L’obbligo di trasparenza nelle gare pubbliche e i doveri dichiarativi dei concorrenti assumono un ruolo centrale con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Le procedure di gara moderne richiedono amministrazioni aperte e candidati corretti: ogni omissione informativa può alterare la par condicio e minare la fiducia reciproca. In questo articolo analizziamo come la giurisprudenza amministrativa del 2025-2026 sta applicando le nuove norme in materia, evidenziando gli effetti concreti di comportamenti poco trasparenti sia da parte delle stazioni appaltanti sia da parte degli operatori economici.
La prima fondamentale novità è l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di mettere a disposizione dei partecipanti tutti gli atti di gara e le offerte in tempi immediati. L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 impone infatti alla stazione appaltante di pubblicare tramite la piattaforma digitale, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, tutta la documentazione rilevante: verbali, offerte dell’aggiudicatario e persino le offerte degli altri primi cinque classificati. Questa regola di trasparenza attiva mira a rendere “automatico” l’accesso agli atti di gara, senza costringere gli operatori esclusi a fare richieste formali. Falsus in uno, falsus in omnibus: la fiducia è alla base del sistema, e la massima latina ricorda che un singolo atto non veritiero può mettere in dubbio l’affidabilità complessiva di chi lo compie. Proprio per evitare zone d’ombra, il Codice aggiorna le procedure puntando sulla completa chiarezza: ogni partecipante deve poter vedere subito cosa è stato deciso e su quali basi.
Cosa accade però se la stazione appaltante non rispetta questo obbligo di trasparenza? La risposta viene dalla recente pronuncia del TAR Veneto, Sez. I, 20 maggio 2025, n. 768, che costituisce uno dei primi banchi di prova del nuovo regime. In quel caso l’ente aggiudicatore, nel comunicare l’esito della gara, non aveva reso disponibili tramite la piattaforma gli atti e l’offerta tecnica dell’aggiudicatario. L’impresa seconda classificata si era attivata con un’istanza di accesso “tradizionale” alcune settimane dopo, ottenendo i documenti solo a gennaio inoltrato, e aveva quindi proposto ricorso ben oltre i canonici 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. La stazione appaltante eccepiva la tardività del ricorso, ma il TAR ha respinto l’eccezione, riconoscendo che il ritardo nel ricorrere era dipeso dalla mancata trasparenza iniziale della stessa amministrazione. In applicazione dell’art. 36 del nuovo Codice, il tribunale ha chiarito che quando l’amministrazione non pubblica gli atti di gara contestualmente all’esito, il concorrente leso può seguire la via ordinaria dell’accesso documentale ex L. 241/1990 e, in caso di diniego o ritardo, impugnare nei termini decorrenti dalla piena conoscenza degli atti. In sostanza, il comportamento poco trasparente della stazione appaltante “dilata” i termini di impugnazione: l’operatore economico non può essere penalizzato per aver atteso di ottenere i documenti che gli spettavano. Questa interpretazione, confermata dal TAR Veneto nella sentenza citata, tutela il diritto di difesa e incentiva le amministrazioni a rispettare gli obblighi informativi. “La trasparenza illumina, non acceca”, si potrebbe dire con le parole di un aforisma contemporaneo: rendere visibili subito gli atti di gara non indebolisce il procedimento, anzi lo rende più solido e difficilmente attaccabile, prevenendo contenziosi sulle tempistiche.
