Un incidente stradale genera quasi sempre una qualche responsabilità a carico di chi era alla guida. L’art. 2054 c.c. impone al conducente di un veicolo un elevato dovere di prudenza, al punto che in caso di scontro vige una presunzione di colpa a suo carico, superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ci sono però situazioni in cui l’automobilista, pur attento, si trova davanti a eventi imprevedibili e improvvisi che non gli lasciano scampo: pensiamo a un malore improvviso che lo colpisce mentre guida, al salto sulla carreggiata di un animale selvatico fuori controllo, oppure alla manovra azzardata e del tutto inaspettata di un terzo (un pedone che attraversa all’ultimo istante, un altro veicolo contromano, ecc.). In questi casi entra in gioco il caso fortuito, ovvero quell’elemento esterno al conducente che da solo provoca l’evento rendendolo inevitabile nonostante ogni cautela. Se il caso fortuito è riconosciuto, il conducente non è tenuto a risarcire i danni perché viene meno la sua colpa. Tuttavia, invocare con successo questa esimente richiede requisiti stringenti, definiti dalla legge e dalla giurisprudenza recente.
Innanzitutto, va chiarito che non basta invocare la sfortuna o una fatalità generica. “Casus sentit dominus”, recita un antico brocardo: in assenza di colpa altrui, le conseguenze di un fatto accidentale restano a carico di chi lo subisce. In altre parole, perché il conducente non debba pagare i danni, deve provare che l’unica causa dell’incidente è stata un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, tale da interrompere il nesso causale tra la sua guida e l’evento. Tutto ciò che invece rientra nella normale prevedibilità o nelle condizioni controllabili dal guidatore (stanchezza, distrazione, velocità eccessiva, condizioni del veicolo, ecc.) non costituisce caso fortuito. Ad esempio, il classico colpo di sonno al volante non esonera dalla responsabilità, perché addormentarsi alla guida è considerato un evento prevedibile e prevenibile con la dovuta diligenza (ci si deve fermare ai primi segni di stanchezza). Allo stesso modo un malessere prevedibile (ad esempio guidare nonostante sintomi premonitori importanti) non scagiona il conducente. Al contrario, un malore improvviso e imprevedibile – come un infarto fulminante o una crisi epilettica mai manifestatasi prima – potrebbe integrare il caso fortuito, ma deve essere provato con evidenze mediche oggettive e testimonianze, mostrando che nulla lasciava presagire l’evento e che il conducente teneva un comportamento regolare prima di esserne colpito.
Un altro campo tipico di applicazione del caso fortuito nei sinistri è l’attraversamento improvviso di animali selvatici. In assenza di un proprietario (come nel caso di animali domestici, dove risponde il padrone ex art. 2052 c.c.), questi incidenti chiamano in causa potenzialmente gli enti pubblici responsabili della fauna (le Regioni) o della strada. Ma dal punto di vista del conducente coinvolto, la giurisprudenza gli impone comunque di dimostrare di avere fatto il possibile per evitare l’impatto. La Cassazione civile, Sez. III, ord. 24 settembre 2025 n. 25987 ha chiarito che chi chiede il risarcimento per un urto con un animale selvatico (ad esempio un cinghiale) deve provare due aspetti fondamentali: primo, che l’incidente è stato effettivamente causato dall’animale (tramite verbali, rilievi e altri riscontri fattuali); secondo, ai sensi degli artt. 2054 e 2697 c.c., di aver tenuto una condotta di guida impeccabile, adottando ogni cautela normalmente esigibile in quel contesto, così da rendere l’apparizione dell’animale un evento realmente imprevedibile e inevitabile nelle concrete condizioni date. Solo se il guidatore prova di procedere a velocità moderata, attento alla strada e in grado, in teoria, di evitare ostacoli prevedibili, l’attraversamento repentino di un animale può essere considerato fortuito e liberarlo da responsabilità. Diversamente, se emergono anche minimi profili di imprudenza nella condotta di guida (velocità non adeguata alla visibilità, mancata attenzione ai segnali di animali selvatici, ecc.), l’automobilista sarà ritenuto almeno in parte colpevole. La logica è chiara: la prevenzione è principalmente a carico di chi guida un mezzo potente e potenzialmente pericoloso. Solo eventi esterni eccezionali possono scagionarlo del tutto.
