Nel diritto odierno vale un principio fondamentale: nemo tenetur ad impossibilia, nessuno è tenuto a fare l’impossibile. Se una persona onesta è oppressa da debiti che oggettivamente non può pagare, la legge gli offre una via d’uscita. Negli ultimi anni questo concetto si è tradotto in norme concrete e decisioni giudiziarie che mirano a realizzare un fresh start vero e proprio per il debitore meritevole. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha introdotto strumenti rivoluzionari, primo fra tutti l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): oggi anche chi non possiede alcun bene pignorabile né redditi può, in casi eccezionali, essere liberato dai propri debiti senza pagare nulla. Si tratta di una “ultima spiaggia” pensata per il debitore onesto ma sfortunato, a cui il tribunale può concedere la cancellazione immediata di tutte le obbligazioni pregresse se davvero nullatenente e senza colpa grave. Emblematico è il caso di un giovane indebitato solo per aver garantito i debiti altrui: il Tribunale di Rimini, sent. 18 aprile 2025, ha concesso l’esdebitazione a zero a un uomo che aveva fatto da fideiussore ai genitori, valutando la sua imprudenza come scusabile perché dettata da solidarietà familiare. In passato un individuo del genere sarebbe rimasto perseguitato a vita dai creditori, mentre ora – purché abbia agito senza dolo – può davvero ripartire da zero.
Un’altra svolta riguarda i debiti verso il Fisco e altri creditori privilegiati. Oggi anche le somme dovute all’erario possono essere ridotte o incluse a pieno titolo in un piano di sovraindebitamento. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il decreto di omologazione del piano del consumatore può cancellare o ristrutturare anche i debiti tributari, senza bisogno del consenso formale dell’ente pubblico, a condizione che la proposta assicuri al Fisco un recupero almeno pari a quello ottenibile liquidando immediatamente i beni (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5157/2025). In altri termini, non esistono più “zone franche” intoccabili: persino le cartelle esattoriali e i mutui possono essere rinegoziati nell’ambito della procedura, se ciò avvantaggia tutti rispetto a una liquidazione forzata. Inoltre, per blindare il risultato ottenuto dal debitore meritevole, la stessa Cassazione ha stabilito che solo i creditori coinvolti regolarmente nel procedimento possono contestarne l’esito. Chi è stato informato della procedura ma resta inerte non può risvegliarsi dopo l’omologazione e fare opposizione tardiva; al più, i creditori completamente ignari per mancanza di notifica potranno esperire rimedi specifici (reclamo), ma senza ribaltare il beneficio ormai concesso al debitore. Questo orientamento (v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5157/2025) sprona tutti i creditori a partecipare lealmente fin dall’inizio delle trattative e, al contempo, protegge il debitore onesto da “sorprese” dell’ultimo minuto una volta ottenuta l’approvazione del suo piano.
Da segnalare è anche l’attenuazione del filtro sulla meritevolezza iniziale. Oggi l’accesso al sovraindebitamento è precluso solo ai debitori che abbiano provocato il proprio dissesto con dolo o colpa gravissima. Scelte discutibili o errori sono invece tollerati se il debitore dimostra trasparenza e impegno a rimediare. La giurisprudenza recente adotta un approccio inclusivo: un indebitamento causato da leggerezze non dolose non basta da solo a escludere il debitore dalla procedura. Conta che, avviato il percorso, egli rispetti scrupolosamente le regole e offra ai creditori tutto il ricavabile. Come ha osservato la Cassazione, qualche ombra sul passato non preclude la seconda chance: eventuali comportamenti poco prudenti andranno valutati in sede finale di esdebitazione, ma intanto al debitore va data la possibilità di mettere in salvo il possibile a beneficio dei creditori (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025). L’idea di fondo è riabilitativa e guarda al futuro: l’importante è che il debitore collabori e metta sul piatto tutto il suo patrimonio disponibile, impegnandosi a voltare pagina sotto il controllo dell’OCC e del tribunale.
