Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Un operaio rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel febbraio del 2021, con un'invalidità permanente accertata al 35%, si trova oggi davanti a un giudice che deve quantificare il risarcimento. Quale tabella si applica? Quella di Milano, che ha orientato la prassi dei tribunali per quasi vent'anni, oppure la nuova tabella unica nazionale danno biologico macropermanente, entrata in vigore il 5 marzo 2025 con il d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12? La risposta non è ovvia, e la differenza in euro può essere significativa. È esattamente questa la domanda che il Tribunale di Milano ha posto alla Corte di Cassazione con ordinanza del 18 luglio 2025, dando origine a un pronunciamento destinato a riorganizzare l'intero panorama risarcitorio italiano.
La nuova Tabella Unica Nazionale si applica anche agli incidenti avvenuti prima del 2025?
Il d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025 ed in vigore dal 5 marzo 2025, ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione delle cosiddette macrolesioni. Per macrolesioni si intendono tutte le conseguenze biologiche permanenti, fisiche e/o psichiche, ricomprese in una valutazione medico-legale tra il 10% e il 100%.
Il testo normativo, all'art. 5, sembrerebbe chiudere la questione con una clausola transitoria netta: le disposizioni del decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Da qui il nodo: per tutti i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 — una platea vastissima di cause ancora pendenti nei tribunali italiani — si dovrebbe continuare ad applicare le vecchie tabelle pretorie?
La causa che ha generato la pronuncia nasce da un sinistro stradale del 20 febbraio 2021, anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025. Il Tribunale di Milano, constatando che l'uso della TUN o delle Tabelle milanesi portava a risultati molto diversi, ha chiesto alla Cassazione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., di risolvere il conflitto.
La Cassazione, con sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 (Pres. Frasca, Rel. Vincenti), si è pronunciata in merito all'applicazione estensiva della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico. Il principio enunciato è di portata generale: la TUN trova applicazione generalizzata in via indiretta, non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025.
La distinzione è tecnica ma fondamentale: la TUN non si applica retroattivamente come norma sostanziale — il che sarebbe in contrasto con la clausola transitoria — bensì in via indiretta come parametro dell'equità giudiziaria. Secondo la sentenza n. 8630/2026, la data del fatto non rappresenta più il criterio decisivo: conta, invece, il momento della liquidazione.
Conviene di più la TUN o le vecchie Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico?
La risposta dipende dal caso concreto — dall'età del danneggiato, dal grado di invalidità, dalla presenza di componenti personalizzabili — ma alcune differenze strutturali tra i due sistemi sono rilevanti e meritano di essere esaminate.
Le Tabelle di Milano, elaborate e periodicamente aggiornate in via pretoria dal Tribunale milanese, hanno costituito per anni il riferimento dominante. Erano strutturate su un valore del punto di invalidità crescente con il grado di lesione, comprensivo della componente morale in forma percentuale, con margini di personalizzazione variabili. La loro funzione storica è stata quella di ridurre la frammentazione applicativa determinata dall'uso di tabelle elaborate dai singoli uffici giudiziari, in particolare Milano e Roma. Tuttavia, restavano strumenti di origine pretoria, privi di copertura normativa primaria e soggetti a variazioni non sempre prevedibili.
La TUN ha una struttura diversa. A ogni punto di invalidità, da 0 a 100, è associato un valore economico progressivo: all'aumentare dell'invalidità cresce il valore; il parametro varia inoltre in funzione dell'età del danneggiato — al cui aumentare il valore diminuisce — ed è prevista la possibilità di personalizzazione fino al 30%.
Per le macrolesioni gravi — invalidità tra il 30% e il 70% su soggetti in età lavorativa — la TUN tende a esprimere valori significativamente diversi rispetto alle Tabelle di Milano, in alcuni profili più elevati (specie per la componente morale, ora integrata nella tabella), in altri differentemente distribuiti tra biologico e personalizzazione. Il punto critico non è tanto quale tabella "paghi di più" in assoluto, quanto il fatto che il giudice è ora tenuto a motivare se decide di discostarsene: per le macrolesioni, anche derivanti da fatti anteriori al 5 marzo 2025, la TUN diventa il riferimento ordinario della liquidazione; il giudice può discostarsene, ma deve motivare in modo puntuale.