Specularmente, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha rafforzato anche i doveri di informazione a carico dei partecipanti alla gara. Agli operatori economici è oggi richiesto il massimo livello di correttezza e completezza nelle dichiarazioni presentate: qualsiasi fatto che potrebbe incidere sulla loro integrità o affidabilità va comunicato alla stazione appaltante. L’art. 96, comma 14, D.Lgs. 36/2023 stabilisce espressamente l’obbligo per i concorrenti di dichiarare alla PA eventuali vicende (anche non risultanti dal casellario ufficiale o “fascicolo virtuale” dell’ANAC) che potrebbero costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice. Non basta, dunque, evitare le menzogne: bisogna anche non tacere informazioni rilevanti. Un’importantissima decisione del Consiglio di Stato ha delineato le conseguenze per chi omette fatti significativi. Parliamo della sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282, resa nota per aver affrontato proprio un caso di omissione dichiarativa di pendenze penali. La vicenda riguardava un’impresa esclusa da una gara comunale per aver omesso di dichiarare che il proprio legale rappresentante era imputato in procedimenti penali (per reati come l’occupazione abusiva di suolo demaniale e addirittura un’accusa di estorsione legata a precedenti rapporti con lo stesso ente pubblico appaltante). Tali procedimenti, non ancora sfociati in condanne definitive, non rientravano tra le cause automatiche di esclusione previste dall’art. 94 del Codice; inoltre quei reati non comparivano nel novero delle fattispecie di illecito professionale tassativamente elencate dall’art. 95 o 98, comma 3, del nuovo Codice. L’operatore escluso si è difeso sostenendo che, non essendo quelle pendenze tra le cause tipiche di esclusione, la loro mancata dichiarazione non poteva costituire motivo di estromissione. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno adottato una lettura evolutiva della normativa: hanno ritenuto legittima l’esclusione, affermando che l’omissione di informazioni così rilevanti integrava un “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 98, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, il Consiglio di Stato ha interpretato la clausola generale del nuovo Codice (che punisce chi “tenta di influenzare indebitamente il processo decisionale” o fornisce informazioni false o fuorvianti) in maniera ampia, tale da ricomprendere anche il tacere volontariamente notizie dovute. L’impresa, omettendo di comunicare procedimenti penali significativi a suo carico, ha violato il dovere di leale collaborazione e trasparenza verso la stazione appaltante, tentando di presentarsi più “affidabile” di quanto non fosse. Ciò – secondo la sentenza n. 7282/2025 – è un comportamento contrario a buona fede e idoneo a compromettere il rapporto fiduciario: la commissione di gara, se avesse ignorato quelle pendenze, sarebbe stata ingannata in merito all’integrità dell’offerente. Il risultato è stato chiaro: pur non essendo l’omessa dichiarazione espressamente catalogata dal Codice come causa automatica di esclusione, essa “può rilevare” ai fini della valutazione sull’illecito professionale e giustificare l’estromissione dalla procedura. In altre parole, la soglia di tolleranza verso reticenze e omissioni si è drasticamente abbassata. Questa pronuncia funge da monito per tutti gli operatori economici: “Giustizia? Otterrai giustizia nell’altro mondo. In questo accontentati della legge.” La pungente citazione dello scrittore William Gaddis ricorda che, nel mondo reale degli appalti, contano le regole concrete: anche se possono apparire severe, esse sono il parametro di giudizio. Chi aspira a un contratto pubblico deve giocare a carte scoperte, perché qualsiasi zona d’ombra nel curriculum o nel comportamento può essere fatale. Meglio dichiarare un potenziale problema (magari spiegandolo e dimostrando misure di self-cleaning, se del caso) che nasconderlo e rischiare una esclusione per inaffidabilità.
