«Debiti sono come ogni altro tranello: facili ad entrarvi, ma difficili ad uscirne», scriveva Henry Wheeler Shaw. Questa amara verità, condensata in pochi parole, fotografa con rara precisione la condizione del debitore civile sovraindebitato che si trova a dover scegliere tra le procedure liquidatorie messe a disposizione dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Di tali strumenti, la liquidazione controllata è oggi quello che desta il maggiore interesse applicativo, sia per i professionisti del settore sia per i Tribunali chiamati a definirne i contorni operativi.
La liquidazione controllata nel sistema del CCII: struttura e presupposti
Il passaggio dalla liquidazione del patrimonio alla liquidazione controllata, dovuto all'entrata in vigore del Codice della Crisi, non rappresenta una mera variazione lessicale, ma una profonda modifica sistematica della procedura liquidatoria prevista per i soggetti sovraindebitati. Quella che prima era una sorta di misura premiale, richiedibile dal solo debitore, è oggi una procedura in larga misura modellata sulla fisionomia della liquidazione giudiziale. Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza introduce infatti una procedura liquidatoria che può essere attivata, oltre che dal debitore, dai creditori e dal pubblico ministero.
La liquidazione controllata è destinata a tutti i debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale. La platea dei soggetti legittimati include i consumatori, ovvero le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Vi rientrano inoltre professionisti, artisti e lavoratori autonomi, imprenditori minori e imprenditori agricoli, nonché i soci illimitatamente responsabili di società di persone.
Sul piano dei presupposti di accesso, occorre distinguere a seconda di chi promuova la procedura. La domanda di apertura può essere presentata per iniziativa del debitore, ai sensi dell'art. 268, co. 1, CCII, ed è sufficiente lo stato di sovraindebitamento, con assistenza obbligatoria dell'Organismo di Composizione della Crisi. I creditori, con la modifica apportata dal correttivo, all'art. 268, 2° comma, possono chiedere l'apertura della liquidazione controllata solo quando il debitore verte in stato di insolvenza. Inoltre, la procedura non può essere aperta su istanza dei creditori se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro.
Gli effetti dell'apertura sono di particolare rilevanza pratica per il debitore. A partire dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio. Anche la tutela del sostentamento del debitore è espressamente presidìata dalla legge: un aspetto cruciale per la tutela del debitore è l'esclusione dalla liquidazione di alcuni beni e crediti, in particolare quelli necessari al sostentamento, tra cui i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, nonché stipendi, pensioni e salari nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, secondo l'indicazione del Giudice.
«Debitum iustitiae reddendum est» — il debito di giustizia deve essere restituito — ricorda il brocardo romano: ma il sistema giuridico moderno ha compreso che la giustizia non si esaurisce nell'esazione coattiva, imponendo anche strumenti di riabilitazione del debitore onesto.
Il ruolo dell'OCC e il sindacato del Tribunale sulla relazione: un nodo cruciale
Uno dei profili più dibattuti nella prassi applicativa riguarda il controllo che il Tribunale è chiamato a esercitare sulla relazione prodotta dall'Organismo di Composizione della Crisi. La giurisprudenza ha chiarito con fermezza che tale controllo non può essere meramente formale. Il Tribunale di Salerno, in una pronuncia del gennaio 2026, ha preso posizione su un caso in cui un creditore aveva presentato istanza di liquidazione controllata e il debitore aveva sollevato l'eccezione di impossibilità di acquisire attivo ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, ottenendo un'attestazione in tal senso dall'OCC. Il Tribunale, però, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, ha rilevato che non è sufficiente la mera esistenza dell'attestazione dell'OCC, bensì deve esserne valutata la completezza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito.
Il Tribunale Concorsuale, durante l'istruttoria ex art. 268 CCII, non è la sede corretta di valutazione dell'eventuale risarcimento del danno per abusiva concessione del credito al sovraindebitato consumatore, ma la percorribilità giudiziaria di tale iniziativa conduce alla conclusione che sussiste la possibilità di acquisizione di attivo e, dunque, l'utilità prospettica astratta della procedura di apertura della liquidazione controllata. L'OCC era ritenuto incompleto nella propria attestazione per non avere approfondito i profili del merito creditizio sollevati dal creditore ricorrente e per non avere valutato le possibili azioni giudiziarie risarcitorie.
Questo orientamento si inserisce in un filone consolidato. La giurisprudenza pare concorde nell'affermare la sussistenza in capo al Tribunale del dovere di verificare che la relazione del gestore OCC non solo contenga l'attestazione in ordine alla non possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, ma anche il dovere di vagliare la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dall'attestatore.
Ancora sul tema della qualità della relazione OCC, il Tribunale di Milano, con sentenza 29 gennaio 2026 (R.G. n. 70-1/2026), ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata di un debitore residente a Pieve Emanuele, precisando che ricorreva una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso; il Tribunale evidenziava inoltre che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza 1° aprile 2026, ha dichiarato aperta la liquidazione controllata nei confronti di un debitore pensionato in stato di sovraindebitamento, affrontando una questione molto frequente nella pratica. La Corte ha stabilito che la pendenza di opposizioni a precetto non impedisce l'apertura della procedura, poiché spetta al liquidatore valutare l'incapienza patrimoniale e la gestione dei debiti. Le motivazioni si fondano sull'accertata sussistenza dello stato di sovraindebitamento: era emerso un debito significativo, accertato da un decreto ingiuntivo, a fronte del quale il reddito da pensione di circa 1.486,00 euro mensili risultava palesemente insufficiente a coprire le obbligazioni maturate. La Corte ha altresì recepito l'orientamento della Consulta riguardo all'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato anche per queste procedure, garantendo così l'accesso alla giustizia.