Parallelamente all’espansione delle tutele per il debitore in buona fede, il sistema ha affinato gli anticorpi contro usi distorti o opportunistici delle procedure. La porta del sovraindebitamento rimane chiusa per chi tenta di aggirare le regole a proprio vantaggio sleale. Le pronunce degli ultimi tempi delineano un indirizzo chiaro di rigore verso gli abusi, sia da parte dei debitori che dei creditori. Ad esempio, chi ha già beneficiato – o anche solo avuto accesso – ad altre procedure concorsuali non può “riciclare” gli stessi debiti in un nuovo procedimento di sovraindebitamento. Lo ha stabilito la Cassazione escludendo una doppia cancellazione per le medesime obbligazioni: un imprenditore individuale dichiarato fallito anni prima, che non aveva ottenuto l’esdebitazione in sede fallimentare, ha cercato successivamente di sfruttare l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dal CCII per liberarsi dei debiti rimasti dal fallimento. Ebbene, la Suprema Corte gli ha detto no: chi è già fallito non può usare le nuove norme sul sovraindebitamento per cancellare debiti originati dallo stesso dissesto che fu oggetto di fallimento (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025). In caso contrario – spiegano i giudici – si eluderebbero i vincoli posti dalla legge fallimentare a tutela dei creditori insoddisfatti. Niente “doppio colpo di spugna” sugli stessi debiti, dunque: le procedure concorsuali vanno usate una tantum e ciascuna esaurisce i propri effetti. Chiudere una procedura senza averne sfruttato i benefici nei termini di legge comporta purtroppo la perdita di quell’occasione: non è ammesso riprovarci in un secondo tempo con scorciatoie.
Un’altra forma di abuso è tentare di includere nella procedura debiti che in realtà non potrebbero rientrarvi. Si pensi a chi cerca di mettere nel proprio piano del consumatore anche passività altrui o di società di cui fa parte, nel tentativo di aggirare la responsabilità separata. Un precedente veronese è illuminante: un socio di due società di persone ancora operative presentava un proprio concordato minore cercando di “scaricare” dentro la procedura personale anche i debiti sociali, per sottrarsi di fatto al regime di responsabilità illimitata verso i creditori della società. Il Tribunale di Verona lo ha fermato, respingendo l’ammissione alla procedura: una simile manovra è un’evidente forzatura contraria alla legge (Trib. Verona, sent. 17 agosto 2025). In sostanza, ciascuno deve fare i conti solo con i propri debiti nell’ambito del sovraindebitamento: non è consentito usare questo strumento come “ombrello” per coprire posizioni debitorie estranee, che richiederebbero semmai altre procedure.
I giudici intervengono con severità anche contro chi prova a fare il furbo non dichiarando tutti i creditori. Può capitare che un debitore ometta volutamente qualche creditore nella documentazione presentata, sperando di non pagarlo inserendolo fuori tempo massimo. Ma questo gioco non funziona: oltre a mettere a rischio l’omologazione (che può essere revocata se si scopre l’inganno), il debitore rimane comunque esposto verso quei creditori non inseriti. Anzi, la regola attuale è che i crediti non insinuati nella procedura conservano intatta la loro efficacia e possono essere fatti valere per intero dopo la chiusura. Ciò significa che se un debitore prova a “dimenticare” qualche debito, o se un creditore decide furbescamente di restare fuori dal procedimento per non subire decurtazioni, il risultato sarebbe una esdebitazione solo parziale: terminata la procedura, quei crediti esclusi potrebbero ancora essere pretesi integralmente. Si tratta di una palese ingiustizia verso il debitore che ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio confidando di ripartire pulito. Ecco perché proprio il Tribunale di Verona (ord. 18 luglio 2025) ha sollevato questione di legittimità costituzionale su questa norma, ritenendo irragionevole che, dopo aver liquidato ogni bene a favore dei creditori partecipanti, il debitore possa restare perseguitato a vita da chi è rimasto fuori per propria scelta. La palla ora passa alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare se eliminare questo vulnus al principio del fresh start. Nel frattempo il messaggio lanciato dalla giurisprudenza è chiaro: nessuna scappatoia per creditori o debitori sleali. Chi non agisce con lealtà viene sanzionato dal sistema: nemo auditur propriam turpitudinem allegans, recita un antico brocardo – nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta scorretta. I creditori che tentano di fare i furbi rifiutando di aderire alla procedura potrebbero presto perdere ogni pretesa, e i debitori che provano a nascondere informazioni vedranno svanire i benefici sperati.
In conclusione, il quadro che emerge dalle ultime novità è quello di un sovraindebitamento sempre più orientato all’equità e completezza: da un lato offre al debitore onesto tutti gli strumenti per tornare veramente libero dai debiti, dall’altro chiude ogni varco a manovre elusive. “Il sistema non tutela i furbi”, potremmo dire in sintesi: la seconda opportunità è riservata a chi agisce correttamente, mentre chi tenta il colpo gobbo resta al palo. Per i debitori sinceri e meritevoli, invece, si profilano all’orizzonte soluzioni un tempo impensabili: la cancellazione totale dei debiti, senza eccezioni. Come scrisse Dante al termine del suo viaggio infernale, l’obiettivo è poter “uscire a riveder le stelle”, lasciandosi alle spalle l’oscurità della crisi finanziaria per ritrovare la luce di una vita nuova.
Redazione - Staff Studio Legale MP