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Telecamere parti comuni: l'angolo sbagliato costa la rimozione - Studio Legale MP - Verona

Un condomino del Messinese installa due telecamere: una puntata sulla propria porta, l'altra fissata su un'area comune. La comproprietaria — sua sorella — chiede la rimozione di entrambe e il risarcimento del danno. Caso risolto in pochi paragrafi, si potrebbe pensare. Invece, la vicenda arriva fino in Cassazione, e la risposta non è quella che quasi nessuno si aspettava. Questa storia è il punto di partenza per capire dove la giurisprudenza del 2026 ha collocato il confine tra il diritto di proteggersi e il diritto degli altri a non essere sorvegliati dentro casa propria.

Il criterio dell'angolo visivo: la Cassazione fissa la regola-cardine

Con l'ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, interviene su una controversia nata in un edificio in provincia di Messina e definisce i confini entro cui il condomino può installare un impianto di sorveglianza senza richiedere l'autorizzazione degli altri proprietari.

Il principio enunciato è apparentemente semplice: il criterio decisivo non è il luogo di installazione del dispositivo, ma ciò che viene effettivamente ripreso; non vi è violazione della privacy — né è necessario il consenso degli altri comproprietari — quando la telecamera inquadra esclusivamente la porta di ingresso dell'appartamento di chi l'ha installata, senza riprendere spazi comuni o persone estranee.

La semplicità è però solo apparente. Pochi mesi dopo, la Cassazione torna sul tema con una pronuncia ancora più rigorosa. La sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026 esamina il caso di un condomino che aveva installato una telecamera fissata alla parete antistante i box, per sorvegliare la propria auto, ma il cui impianto riprendeva costantemente anche le aree di manovra comuni. I giudici di merito avevano già ordinato la rimozione o il riorientamento della telecamera; la Cassazione ha confermato quella decisione.

Il problema nasce quando l'angolo di ripresa — anche involontariamente, anche solo di qualche grado — finisce per includere parti comuni del condominio: l'androne d'ingresso, la tromba delle scale, il pianerottolo, il corridoio del garage condominiale. In questi casi, secondo la Cassazione, l'installazione non è più lecita, e il dispositivo deve essere rimosso oppure riposizionato in modo da escludere completamente le aree comuni dall'inquadratura.

La portata di questa seconda pronuncia è stata immediata: il Tribunale di Catanzaro, con un'ordinanza del 20 maggio 2026, ha emesso in via d'urgenza un ordine di rimozione immediata della telecamera in un caso analogo, citando espressamente la sentenza della Cassazione. Vale a dire: il principio si sta già traducendo in provvedimenti d'urgenza, con tempi rapidissimi.

Emerge anche un profilo che gli articoli circolanti in rete trascurano quasi del tutto: l'assemblea può deliberare l'installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale collettivo, ma non può autorizzare un singolo condòmino a riprendere le parti comuni con un dispositivo privato a uso personale. Questa distinzione è cruciale. Una delibera assembleare, per quanto regolarmente adottata, non sana l'abuso del singolo che installa un impianto privato orientato sulle parti comuni. Il titolo della videosorveglianza collettiva e quello della sorveglianza individuale rimangono su binari separati e non comunicanti.

Quando l'inquadratura si estende sulle aree comuni, il condomino che ha installato la telecamera smette di essere un semplice privato che si protegge: diventa titolare del trattamento ed è soggetto al GDPR, con obblighi quali la minimizzazione dei dati, la limitazione dei tempi di conservazione e il rispetto della riservatezza altrui, evitando riprese non strettamente indispensabili. La violazione di questi obblighi espone non soltanto alla rimozione forzata dell'impianto, ma anche a segnalazione al Garante Privacy con possibili sanzioni amministrative previste dal GDPR.

Il danno non è automatico: cosa occorre davvero dimostrare in giudizio

Qui si apre il capitolo che più sorprende, e che costituisce il vero nodo pratico del contenzioso condominiale in materia di telecamere. Chi subisce una videosorveglianza abusiva ha diritto al risarcimento? La risposta non è scontata.

Con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5382, la Corte di Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è automatico, ma costituisce un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici.

