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Sovraindebitamento: i creditori possono bloccare il piano di rientro? - Studio Legale MP - Verona

Le ultime pronunce chiariscono come funziona l’omologazione del piano nonostante il dissenso dei creditori, tra tutela del debitore meritevole e limiti alle opposizioni

Può un singolo creditore far fallire il percorso di sovraindebitamento del debitore? Fino a pochi anni fa molti debitori temevoano che bastasse il “no” di una banca o del Fisco per mandare all’aria ogni tentativo di accordo. Oggi la realtà è ben diversa: la legge e la giurisprudenza garantiscono che, se il debitore in crisi agisce con trasparenza e presenta un piano equo e sostenibile, i creditori non hanno un potere di veto assoluto. Le ultime riforme – culminate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – e una serie di pronunce del 2025 hanno tracciato un sistema equilibrato: da un lato il tribunale può omologare il piano di ristrutturazione dei debiti o il concordato minore anche senza il consenso di tutti i creditori, dall’altro i creditori mantengono la facoltà di opporsi in presenza di irregolarità o condotte gravemente scorrette del debitore. In altre parole, la legge toglie ai creditori il “coltello dalla parte del manico” quando il debitore merita aiuto, pur senza indulgere con chi non rispetta le regole. Come scrive Shakespeare ne Il Mercante di Venezia, “è due volte benedetta: benedice chi la concede e chi la riceve” – la clemenza verso il debitore onesto giova a tutta la collettività, mentre il rigore rimane per chi non dimostra lealtà.

La protezione immediata: nessuna corsa al pignoramento
Un primo segnale chiaro che il legislatore tutela il debitore sin dall’avvio della procedura sta nelle misure protettive. Presentando la domanda di sovraindebitamento (sia essa un piano del consumatore, un concordato minore o una liquidazione controllata), il debitore può chiedere al tribunale di sospendere tutte le azioni esecutive in corso e impedire nuovi pignoramenti. Questa sorta di “scudo legale” viene attivato in tempi rapidissimi, spesso inaudita altera parte, cioè senza attendere di sentire i creditori. Lo ha ribadito ad esempio il Tribunale di Verona con un’ordinanza che ha concesso la sospensione dei pignoramenti subito, ritenendo non necessaria un’udienza preventiva per ascoltare i creditori (Trib. Verona, ord. 5 maggio 2025). I creditori potranno eventualmente fare reclamo successivamente, ma intanto i beni del debitore sono al sicuro. In questo modo si evita la “corsa” del singolo creditore a soddisfarsi per primo a discapito degli altri e si congela la situazione patrimoniale mentre si elabora la soluzione concordata. È importante notare che queste misure non cancellano i debiti, ma li sospendono: durante la moratoria legale, il debitore è tenuto a comportarsi con la massima correttezza, evitando di aggravare la sua posizione, mentre i creditori attendono il piano senza subire un pregiudizio definitivo (gli interessi di mora sono sospesi, i termini di prescrizione interrotti, e così via). Se il debitore ha agito tempestivamente e in buona fede, dunque, nessun creditore può impedirgli di beneficiare di questa tregua: le tutele immediate nel sovraindebitamento sono pensate proprio per dare respiro a chi sta predisponendo un piano serio, scongiurando nel frattempo il saccheggio del patrimonio con esecuzioni individuali.

L’omologazione del piano: niente veto se la proposta è equa
Superata la fase iniziale, il cuore del procedimento è l’omologazione del piano o dell’accordo di ristrutturazione. Qui si decide se il debitore potrà effettivamente “ripulirsi” dai debiti secondo il piano presentato. La domanda chiave è: il dissenso di uno o più creditori può bloccare l’omologazione? La normativa vigente prevede che il tribunale possa omologare il piano anche senza l’adesione di tutti i creditori, a condizione però che il piano rispetti certi requisiti di legge a tutela dei creditori dissenzienti. In pratica, il giudice compie un test di equilibrio: se ai creditori viene garantito tramite il piano un trattamento non inferiore a quello che avrebbero in caso di liquidazione fallimentare del patrimonio del debitore, il loro mancato consenso non è determinante. Ad esempio, se un creditore ipotecario (come una banca) otterrebbe 50.000 € pignorando e vendendo la casa del debitore, il piano dovrà offrirgli almeno quella somma, magari dilazionata, per poter essere approvato anche senza l’ok formale della banca. Se questa condizione di convenienza è soddisfatta – ossia il piano assicura ad ogni creditore dissenziente almeno quanto otterrebbe in una liquidazione – la legge consente l’omologazione forzata, ovvero contro la volontà espressa del creditore. Di contro, il piano non può essere omologato se viola le regole di trattamento dei creditori stabilite dal Codice. Una recente sentenza della Cassazione ha chiarito che una proposta che lede ingiustamente i creditori privilegiati è inammissibile (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025): ad esempio, non si può pretendere di omologare un concordato minore riducendo il credito ipotecario del Fisco o di una banca a una percentuale inferiore rispetto al valore di realizzo dei beni su cui grava privilegio. In sostanza, nessun creditore può essere sacrificato oltre misura: se il piano non raggiunge la soglia minima di equità, verrà rigettato. Ma quando la proposta è equilibrata e conforme alla legge, il tribunale potrà approvarla anche senza consenso unanime. Questo è un cambio di paradigma fondamentale rispetto al passato: i creditori non possono più far naufragare la procedura per mero ostruzionismo se il debitore offre loro il massimo oggettivamente realizzabile.