Questo è il cambiamento più rilevante sul piano pratico: prima era la scelta delle Tabelle di Milano a richiedere motivazione nei tribunali che non le adottavano; ora la situazione si inverte, ed è l'abbandono della TUN a dover essere giustificato analiticamente.
Come cambia il risarcimento per invalidità permanente superiore al 9% dopo il 5 marzo 2025?
Il dato decisivo è che la liquidazione avvenga dopo l'entrata in vigore della tabella nazionale: questo incide su molte cause pendenti, specialmente in materia di sinistri stradali gravi, responsabilità sanitaria e danni alla persona di elevata entità.
Per il danneggiato con un'invalidità permanente superiore al 9%, la pronuncia della Cassazione produce un effetto immediato su ogni giudizio ancora in corso: il giudice investito del calcolo risarcitorio è orientato — non obbligato in senso assoluto, ma fortemente indirizzato — ad applicare la TUN come riferimento principale, indipendentemente dalla data del sinistro. La decisione punta a rendere più uniforme il valore del danno alla salute in tutta Italia: il giudice non potrà più utilizzare criteri molto diversi da tribunale a tribunale senza una motivazione concreta e approfondita.
Questo significa che le compagnie assicuratrici, nelle trattative stragiudiziali su sinistri ante-2025, non possono più legittimamente opporre l'inapplicabilità della TUN per ragioni meramente temporali. Chi negozia un risarcimento per un incidente occorso nel 2020, nel 2022 o nel 2023, ha oggi un argomento normativo e giurisprudenziale preciso per richiedere che la liquidazione sia orientata ai valori della tabella nazionale.
Merita qui una riflessione critica che molti commentatori hanno trascurato. Il principio enunciato in Cass. n. 8630/2026 ha un raggio d'azione che supera i sinistri stradali: la TUN si applica come parametro equitativo anche a sinistri non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. In altre parole, la Cassazione ha scelto di elevare la tabella a criterio generale dell'equità nella liquidazione del danno alla salute, indipendentemente dalla causa del fatto illecito. Ciò implica che, in linea di principio, anche un danno da insidia stradale, da responsabilità del datore di lavoro o da altro illecito extracontrattuale potrebbe vedersi applicare la TUN come parametro di riferimento, con le conseguenti ricadute sull'orientamento delle domande risarcitorie e delle difese assicurative.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — risuona qui con particolare intensità: chi ha subito gravi lesioni in anni passati e non ha ancora definito la propria posizione risarcitoria deve sapere che il quadro è radicalmente mutato, e che attendere potrebbe significare maturare argomenti processuali favorevoli, non perderli.
Norberto Bobbio, nel ragionare sulla certezza del diritto come valore irrinunciabile degli ordinamenti contemporanei, osservava che la certezza non consiste nell'immobilità delle regole, ma nella prevedibilità delle loro conseguenze. La sentenza n. 8630/2026 persegue esattamente questo obiettivo: non cancellare le scelte passate del legislatore, ma stabilire che il metro della giustizia nella quantificazione del danno alla persona deve essere, da ora in poi, nazionale e uniforme. Il che non risolve tutte le tensioni — restano aperte questioni sulla personalizzazione, sui criteri di discostamento motivato, sul trattamento del danno da perdita di chance lavorativa in presenza di postumi — ma fissa un punto fermo in un campo dove la frammentazione aveva generato disparità difficilmente giustificabili.
Ciò che la riforma introduce, in ultima analisi, non è solo una nuova tabella: è una nuova cultura della liquidazione del danno alla persona, che tende a sottrarre al caso geografico e alla sensibilità del singolo ufficio giudiziario la determinazione di quanto vale, in euro, una grave menomazione fisica.
Redazione - Staff Studio Legale MP