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Un mercato da milioni di euro, gestito come un traffico organizzato
Sono oltre ventuno i procedimenti penali aperti ogni giorno e circa quindici le persone indagate quotidianamente per reati contro gli animali: è il quadro che emerge dal 27° Rapporto Zoomafia 2026, realizzato dall'Osservatorio Zoomafia LAV e presentato il 24 giugno 2026 a Roma. Dietro questa fotografia, uno dei fenomeni più redditizi e meno contrastati in modo efficace: il traffico di cuccioli di cane e gatto, alimentato da allevamenti che operano fuori da ogni controllo e da filiere criminali di dimensione europea.
Il commercio illecito di cani e gatti continua a rappresentare un'attività estremamente redditizia. I cuccioli vengono allevati in condizioni gravemente incompatibili con il loro benessere e trasportati per migliaia di chilometri, spesso privi delle necessarie garanzie sanitarie, con rischi anche per la salute pubblica. Nel 2025 sono stati sequestrati almeno 120 cani importati illegalmente, con 14 persone denunciate, di cui 7 arrestate. Dal 2010, anno di entrata in vigore della legge contro la tratta dei cuccioli, al 2025 sono stati sequestrati 7.681 cani e 93 gatti, per un valore complessivo stimato di circa 6.144.800 euro, mentre le persone denunciate sono state 471.
La dimensione del fenomeno è internazionale: il traffico illecito è reso possibile da organizzazioni capillari — allevatori, trasportatori, negozianti, e in alcuni casi veterinari come accertato da sentenze di condanna — che si occupano di ogni fase legata alla vendita dei cuccioli: dall'acquisto fuori Italia, all'introduzione nel territorio nazionale, alla contraffazione dei documenti, fino alla commercializzazione vera e propria. Strappati alle cure materne verso i trenta-quaranta giorni di vita, quando hanno l'aspetto tenero che piace all'acquirente, cani e gatti viaggiano spesso accompagnati da passaporti falsi o falsificati. La mortalità è alta: si stima che sia intorno al 50% tra il trasporto e dopo l'arrivo in Italia.
Il quadro giuridico di riferimento si è profondamente rinnovato: la Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha interessato anche la Legge n. 201 del 2010, che aveva introdotto i reati di traffico e di introduzione illecita di animali da compagnia. Le modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale sono entrate in vigore il 1° luglio 2025.
Il reato di traffico illecito di cuccioli: cosa cambia con la riforma
Prima della riforma, il reato di traffico illecito ex art. 4 della Legge n. 201/2010 richiedeva la compresenza di più irregolarità documentali. Oggi il legislatore ha compiuto un salto qualitativo decisivo: cambia la definizione stessa di traffico illecito. Prima occorreva che l'animale fosse privo sia di identificazione individuale sia di certificazioni sanitarie per configurare il reato; adesso è sufficiente la mancanza di uno solo di questi due requisiti. Questo significa che un cucciolo trasportato senza microchip ma con passaporto — o viceversa — integra già, astrattamente, la fattispecie penale.
Le modifiche alla Legge n. 201/2010 rendono il reato di traffico dei cuccioli più facilmente contestabile: basterà la sola assenza di microchip o di passaporto o di certificazione sanitaria per ritenere sussistente il reato. Le pene sono ora la reclusione da 4 a 18 mesi e la multa fino a 30.000 euro; le sanzioni amministrative sono aumentate per l'introduzione illegale di animali, soprattutto se cuccioli o provenienti da zone infette, mentre la sospensione o revoca delle autorizzazioni colpisce più rapidamente i trasportatori e i commercianti recidivi.
Sul fronte processuale, la riforma introduce uno strumento di grande impatto: il giudice potrà disporre che gli animali oggetto di sequestro o confisca — per reati di maltrattamento, combattimento, traffico di cuccioli — siano affidati in via definitiva ad associazioni o enti protezionistici riconosciuti dal Ministero della Salute, oppure a privati idonei. L'assegnazione avviene con decreto e previo versamento di una cauzione per ogni animale da parte dell'affidatario, a garanzia del suo mantenimento. Non si attende più la sentenza definitiva per sottrarre l'animale a un contesto di sofferenza.
Un profilo che ha generato acceso dibattito riguarda l'identificazione. Il microchip, in base a una disposizione della riforma contestata da alcune associazioni, potrà essere inoculato anche oltre i due mesi, con grave pregiudizio per la tracciabilità di cuccioli dall'origine incerta e della sorte degli animali invenduti. Sul punto la LAV ha espresso forte dissenso, avvertendo che si tratta di una deroga che rischia di erodere uno degli strumenti cardine del contrasto al traffico.
