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Donazione indiretta e azione revocatoria: il caso dell’electio amici finanziata dal genitore - Studio Legale MP - Verona

Donazione indiretta: cos’è e come si realizza nei trasferimenti familiari

La donazione indiretta è una figura di liberalità che si realizza attraverso uno schema negoziale diverso dalla donazione formale, ma con il medesimo risultato economico: un arricchimento gratuito del beneficiario a fronte di un depauperamento del disponente. In altre parole, otteniamo gli effetti tipici della donazione (art. 769 c.c.: arricchimento altrui per spirito di liberalità) senza usare il contratto di donazione tipico. Un esempio classico è l’acquisto di un immobile pagato da un genitore ma intestato al figlio. In tal caso la compravendita funge da “strumento formale” per trasferire il bene al figlio e arricchirne il patrimonio, attuando indirettamente lo scopo donativo voluto dalle parti. La giurisprudenza conferma che questa ipotesi configura una donazione indiretta del bene immobile (non del denaro in sé), essendo la somma versata semplicemente il mezzo per realizzare la liberalità.

Tra le modalità pratiche più diffuse di donazione indiretta vi è proprio il “contratto per persona da nominare” con electio amici. Previsto dagli artt. 1401 e segg. c.c., esso consente al promissario acquirente di un contratto (ad esempio un preliminare di compravendita) di nominare successivamente un terzo che sarà considerato parte dell’accordo definitivo al posto suo. Se Tizio stipula un preliminare “per persona da nominare” e in sede di contratto definitivo indica suo figlio come acquirente, l’effetto finale è che il figlio diviene intestatario del bene, spesso grazie ai soldi forniti da Tizio stesso. Questa electio amici – quando dietro vi è l’intento di liberalità – realizza una donazione indiretta pluristrutturata: un collegamento negoziale tra il preliminare (negozio-mezzo) e la successiva intestazione al beneficiario, collegamento sorretto dall’animus donandi del disponente. La Corte di Cassazione già da tempo riconosce che la donazione indiretta può attuarsi con una pluralità di negozi collegati: ad esempio, il promissario acquirente stipula e poi, al momento del definitivo, sostituisce a sé il destinatario della liberalità. Ciò è avvenuto nella vicenda affrontata dalla Corte d’Appello di Torino (Sez. I Civile, Pres. Ratti) – sentenza 13 gennaio 2026, n. 64, dove un padre aveva finanziato l’acquisto di un immobile intestato al figlio tramite preliminare con facoltà di nomina.

Da notare che le donazioni indirette, in quanto liberalità “atipiche”, non richiedono la forma solenne dell’atto pubblico con testimoni prevista per le donazioni dirette (art. 782 c.c.), purché sia rispettata la forma richiesta dal negozio utilizzato. Ad esempio, se la liberalità si attua con una compravendita, basterà l’atto notarile di vendita; se avviene tramite un bonifico o una cointestazione di conto, sarà sufficiente la forma scritta semplice o la modalità tipica di quell’operazione. Questa “flessibilità” formale agevola le attribuzioni parentali, ma non significa che le liberalità indirette sfuggano alle tutele dei creditori o degli eredi. Infatti, l’art. 809 c.c. espressamente estende alle liberalità diverse dalla donazione alcune regole proprie delle donazioni tipiche – come la revocazione per ingratitudine o l’azione di riduzione per lesione di legittima – e la dottrina/giurisprudenza prevalente ritiene applicabile anche l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. a tutela dei creditori.

Donazione indiretta di un immobile: intero prezzo o parte del prezzo?

Un aspetto dibattuto riguarda l’ipotesi in cui il donante finanzi solo parzialmente il prezzo dell’immobile intestato al beneficiario. Si configura comunque una donazione indiretta del bene (pro quota) o no? Sul punto, si sono avute in passato oscillazioni giurisprudenziali. L’orientamento attuale – confermato da Cassazione e applicato nella sentenza di Torino 2026 – è che anche il pagamento parziale configura una donazione indiretta, limitatamente alla quota di prezzo versata dal donante. In tal caso, l’oggetto della liberalità va individuato nella percentuale di proprietà del bene proporzionale all’importo pagato dal donante (es: se un genitore paga il 75% del prezzo di una casa intestata al figlio, si avrà una liberalità del 75% del valore dell’immobile).