Un altro ambito dove i doveri dichiarativi emergono con forza è quello dei requisiti di partecipazione alle gare di lavori pubblici. Il nuovo Codice ha confermato istituti come l’avvalimento e il subappalto “necessario” per sopperire alla mancanza di attestazioni SOA da parte di un concorrente. Tuttavia, poter utilizzare tali strumenti implica un onere preciso: l’operatore privo di una specifica qualificazione deve dichiarare sin dall’offerta come intende colmare la propria carenza, altrimenti verrà escluso. La giurisprudenza recente ha mostrato tolleranza zero verso le omissioni su questo fronte. Emblematica è la vicenda decisa dal TAR Lazio (Roma), 9 febbraio 2026, n. 2445, riguardante un appalto di lavori in cui l’aggiudicataria non possedeva la SOA per una categoria specialistica prevista come obbligatoria. In sede di gara la ditta non aveva né la qualificazione richiesta né aveva indicato alcuna intenzione di subappaltare o ricorrere a un’ausiliaria (avvalimento) per quella categoria. La stazione appaltante, accortasi solo dopo dell’assenza del requisito, aveva tentato di correre ai ripari attivando un “soccorso istruttorio” postumo e consentendo alla concorrente di integrare la propria offerta, ma tale rimedio è stato censurato in giudizio. Il TAR Lazio ha ribadito un principio netto: l’omessa dichiarazione in offerta dell’impegno a subappaltare le lavorazioni per cui non si è qualificati costituisce una violazione insanabile, che impone l’esclusione immediata del concorrente. Consentire un’integrazione o correzione a posteriori significherebbe alterare sostanzialmente l’offerta presentata e violare la parità di trattamento tra i partecipanti. Su questa linea si pone anche il successivo giudizio di appello: il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10162 ha annullato l’aggiudicazione in un caso analogo, sancendo che una carenza di qualificazione non colmata da subito con subappalto necessario non può essere rimediata dopo, nemmeno se la stazione appaltante (magari in buona fede) tenta di applicare il soccorso istruttorio. I giudici di Palazzo Spada hanno considerato illegittimo ammettere a posteriori soluzioni che l’offerente avrebbe dovuto indicare “ab origine”: chi partecipa senza un requisito essenziale e non dichiara come lo coprirà, vede la propria offerta inficiata da un vizio non emendabile. Queste pronunce, dal Lazio alla quinta sezione del Consiglio di Stato, sottolineano la centralità del principio di tassatività delle cause di esclusione: la legge e il bando prevedono in modo tassativo quali sono gli adempimenti sostanziali richiesti; se uno di essi manca (come una dichiarazione obbligatoria), l’esclusione è legittima e necessaria, perché quell’elemento era parte integrante dei requisiti di partecipazione. La formalità, in questi frangenti, coincide con la sostanza: presentare un’offerta completa degli impegni e delle informazioni dovute è parte della correttezza sostanziale della proposta. Come ha osservato un TAR di merito, “forma est substantia” nel diritto degli appalti: la forma non è un mero orpello, ma la condizione stessa che garantisce la regolarità e la trasparenza della gara.
In conclusione, il panorama che emerge dalle più recenti decisioni in materia di appalti pubblici evidenzia un equilibrio delicato ma deciso tra esigenze di semplificazione e rigore nel rispetto delle regole. Il nuovo Codice Appalti, pur animato dal principio del risultato e dalla volontà di snellire le procedure, non ha affatto derogato ai capisaldi di integrità e pubblicità dell’azione amministrativa. Le stazioni appaltanti sono chiamate a un livello di trasparenza mai così elevato: ogni ritardo o reticenza nel condividere gli atti di gara può tradursi in un vantaggio per chi ricorre e in un allungamento dei tempi di aggiudicazione. Dal canto loro, le imprese concorrenti devono adottare la massima completezza e veridicità nelle proprie dichiarazioni: qualsiasi omissione o informazione falsa suscettibile di influenzare gli esiti di gara verrà quasi certamente scoperta e sanzionata con l’esclusione, anche quando non rientra nelle ipotesi tipiche codificate. Il messaggio che giunge dai tribunali amministrativi è chiaro: in un sistema rinnovato all’insegna della fiducia, della digitalizzazione e della buona fede, non c’è più spazio per opacità o furbizie procedurali. Dura lex, sed lex – la legge può sembrare dura, ma è pur sempre la legge: chi opera nel settore degli appalti deve conoscerla a fondo e rispettarla, poiché solo così può tutelare efficacemente i propri interessi. In un contesto di regole tanto stringenti quanto necessarie, la miglior strategia è agire con trasparenza e professionalità: ciò evita contenziosi distruttivi e soprattutto preserva la credibilità dell’operatore economico nel mercato pubblico.
Redazione - Staff Studio Legale MP