La giurisprudenza di legittimità ha già tracciato coordinate importanti sulla struttura del reato. Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 7237 del 21 febbraio 2023 (ud. 22 novembre 2022, Pres. Di Nicola, Est. Semeraro, ric. Carosi), la Corte ha chiarito che l'introduzione tramite attività organizzate degli animali di cui all'art. 4 della Legge n. 201/2010 deve avvenire mediante condotte finalizzate a procurare per sé o per altri un profitto, realizzate mediante la predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione. Il termine "attività" è adoperato al plurale e indica un complesso di mezzi e risorse di cui il soggetto si avvale per realizzare il fine; tali attività devono essere organizzate, ovvero devono avere una struttura ordinata, finalizzata alla commissione del fatto, mediante la connessione dei beni e dei mezzi affinché possano operare insieme. Non è dunque sufficiente il semplice possesso di un numero elevato di cuccioli non in regola: occorre la prova di una, pur minima, struttura organizzata orientata al profitto.
Un recentissimo intervento della Cassazione ha invece affrontato il tema del sequestro preventivo e del suo fondamento probatorio. Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 12805 del 2026, a fronte di una denuncia di un'associazione animalista contro il proprietario di due cani per presunto maltrattamento, che aveva ottenuto il sequestro e l'affido definitivo degli animali, il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento ordinando la restituzione dei cani al proprietario, poiché i controlli veterinari avevano accertato l'ottimo stato di salute e le buone condizioni igieniche degli animali. L'associazione ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'abnormità della decisione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che senza prove concrete di sofferenza non sussiste il reato e che il proprietario ha pieno diritto di impugnare il sequestro. Il principio è di portata generale: una semplice denuncia non è sufficiente; servono accertamenti tecnici e referti veterinari ufficiali che dimostrino le reali condizioni di sofferenza dell'animale.
Sul fronte degli allevamenti, una pronuncia di primo grado ha segnato un momento importante. Con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16 gennaio 2026, si è concluso il processo nato a seguito di una denuncia dell'associazione Essere Animali, e si è chiuso con una condanna in primo grado per il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. Gli imputati — un lavoratore dell'allevamento, un socio dell'azienda e un socio amministratore — sono stati rispettivamente condannati a sei mesi di reclusione (con sospensione condizionale per il lavoratore) e quattro mesi di reclusione per il socio amministratore; nei loro confronti è stata disposta per sei mesi la sospensione dell'attività di trasporto, commercio e allevamento degli animali, oltre alla condanna al risarcimento del danno e alle spese processuali. La sentenza è considerata storica perché, oltre a restituire almeno in parte giustizia agli animali negli allevamenti, rappresenta una delle poche condanne di questo tipo in Italia.
La riforma ha poi esteso la responsabilità da reato anche alle persone giuridiche: quando un reato di maltrattamento, uccisione, traffico illecito venga commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente — si pensi a una società che traffica cuccioli o a un allevamento intensivo fuori legge — oltre ai singoli autori potrà essere sanzionata la persona giuridica, con multe salate e misure interdittive come la sospensione dell'attività e l'interdizione da contratti con la pubblica amministrazione.
Un angolo poco esplorato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma di grande rilievo pratico, riguarda la posizione di chi acquista il cucciolo in buona fede. L'acquirente che si rivolge a un allevamento irregolare o a un annuncio online, ignaro delle violazioni commesse a monte, non risponde penalmente in via diretta del traffico illecito — mancando il dolo specifico e la condotta organizzata che la Cassazione richiede. Tuttavia, egli diventa il soggetto che porta in casa un animale privo di garanzie sanitarie, con un documento falso e, spesso, con gravi patologie contratte durante il trasporto. Il rischio sanitario ricade sulla famiglia, e il rischio economico si concretizza in veterinari d'urgenza, farmaci, in alcuni casi la morte precoce del cucciolo. La tutela contrattuale è difficile: il venditore irregolare scompare, la documentazione falsa non è azionabile, e il rimedio civilistico della garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 e ss. c.c.) incontra l'ostacolo pratico dell'irreperibilità del venditore.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile. Nell'universo del traffico di cuccioli, questa massima suona come un monito per chi sta per acquistare: la diligenza nell'accertare la provenienza dell'animale — chiedere di vedere la madre, verificare il microchip registrato nell'anagrafe ufficiale, controllare il passaporto con il veterinario prima dell'acquisto — non è solo una buona pratica etologica, ma l'unico strumento preventivo di tutela legale ed economica a disposizione del privato.
Il filosofo del diritto Rudolf von Jhering, nella sua riflessione sulla lotta per il diritto, ricordava che il diritto non si ottiene per inerzia, ma attraverso la rivendicazione attiva della propria posizione. In materia di animali, questa rivendicazione passa oggi attraverso strumenti normativi più solidi che in passato, ma la loro effettività dipende ancora in larga misura dalla capacità di fare sistema tra forze dell'ordine, guardie zoofile, associazioni riconosciute e magistratura. La riforma del 2025 ha rafforzato l'arsenale. Sapremo nelle prossime stagioni giurisprudenziali se le corti sapranno maneggiarlo con la costanza che il fenomeno impone.
Redazione - Staff Studio Legale MP