Le opposizioni dei creditori: limiti e finalità
Durante l’iter di omologazione, i creditori hanno comunque la facoltà di presentare opposizione (nelle procedure di ristrutturazione del consumatore) o di fare contestazioni/reclamo (nelle altre procedure) entro i termini previsti, per segnalare eventuali irregolarità o inconvenienti del piano. È un diritto di difesa importante, pensato per evitare che vengano omologate soluzioni ingiuste o illegittime. Le recenti pronunce ci dicono però che non tutte le opposizioni sono ammissibili e, soprattutto, non tutte hanno il medesimo peso. La Cassazione ha distinto nettamente due tipi di contestazioni:

Opposizioni sulla convenienza economica del piano: mirano a sostenere che il piano offre ai creditori meno di quanto dovuto o comunque una soluzione non conveniente rispetto ad altre opzioni. Queste opposizioni, nelle procedure con debitori consumatori, sono in linea di principio escluse se provengono da creditori che abbiano concorso a causare o aggravare l’indebitamento. Il Codice (art. 69, comma 2, CCII) infatti preclude ai creditori “colpevoli” – ad esempio la banca che ha erogato imprudentemente troppi prestiti – di impugnare l’omologazione per ragioni di mero merito o convenienza. Il senso è chiaro: chi ha alimentato la crisi del debitore con comportamenti poco avveduti non può poi lamentarsi delle perdite. La Corte di Cassazione ha precisato che questa preclusione opera solo se il creditore ha omesso di svolgere quei controlli necessari sulla solvibilità che la legge o la buona prassi richiedevano (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20725/2025). In altre parole, non basta che il creditore abbia concesso credito, deve averlo fatto senza le dovute verifiche perché gli sia tolta la possibilità di contestare la convenienza del piano. Se tale negligenza grave c’è stata, il suo eventuale dissenso sul piano conta poco: il giudice potrà omologare ugualmente, verificati gli altri requisiti.

Opposizioni sulla legittimità e sulla meritevolezza: riguardano i motivi di esclusione soggettiva del debitore dalla procedura (es. frode, dolo o colpa grave nella genesi del debito) o la violazione di norme imperative. Su questo fronte tutti i creditori, anche quelli eventualmente corresponsabili dell’indebitamento, sono legittimati a intervenire. La Cassazione ha infatti chiarito che un creditore “colpevole” non perde la facoltà di contestare l’ammissibilità del piano facendo presente che il debitore ha tenuto comportamenti scorretti o che ricorrono cause ostative (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672/2025). Ad esempio, se una banca sostiene con prove che il debitore ha occultato beni ai danni dei creditori, tale eccezione deve essere esaminata anche se quella banca in precedenza aveva concesso credito con leggerezza. Allo stesso modo, un creditore potrà opporsi se il piano viola palesemente la legge (magari perché un debitore “furbo” tenta di includere debiti non ammissibili o di sottrarre garanzie ai creditori).

Questa distinzione delineata dai giudici è fondamentale: la legge protegge il debitore in buona fede, impedendo a creditori opportunisti di bloccare un piano che offre loro il dovuto, ma al tempo stesso non tutela il debitore in malafede, lasciando che emerga qualsiasi obiezione sulla sua non meritevolezza. L’orientamento è riassunto efficacemente da una pronuncia della Suprema Corte che ha sottolineato come la colpa della banca e quella del debitore possano ben coesistere senza escludersi a vicenda (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025). In quel caso concreto, un consumatore sovraindebitato sosteneva che la banca, avendogli concesso troppi finanziamenti in modo imprudente, fosse la vera responsabile del suo dissesto e che dunque la propria “colpa grave” dovesse considerarsi attenuata o esclusa. La Cassazione ha respinto questa tesi: anche se la banca è stata negligente nel valutare il merito creditizio, ciò “nulla toglie” alla possibilità che il consumatore abbia egli stesso cagionato la propria situazione con colpa grave, malafede o frode. In sintesi, il giudice deve accertare la condotta del debitore a prescindere dalle colpe del finanziatore: se il debitore ha violato i doveri di buona fede (ad esempio accumulando debiti in modo fraudolento), non potrà accedere alla procedura, anche se alcuni creditori hanno avuto comportamenti scorretti. D’altro canto, se il debitore risulta meritevole e il piano è solido, le eventuali lamentele dei creditori sul fatto che “si becca poco” cadranno nel vuoto.