Questa visione estensiva tutela i creditori, impedendo facili elusioni: altrimenti basterebbe far pagare una minima parte al beneficiario per negare la donazione. Cassazione civ., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 10759 ha sancito chiaramente che la donazione indiretta ricorre anche col pagamento parziale, individuando la liberalità nella corrispondente quota del bene. Nella stessa scia si pongono altre pronunce di legittimità (v. Cass. 16 marzo 2004 n. 5333; Cass. 15 dicembre 1984 n. 6581) e di merito. Proprio la Corte d’Appello di Torino nel 2026, riesaminando il caso, ha ribadito che anche quando il genitore paga solo una parte del prezzo, se è provato lo specifico collegamento tra la dazione e l’acquisto, vi è donazione indiretta di quella quota.

Di diverso avviso era stata una pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio (Sent. 8 gennaio 2025, n. 16), la quale aveva escluso la configurabilità di una donazione indiretta dell’immobile nel caso in cui i donanti (i nonni) avessero contribuito solo in parte al prezzo pagato dalla nipote. In quel caso il giudice di primo grado ritenne che solo il finanziamento integrale producesse “identico risultato economico” di una donazione (trasferimento dell’intero bene), mentre un pagamento parziale si risolverebbe al più in una donazione dell’importo di denaro (liberalità tipica di modico valore) e non del bene, con la conseguenza di negare la revocabilità della vendita perché considerata atto oneroso per la quota pagata dall’acquirente. Tuttavia, questo orientamento restrittivo risulta minoritario e infatti la stessa sentenza di Busto Arsizio ha riconosciuto l’esistenza di precedenti difformi e la peculiarità della questione, compensando le spese legali dato l’esito imprevedibile. Oggi, all’esito delle pronunce più recenti (Cass. 2019 n. 10759, App. Torino 2026 n. 64), prevale la tesi della donazione indiretta anche in caso di pagamento parziale, tesi più aderente alla realtà dei rapporti familiari e più coerente con la tutela dei creditori e degli altri eredi (in sede successoria).

L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.: presupposti oggettivi e soggettivi

Quando un debitore attua una donazione (diretta o indiretta) e diminuisce la propria capacità patrimoniale, i creditori pregiudicati possono reagire con l’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 c.c. e seguenti. Lo scopo di questa azione, anticamente nota come actio Pauliana, è rendere inefficace nei confronti del creditore l’atto di disposizione del debitore che abbia leso la garanzia del credito. Attenzione: “inefficacia nei confronti del creditore” significa che l’atto resta valido tra le parti, ma il creditore potrà ignorarlo ai fini esecutivi (es. pignorare il bene donato come se fosse ancora nel patrimonio del debitore).

Vediamo quali condizioni devono sussistere (presupposti oggettivi e soggettivi) per il successo di una revocatoria ordinaria:

Eventus damni (presupposto oggettivo) – Consiste nel pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall’atto del debitore. Non occorre che l’atto renda il debitore insolvente in modo assoluto; è sufficiente che ne renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. In altre parole, basta una modificazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore tale da compromettere la garanzia generica su cui il creditore conta (art. 2740 c.c.). Ad esempio, la sostituzione di un bene aggredibile con uno non aggredibile, o la diminuzione del patrimonio netto, integrano eventus damni. La giurisprudenza precisa che il pregiudizio può essere anche solo potenziale, purché conseguente all’atto dispositivo impugnato. Nel nostro caso-tipo, il padre debitore che finanzia l’acquisto a nome del figlio provoca un depauperamento del proprio patrimonio (uscita di denaro senza corrispettivo) e contestaualmente sottrae ai creditori la possibilità di rivalersi sull’immobile (intestato al figlio). Il Tribunale di Torino (sent. 173/2024) ha infatti rilevato che il pregiudizio ai creditori può concretizzarsi anche in una modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, non solo in una diminuzione quantitativa. La trasformazione di denaro del debitore in un bene intestato a terzi è un classico esempio di evento dannoso per i creditori.

Scientia fraudis (presupposto soggettivo) – È la consapevolezza del pregiudizio da parte dei soggetti coinvolti nell’atto. Qui occorre distinguere a seconda che l’atto sia a titolo gratuito o oneroso, e se il credito sia sorto prima o dopo l’atto:

Per atti a titolo gratuito (es. donazioni, liberalità indirette) posti in essere dopo che il credito è sorto, la legge richiede solo che il debitore disponente conoscesse il danno che arrecava ai creditori. Non è invece necessario provare la malafede o la partecipazione del beneficiario (donatario) al disegno fraudolento. Questo perché il terzo non ha pagato un corrispettivo, quindi la legge tutela maggiormente il creditore rispetto al donatario gratuito. Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Torino nel 2026, l’atto (donazione indiretta al figlio) era successivo al sorgere del credito della creditrice procedente; essendo un atto a titolo gratuito, è bastato dimostrare la scientia damni in capo al padre-debitore, evincibile dal fatto che il debito era anteriore all’electio amici in favore del figlio. In altre parole, il padre sapeva di avere quel debito (un decreto ingiuntivo definitivo) e ciononostante ha distratto risorse a beneficio del figlio. La stretta relazione familiare ha reso agevole per i giudici presumere tale consapevolezza e, volendo, anche la conoscenza da parte del figlio: la stretta parentela può costituire un indizio presuntivo della scientia damni del terzo, sebbene – ribadiamo – per la revocatoria di atti gratuiti non serva provarla rigorosamente. La Cassazione ha più volte affermato che, in presenza di un atto a titolo gratuito, per configurare la “participatio fraudis” non occorre la prova della conoscenza o collusione del terzo. Fraus omnia corrumpit: laddove vi è un atto dispositivo in frode ai creditori, la buona fede del donatario non salva l’atto dalla revoca.

Per atti a titolo oneroso (es. vendita a terzi a prezzo di mercato) compiuti dopo il sorgere del credito, la revocatoria è ammessa solo se si prova sia la scientia damni del debitore sia il c.d. consilium fraudis del terzo acquirente. Il consilium fraudis significa che anche il terzo era consapevole di partecipare a un atto pregiudizievole per i creditori del disponente. Questo è comprensibilmente più difficile da dimostrare, soprattutto quando il terzo è estraneo (es. un acquirente di buona fede sul mercato). Nell’azione revocatoria ordinaria (non fallimentare) non c’è alcuna “malafede presunta”: la prova della collusione spetta al creditore attore. Ecco perché, in pratica, molto più facile per un creditore è la revoca di atti gratuiti – dove basta lo spirito di liberalità e la conoscenza del danno da parte del debitore – rispetto agli atti onerosi verso terzi, che richiedono di solito evidenze di accordi fraudolenti o circostanze talmente sospette da non lasciare dubbi sulla malafede anche del terzo. Nel caso di donazioni indirette tra familiari, spesso i creditori sostengono (in via subordinata) che, anche a voler qualificare l’operazione come onerosa, il terzo parente non poteva non essere a conoscenza della finalità distrattiva, data la relazione e le circostanze. Ad esempio, nella sentenza in commento, la creditrice ha rilevato che se pure si fosse considerata l’operazione come vendita con mutuo (quindi onerosa), la “dolosa partecipazione” del figlio sarebbe comunque emersa “in ragione della stessa provenienza dell’immobile”, che originariamente era della famiglia e poi era finito al figlio proprio grazie ai soldi del padre. In sostanza, il figlio non era un terzo estraneo ma un beneficiario consapevole dell’aiuto paterno in un momento in cui il padre aveva debiti conclamati.

Se l’atto è anteriore al sorgere del credito (revocatoria verso i cosiddetti creditori successivi), i requisiti soggettivi si fanno ancor più stringenti: il creditore deve provare che l’atto fu compiuto dolosamente in previsione del futuro credito, cioè al solo scopo di sottrarre garanzie ai creditori che sarebbero nati poi. Questa situazione si verifica ad esempio se il debitore, temendo debiti futuri, aliena beni ai familiari prima ancora che il credito esista. La prova del “dolo futuro” non è semplice; inoltre, se l’atto in frode a creditori futuri è oneroso, occorre dimostrare la partecipazione al dolo anche del terzo. Nel nostro approfondimento ci concentriamo però sul caso più comune dei crediti preesistenti all’atto, come nella vicenda di Torino 2026 dove il credito (derivante da decreto ingiuntivo non opposto) era anteriore all’operazione di donazione indiretta.

In sintesi, l’azione revocatoria ordinaria richiede sempre l’eventus damni (obiettivo) e un elemento soggettivo di consapevolezza. Per le donazioni indirette, essendo atti a titolo gratuito, sarà normalmente sufficiente provare l’eventus damni e la conoscenza del debitore di pregiudicare i creditori. Questo rende tali atti abbastanza vulnerabili alle azioni dei creditori. È dunque un errore pensare che intestare beni ai figli o ai congiunti metta al riparo da possibili escussioni: se ci sono debiti non onorati, i creditori possono colpire le liberalità fatte a familiari, con buona probabilità di successo in giudizio.