Su questo punto val la pena ricordare che la Regione competente (proprietaria della fauna selvatica ai sensi della legge n. 157/1992) potrebbe essere tenuta a rispondere dei danni come custode degli animali selvatici, a meno che non provi a sua volta il caso fortuito. Ma per la vittima che era alla guida, dimostrare l’inevitabilità resta un passaggio obbligato. In una vicenda recente, ad esempio, la Cassazione ha negato il risarcimento integrale a un automobilista perché non era riuscito a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto con un capriolo: l’ente pubblico è stato ritenuto responsabile in parte, ma anche il conducente ha subìto una decurtazione del ristoro per concorso di colpa, non avendo dimostrato la propria condotta diligente al massimo grado. Dunque, negli incidenti con animali selvatici la colpa interamente a carico dell’ente (e zero sul conducente) è ipotesi rara, riservata a situazioni in cui l’automobilista rispetta rigorosamente le regole di prudenza e l’evento resta ugualmente imprevenibile (“come un fulmine a ciel sereno”).
Un capitolo altrettanto delicato riguarda l’investimento di pedoni o di altri utenti deboli della strada (ciclisti, ecc.). Qui il Codice della Strada impone al conducente di essere particolarmente prudente e pronto a prevenire imprudenze altrui (limitando la velocità in prossimità delle strisce, moderando la guida in zone pedonali, ecc.). Perciò la giurisprudenza è tradizionalmente severa: chi investe un pedone deve quasi sempre pagare, a meno che il comportamento della vittima non sia stato del tutto anormale e imprevedibile. Le pronunce recentissime lo confermano, delineando però meglio il confine. La Cassazione civile, Sez. III, ord. 3 marzo 2025 n. 5594 ha ribadito che la colpa non è automaticamente dell’automobilista in ogni caso di investimento: il giudice deve valutare in concreto il comportamento di entrambe le parti. Se il pedone ha avuto un ruolo causale nell’evento (ad esempio ha attraversato fuori dalle strisce all’improvviso, o con semaforo rosso, senza guardare), scatta un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. In tal caso il risarcimento dovuto al pedone può essere ridotto in proporzione alla sua incidenza di colpa. Tuttavia – avverte la Cassazione – l’automobilista per andare esente da una quota di responsabilità deve comunque dimostrare di avere rispettato le norme di prudenza su di lui gravanti. In altri termini, si bilanciano due presunzioni: quella di colpa piena del conducente (art. 2054 c.c.) e quella di diligenza del pedone nell’attraversare. Solo valutando caso per caso si può stabilire chi ha realmente influito sul sinistro. Ad esempio, Cass. civ. Sez. III, ord. 29 agosto 2025 n. 21761 ha affrontato il caso di un pedone investito mentre completava l’attraversamento: la vittima aveva iniziato sulle strisce con semaforo verde, ma era ancora sulla carreggiata quando il suo semaforo era già rosso; il conducente, dal canto suo, sopraggiungeva a velocità non adeguata e cambiando corsia in modo brusco. In primo grado l’automobilista era stato ritenuto interamente responsabile, ma la Corte d’Appello aveva poi deciso un concorso paritario 50%, evidenziando la distrazione del pedone (che avrebbe dovuto verificare l’arrivo di veicoli su una strada a più corsie) e insieme l’imprudenza della conducente. Ebbene, in Cassazione quella sentenza d’appello è stata cassata: gli Ermellini hanno sottolineato che per attribuire colpa al pedone non basta che costui abbia commesso un’imprudenza; è necessario che la sua condotta sia stata non solo colposa, ma anche abnorme e imprevedibile al punto da rendere impossibile al conducente evitarlo【ordinanza 21761/2025】. Inoltre, va verificato se davvero l’automobilista abbia fatto tutto il possibile: nel caso concreto, la stessa Corte d’Appello aveva accertato che la guidatrice teneva una velocità di guida non consona e non aveva conservato sufficiente capacità di arresto. Dunque, mancava il presupposto per ridurre la responsabilità del conducente. In sintesi, la Cassazione ha chiarito che: (a) il conducente investitore può liberarsi dalla presunzione di colpa solo provando di aver mantenuto una condotta esemplare e che l’evento è dipeso esclusivamente da un comportamento imprevedibile del pedone; (b) se il pedone viola le regole (attraversa col rosso, fuori dalle strisce, distrattamente, ecc.), si può configurare un concorso di colpa, ma la quota di addebito al pedone va calibrata sul grado in cui quella violazione ha inciso; (c) se non è possibile determinare con certezza le percentuali, non si può automaticamente ripartire al 50% per “non sapere”: bisogna allora applicare la presunzione di colpa prevalente sul conducente, proprio perché è il soggetto a cui la legge chiede la massima cautela. La colpa, caro Bruto, non è delle nostre stelle, ma di noi stessi – per dirla con Shakespeare: nel dubbio, dunque, prevale la responsabilità di chi guidava, a meno che emergano elementi convincenti per imputare una parte di colpa alla vittima.