La stessa logica è stata applicata poche settimane fa a livello di merito: le telecamere in condominio devono essere posizionate in modo mirato e proporzionato, evitando qualsiasi ripresa eccedente; in caso di mancato rispetto di tale criterio, il danno non patrimoniale deve comunque essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento — il che precisa il Tribunale di Aversa, Sezione 2, nella sentenza n. 2616 del 19 luglio 2026.

Il paradosso pratico è il seguente: rimuovere una telecamera abusiva è relativamente agevole, anche in via d'urgenza. Ottenere un risarcimento per i mesi o gli anni in cui si è stati sorvegliati illecitamente è invece una strada assai più impervia, perché richiede di allegare e dimostrare in che cosa sia consistito il pregiudizio concreto subito — ansia, limitazione della libertà di movimento nelle parti comuni, disagio psicologico documentabile. Il solo fatto di essere stati inquadrati non basta.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. Ma nel campo del risarcimento questa massima si traduce in qualcosa di preciso — chi vuole essere risarcito deve costruire sin dall'inizio la propria documentazione probatoria, non limitarsi a denunciare l'abuso.

Ciò suggerisce una riflessione che la giurisprudenza del 2026 sembra avallare: l'illiceità dell'installazione e il danno risarcibile sono piani distinti. Si può ottenere la rimozione quasi sempre; si ottiene il risarcimento solo se si è stati diligenti nella raccolta delle prove. Chi scopre una telecamera puntata sulle parti comuni dovrebbe dunque — prima ancora di rivolgersi al giudice — documentare con perizia fotografica o video la posizione e l'angolazione dell'impianto, conservare eventuali comunicazioni con il condomino responsabile, e raccogliere dichiarazioni di altri condomini che abbiano percepito il medesimo disagio.

Sul piano normativo, il quadro di riferimento si articola su più livelli che devono essere tenuti simultaneamente presenti: il Codice civile (artt. 1117 e seguenti), il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), il D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ogni impianto che superi i confini della proprietà esclusiva deve fare i conti con tutti questi livelli, nessuno escluso.

Per l'impianto deliberato dall'assemblea — quello collettivo, per intendersi — la normativa sulla privacy vale comunque come limite autonomo rispetto alla delibera: il mero raggiungimento della maggioranza non consente di ritenere automaticamente legittima l'installazione, dovendo rispettarsi i principi del GDPR e i provvedimenti del Garante. Insomma, nemmeno la delibera assembleare è un salvacondotto illimitato.

Le FAQ del Garante offrono una traccia operativa chiara: niente autorizzazioni preventive, ma scelte responsabilizzate, informativa visibile prima della ripresa, tempi di conservazione limitati e configurazione dell'impianto costruita sulla minimizzazione.

C'è un aspetto ulteriore che merita attenzione e che raramente emerge nel dibattito condominiale ordinario. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 731 del 17 giugno 2026, ha affrontato il caso di una telecamera privata installata in un edificio condominiale, poi rimossa dal proprietario: quando l'apparecchio non è più installato e dalle immagini non si capiscono funzioni e angolo visuale, la richiesta di danni può essere respinta. Il messaggio implicito è inquietante sul piano pratico: rimuovere rapidamente la telecamera — prima che venga periziata e documentata — può mettere al riparo da richieste risarcitorie, a scapito di chi aveva ogni ragione di sentirsi leso.

Luigi Ferrajoli, ragionando sull'effettività dei diritti fondamentali, ha scritto che un diritto senza garanzia è una promessa vuota. Il diritto alla riservatezza in condominio rischia di avvicinarsi pericolosamente a questa condizione: esiste, è riconoscibile nell'illiceità della telecamera, ma si traduce in tutela reale solo se il condomino offeso ha avuto la prontezza — spesso difficile in un contesto di vita comune — di costruire sin dal primo momento una documentazione solida e tempestiva.

La traiettoria giurisprudenziale del 2026 è, in conclusione, coerente: il confine tra lecito e illecito in materia di telecamere condominiali è l'angolo di ripresa, e su quel confine non si tratta. La rimozione dell'impianto abusivo è lo sbocco quasi inevitabile del contenzioso. Il risarcimento, invece, richiede un lavoro probatorio che va costruito con attenzione dal primo momento in cui si scopre di essere sorvegliati — non dopo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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