerge con forza e investe per analogia il sistema dei trust assistenziali.

Sul fronte del rapporto tra guardiano e giudice tutelare, la prassi dei Tribunali — tra cui si segnala il provvedimento del Tribunale di Milano, Sez. VIII, Giudice Tutelare Cosmai, 11 febbraio 2020 — ha ormai consolidato un orientamento per cui il giudice tutelare protegge gli interessi della persona fragile esercitando il potere di nominare o revocare il guardiano del trust, valutare il progetto complessivo e verificare i rendiconti annuali del trustee. L'amministratore di sostegno, ove nominato, può assumere il ruolo di guardiano, in quanto i compiti dei due uffici sono perfettamente conciliabili: è anzi considerato da molti la soluzione più sicura, perché garantisce un presidio istituzionale sulla gestione del patrimonio destinato.

Come recita il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. Nel trust "Dopo di Noi", la vigilanza non è un optional: è l'asse portante dell'intero sistema.

Vi è poi un profilo che gli operatori spesso sottovalutano: il conflitto tra le tutele del trust e i diritti degli altri legittimari. Come opportunamente ricordato nella prassi notarile, il legislatore non ha previsto deroghe alle limitazioni imposte dal codice civile a tutela dei legittimari né alla disciplina dei patti successori. Qualora esistano altri figli oltre al figlio con disabilità, i genitori che intendano istituire un trust devono tenere conto delle quote di legittima spettanti agli altri eredi. Un accordo sottoscritto in vita dai genitori e dai figli con cui questi ultimi acconsentano a una diversa allocazione del patrimonio in sede di successione è nullo, in quanto violativo del divieto dei patti successori: un rischio grave che si annida proprio in quegli accordi informali che le famiglie spesso stringono "per non creare problemi".

Su questo piano, la riflessione di Martha Nussbaum sulle capacità fondamentali degli esseri umani offre una chiave di lettura potente: il diritto di essere protetti da forme di cura continuativa e dignitosa non può essere affidato alla sola buona volontà familiare, ma deve trovare presidio in strutture giuridiche robuste e trasparenti. Il trust "Dopo di Noi" è, nella sua concezione più alta, esattamente questo: non un escamotage fiscale, ma un progetto di vita codificato.

Sul piano pratico, ecco cosa verificare prima di istituire un trust "Dopo di Noi": che il beneficiario abbia il riconoscimento di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992; che l'atto sia redatto per atto pubblico davanti a un notaio; che il trustee scelto abbia competenze effettive e non sia un mero fiduciario di cortesia; che il guardiano sia individuato con precisione e sia individuabile per tutta la durata del trust, con previsione di sostituzione in caso di decesso o rinuncia; che l'atto istitutivo contenga il "progetto di vita" del beneficiario, con descrizione delle attività assistenziali, delle spese previste e dei criteri di rendicontazione; che sia indicato il termine finale e la destinazione del patrimonio residuo dopo la morte del beneficiario; che il trust non incida sulle quote di legittima degli altri eredi senza adeguate cautele.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha aggiornato i criteri di riparto del Fondo nazionale "Dopo di Noi" per il triennio, introducendo parametri più aderenti ai bisogni reali: il 30% delle risorse viene ora attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di età compresa tra 18 e 64 anni che vivono in famiglia come figli, da sole o in istituti, stimate sulla base dei dati più recenti di ISTAT e INPS. È un segnale che l'attenzione istituzionale sul tema sta crescendo; ma le risorse pubbliche restano largamente insufficienti a coprire il fabbisogno reale, e il trust privato rimane lo strumento più solido per garantire continuità assistenziale nel lungo periodo.

Il paradosso che vale la pena segnalare agli operatori è questo: la legge n. 112/2016 è costruita con grande attenzione alle garanzie formali — atto pubblico, contenuto minimo obbligatorio, guardiano, progetto di vita, termine finale — ma nella prassi quotidiana si vedono atti istitutivi redatti in modo approssimativo, guardiani nominati senza che ne siano definiti poteri e meccanismi di sostituzione, trustee scelti per ragioni affettive piuttosto che per competenza. Il risultato è un trust che esiste sulla carta ma che non regge all'esame fiscale né, soprattutto, alla prova del tempo: quando i genitori vengono a mancare, il meccanismo si inceppa, e il beneficiario — la persona più vulnerabile — rimane senza protezione effettiva. Costruire bene l'atto istitutivo non è un costo: è la sola misura di tutela che conti davvero.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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