Riassumendo gli orientamenti attuali, possiamo tracciare una linea guida generale: l’inevitabilità del sinistro va provata in modo rigoroso da chi la invoca. Il conducente che vuole andare esente da colpa deve provare due cose in particolare: 1) di aver rispettato tutte le regole di prudenza, precauzione e diligenza esigibili in quella situazione (velocità moderata, attenzione massima, dispositivo efficiente, ecc.); 2) che l’evento è stato causato da un fattore esterno del tutto eccezionale, improvviso e impronosticabile (il cinghiale sbucato in curva all’ultimo metro, il pedone saltato fuori da dietro un ostacolo, il camion che invade improvvisamente la corsia opposta, il guidatore colto da sincopa fulminante, ecc.), tale che – anche ipotizzando un conducente modello – l’incidente non si sarebbe comunque potuto evitare. Se queste due condizioni sono provate, ci troviamo di fronte a un caso fortuito vero e proprio, che interrompe il nesso causale e libera il conducente da responsabilità. In tutti gli altri casi, invece, il conducente resterà responsabile, quantomeno in parte, perché la sua condotta avrà concorso in qualche misura nel produrre l’evento. Ricordiamo infatti che la legge consente di graduare le colpe: situazioni “miste” di concorso sono frequenti (esempio tipico: il pedone attraversava distrattamente e l’automobilista andava troppo veloce; entrambi hanno sbagliato, il giudice ripartirà la colpa magari 70% al conducente e 30% al pedone, con riduzione proporzionale del risarcimento). L’importante è evitare automatismi e valutare tutte le circostanze specifiche.
Cosa fare in concreto se si rimane coinvolti in un incidente che si ritiene dovuto a caso fortuito? Dal lato del conducente che vuole difendersi, è fondamentale raccogliere subito le prove di quanto accaduto: verbali delle autorità (in cui magari sia descritto l’animale investito o la mancanza di tracce di frenata compatibili con un malore), testimonianze di terzi che confermino l’improvvisa inevitabilità dell’evento, referti medici nel caso di un malore del guidatore, eventuali video (dashcam, telecamere di zona) che mostrino la dinamica. Tutto serve a dimostrare che non vi è stata imprudenza. Dal lato della vittima (pedone, passeggero, altro automobilista coinvolto), occorre comunque attivarsi per ottenere il risarcimento: anche se il responsabile invoca il caso fortuito, si può ottenere un indennizzo dall’impresa assicurativa o dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada nelle ipotesi previste (ad esempio, se l’incidente è causato da un veicolo non identificato o non assicurato, o se il responsabile ha un malore e non c’è copertura volontaria, il Fondo interviene per evitare che il danneggiato resti senza tutela). In ogni caso sarà opportuno farsi assistere da un legale, perché dimostrare l’inevitabilità o contestarla richiede competenze tecniche (anche perizie sulla velocità e sulla dinamica) e conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali applicabili.
In conclusione, la “fortuna” o la fatalità può talvolta entrare nelle aule di tribunale quando si discute di incidenti stradali, ma non è mai una scusa generica: va documentata e provata con estrema precisione. Il sistema tende giustamente a scoraggiare gli automobilisti dall’appellarsi al destino per sottrarsi alle proprie colpe – “summum ius, summa iniuria”, verrebbe da dire, applicando con troppo rigore la legge si rischierebbe di premiare l’azzardo – ma al contempo riconosce che esistono frangenti in cui davvero il conducente non poteva fare nulla. In questi casi limite, sollevare il guidatore da responsabilità non è solo corretto, ma evita un’ingiustizia: punire qualcuno per un evento che nessuno avrebbe potuto evitare. La giustizia in materia di circolazione cerca quindi un equilibrio sottile tra il rigore verso chi guida (incentivandolo alla massima prudenza) e la comprensione per quelle rarissime situazioni in cui, nonostante la prudenza, il fato ci mette lo zampino. Come insegnano le sentenze degli ultimi tempi, solo una valutazione caso per caso, supportata dalle prove, può dirci se ci troviamo di fronte a un tragico evento inevitabile oppure a una colpa mascherata da sfortuna.
Redazione - Staff Studio Legale MP