Di grande interesse pratico è anche la sentenza del Tribunale di Milano n. 140/2026, pubblicata il 24 febbraio 2026, che ha aperto la liquidazione controllata nei confronti di un libero professionista. Il Tribunale ha disposto l'apprensione da parte della procedura di un importo mensile pari a circa 1.000,00 euro per 36 mensilità, ovvero tre anni calcolati a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, oltre alla tredicesima e quattordicesima che vengono integralmente apprese, oltre al saldo attivo dei conti correnti. Si tratta di un approccio che delimita con precisione la quota di reddito assoggettabile alla procedura, in attuazione del principio che preserva il minimo vitale del debitore e del suo nucleo familiare.
I fronti aperti: impugnazione della sentenza, trust e liquidatore
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1473, Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino, ha affrontato due questioni di primaria rilevanza processuale. Sul tema della liquidazione controllata e del rigetto dell'impugnazione avverso l'avvenuta apertura di quella procedura, la Corte ha chiarito l'applicabilità — se compatibili — delle disposizioni sul procedimento unitario, con estensione delle norme sulla liquidazione giudiziale: il termine di trenta giorni previsto dall'art. 15, comma 13, CCII per proporre ricorso in Cassazione ha carattere perentorio. La Corte ha chiarito che al procedimento di liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le norme del procedimento unitario per le imprese soggette a liquidazione giudiziale, tra cui l'art. 51, comma 13, CCII, che fissa in trenta giorni dalla notificazione il termine per proporre ricorso per cassazione; questo termine è definito perentorio, ovvero non può essere prorogato o derogato. La Corte ha inoltre affrontato la questione della liquidazione controllata aperta nei confronti di una società, dichiarando il ricorso in cassazione inammissibile, con possibile condanna in solido del rappresentante legale per spese legali e contributo unificato. La Corte ha condannato la società e il suo legale rappresentante in solido per lite temeraria, ravvisando la mala fede nella proposizione di un ricorso tardivo e palesemente infondato.
Di assoluta novità nel panorama giurisprudenziale italiano è la pronuncia del Tribunale di Modena, 28 gennaio 2026, Pres. dott.ssa Ester Russo, Cons. rel. dott. Carlo Bianconi, che ha risolto una questione di frontiera: l'assoggettabilità del trust e del trustee alla procedura di liquidazione controllata. I trust non hanno alcuna soggettività giuridica, quindi va escluso il loro assoggettamento ad espropriazione; la soluzione non può mutare con riferimento alle procedure concorsuali liquidatorie, che altro non sono se non esecuzioni collettive. In tema di sovraindebitamento, deve tuttavia ritenersi ammissibile la questione circa la astratta assoggettabilità a liquidazione controllata del Trustee nella sua qualità, essendo lo stesso assoggettabile ad esecuzione singolare. Poiché il trust non è dotato di personalità giuridica e solo il trustee è un soggetto pignorabile, così come è possibile un'esecuzione individuale nei confronti del trustee, deve essere possibile anche un'esecuzione concorsuale, vale a dire la liquidazione controllata. Il Tribunale ha tuttavia precisato che si può discutere della insolvenza o del sovraindebitamento del trustee solo in relazione a pretese definitive, o vested dei beneficiari.
Sul rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente, il Tribunale di Verona ha pronunciato il 12 gennaio 2026 un decreto di rilievo, segnalato dall'Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare, in cui ha trattato i rapporti tra i due istituti e con la normativa generale in tema di esdebitazione. Gli istituti della liquidazione controllata del sovraindebitato incolpevole e dell'esdebitazione della persona fisica sovraindebitata, anch'essa incolpevole ed altresì incapiente, vanno intesi come strumenti simmetrici ed alternativi, non sovrapponibili tra loro: il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, e il secondo dedicato a chi, di fatto, non abbia alcuna utilità da offrire loro.
Con riguardo alla durata della procedura e al suo rapporto con l'esdebitazione automatica, il Codice ha fissato un parametro minimo di tre anni. La regola generale è che dopo tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, o al termine della procedura se precedente, il debitore onesto viene liberato dai debiti residui. Nell'attuale disciplina della liquidazione controllata non spetta al debitore fissarne la durata, risultando la stessa oggetto di programmazione da parte del liquidatore in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia, costituendo il legislatore con l'art. 272, terzo comma, CCII solo un parametro temporale minimo affinché risulti ragionevole, stabilendolo in tre anni dal momento dell'apertura della procedura, a meno che il liquidatore non ne richieda anteriormente la chiusura non risultando un qualche attivo da distribuire.
Sul piano pratico, la liquidazione controllata si conferma una procedura che richiede un'attenta istruttoria preliminare e una difesa tecnica capace di dialogare sia con il Tribunale che con l'OCC. La scelta tra i diversi strumenti offerti dal Titolo IV del CCII — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell'incapiente — non è mai meccanica: dipende dalla composizione del passivo, dalla presenza di beni liquidabili, dalla natura dei creditori, dalla possibilità di offrire utilità prospettiche anche indirette, e dalla meritevolezza del debitore. Errori di impostazione in questa fase possono compromettere l'intera procedura o condurre a un rigetto dell'istanza con conseguente esposizione continuata alle azioni esecutive individuali.
Lo Studio Legale MP dell'Avvocato Marco Panato, con sede in Verona, assiste persone fisiche, consumatori, professionisti e piccoli imprenditori in tutte le fasi delle procedure da sovraindebitamento, con esperienza consolidata in materia di crisi da indebitamento e procedure concorsuali minori. Per una prima valutazione della propria situazione debitoria e per individuare lo strumento giuridico più adeguato al caso concreto, è possibile contattare lo Studio al numero 045 5867034 oppure scrivere all'indirizzo panato@studiolegalemp.info.
Redazione - Staff Studio Legale MP