Casi pratici: quando l’opposizione riesce o viene respinta
Le applicazioni pratiche di questi principi nel 2025 mostrano chiaramente come si bilanciano gli interessi in gioco. In diversi casi i tribunali hanno rigettato opposizioni “strumentali” dei creditori, confermando i piani proposti dai debitori quando erano equi e rispettosi delle norme. Ad esempio, il Tribunale di Milano ha omologato un piano del consumatore nonostante l’opposizione di una banca, evidenziando che il piano offriva a quella banca più di quanto avrebbe ricavato pignorando gli stipendi del debitore – l’opposizione è stata quindi giudicata infondata sul piano della convenienza. Di converso, ci sono situazioni in cui l’opposizione del creditore ha avuto successo nel bloccare la procedura, ma sempre in presenza di dati oggettivi gravi. Un caso emblematico è quello esaminato dal Tribunale di Avellino, che ha negato l’accesso al piano del consumatore a un soggetto che in realtà non era sovraindebitato, ma cercava solo di congelare un pignoramento in atto (Trib. Avellino, sent. 13 febbraio 2025). In sostanza, questo “debitore” disponeva di sufficienti risorse per pagare il debito contestato e voleva abusare della procedura al solo scopo di prendere tempo: il giudice ha riconosciuto la natura strumentale della domanda e, accogliendo le contestazioni del creditore procedente, l’ha dichiarata inammissibile. Un altro esempio estremo riguarda il caso di un debitore che, ottenuta l’omologazione, ha continuato a tenere condotte in frode ai creditori, nascondendo attivi: qui il Tribunale di Termini Imerese ha revocato l’omologazione e annullato tutti i benefici, rimettendo il soggetto esposto alle esecuzioni individuali (Trib. Termini Imerese, sent. n. 46/2025 del 7 luglio 2025). Queste vicende confermano che il sistema non tutela i furbi: nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ricorda un antico brocardo – nessuno può invocare la propria slealtà come scudo. Le opposizioni dei creditori sono dunque destinate al successo solo quando portano alla luce comportamenti scorretti del debitore o errori gravi nella proposta; viceversa, se il debitore ha rispettato le regole, il suo piano verrà verosimilmente omologato anche sopra il dissenso dei creditori.

Conclusione: una seconda chance garantita al debitore meritevole
Dall’analisi delle norme e delle sentenze più recenti emerge un messaggio rassicurante per chi valuta di avviare una procedura di sovraindebitamento: i creditori non hanno più un potere arbitrario di blocco. Se il debitore fa la sua parte – presentando un piano trasparente, offrendo tutto il possibile ai creditori e mantenendo una condotta leale – la legge lo mette al riparo da opposizioni pretestuose. Il tribunale, come un arbitro imparziale, saprà riconoscere gli sforzi del debitore onesto e potrà imporre una soluzione anche ai creditori dissenzienti, purché sia giusta. Al contempo, chi chiede aiuto alla procedura deve ricordare che la buona fede è imprescindibile: qualsiasi tentativo di abuso, menzogna o leggerezza colpevole verrà scoperto e sanzionato, prima o dopo. In definitiva, il sistema del sovraindebitamento oggi tende la mano a chi “non può pagare tutto, ma vuole pagare il possibile”, mentre lascia a mani vuote chi sperava di farla franca senza sacrifici. Il principio di fondo è che il fallimento finanziario non è più una condanna a vita se affrontato con onestà: la seconda opportunità è reale e concretamente ottenibile, perché l’ordinamento – in linea con le direttive europee – privilegia la riabilitazione del debitore meritevole rispetto alla punizione perpetua. E allo stesso tempo, i creditori vengono tutelati da piani irragionevoli ma non possono più pretendere “la luna” quando questa non è oggettivamente raggiungibile dal patrimonio del debitore. Si può dunque affermare che il potere contrattuale tra debitore sovraindebitato e creditori si sta riequilibrando: l’ultima parola spetta al giudice, il quale può forzare la mano ai creditori nell’interesse di una soluzione equa e ordinata, ma farà altrettanto valere il pugno di ferro se il debitore avrà tradito la fiducia accordata. In conclusione, chi oggi si trova sommerso dai debiti deve sapere che non è più ostaggio assoluto dei creditori: se la sua proposta di rientro è seria e sincera, la legge gli spalanca la porta dell’esdebitazione, chiudendola invece in faccia a chi – creditore o debitore che sia – pretenda di agire fuori dalle regole della correttezza.

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  • 03 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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