 

Electio amici e donazione indiretta: la sentenza Corte d’Appello Torino n. 64/2026

Per comprendere concretamente quanto esposto, approfondiamo i fatti e i principi affermati nella sentenza Corte d’Appello di Torino, Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 64. Si tratta di un arresto importante, perché affronta di petto il tema delle donazioni indirette realizzate tramite preliminare per persona da nominare e la loro revocabilità ex art. 2901 c.c. in favore di un creditore.

I fatti in breve: Un padre (debitore) stipula nel 2017 un contratto preliminare per acquistare un immobile, riservandosi di nominare un terzo all’atto definitivo. Il prezzo concordato è €160.000, di cui il padre versa subito €30.000 di caparra e paga a rate altri €90.000, arrivando a coprire €120.000 complessivi (il 75% del prezzo) prima del rogito. Al momento del rogito nel 2019, egli esercita la clausola electio amici, facendo comparire come acquirente suo figlio. Il figlio ottiene un mutuo bancario di €40.000 a integrazione del prezzo, mentre il padre dichiara nell’atto notarile di aver messo a disposizione la somma restante (€120.000) per pagare il venditore. Dunque l’immobile viene intestato al figlio, che ne diviene proprietario, e il padre non compare nell’atto finale se non come dichiarante della provenienza dei fondi.

La creditrice di questo padre (una creditrice munita di decreto ingiuntivo definitivo) viene a sapere dell’operazione e la considera una donazione indiretta lesiva delle sue ragioni. In effetti, il padre – già obbligato verso di lei – ha impiegato ingenti risorse per far acquistare una casa al figlio, sottraendo tali risorse alle pretese creditorie. Di conseguenza, la creditrice agisce in giudizio ex art. 2901 c.c. chiedendo di dichiarare inefficace nei suoi confronti il trasferimento dell’immobile al figlio, limitatamente al 75% (cioè la quota di valore corrispondente ai €120.000 pagati dal debitore). Si tratta, come visto, della logica applicazione della teoria della donazione indiretta pro-quota.

La difesa del padre e del figlio (convenuti) è su due fronti principali:

Negare la natura donativa dell’operazione, sostenendo invece che si trattava di un rapporto di mutuo: il padre avrebbe solo anticipato i €120.000 al figlio a titolo di prestito, come confermato da una scrittura privata di riconoscimento di debito firmata dal figlio il giorno del rogito, e per di più il figlio avrebbe restituito nel tempo quelle somme al padre (allegando ricevute di bonifici, assegni, ecc.). In altre parole, secondo i convenuti non vi era animus donandi ma piuttosto un accordo di finanziamento infruttifero tra padre e figlio.

Negare l’atto dispositivo: secondo loro, non ci sarebbe alcun atto patrimoniale del padre revocabile, perché l’immobile non è mai entrato nel patrimonio del padre. Egli si è limitato a versare delle somme di denaro (tra l’altro restituite), ma non ha mai acquistato la casa per sé né formalmente trasferito nulla, essendo la compravendita avvenuta direttamente tra il venditore originario e il figlio. In sostanza, si prova a sostenere che manca un “atto del debitore” suscettibile di revocatoria, dato che la proprietà è passata dal terzo venditore al figlio.

La decisione: Il Tribunale di Torino (sentenza n. 173/2024), in primo grado, dà ragione alla creditrice. Qualifica l’operazione come donazione indiretta dell’immobile nella misura del 75% a favore del figlio e, poiché trattasi di atto a titolo gratuito compiuto dopo l’insorgenza del credito, ne dichiara l’inefficacia parziale ex art. 2901 c.c.. Il giudice rileva che:

Il pregiudizio sussiste (come visto sopra, anche solo qualitativamente, perché il patrimonio del padre è variato in modo sfavorevole ai creditori).

Trattandosi di padre e figlio, si può presumere l’animus donandi nell’aiuto economico prestato e anche la consapevolezza dell’eventuale pregiudizio (scientia damni) data la “stretta relazione di parentela”.

La scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta dai convenuti non vale a escludere la natura liberale, presentando vari sospetti: ad esempio, non reca data certa anteriore all’azione revocatoria, e appare un accordo “interno” non pubblicizzato nel rogito notarile (dove anzi non se ne fa menzione). Inoltre, è stato osservato che se davvero il figlio ha restituito integralmente i €120.000 al padre, quest’ultimo allora dispone ancora di quelle somme – e dunque potrebbe pagare i creditori – il che contraddice la tesi del pregiudizio. In realtà, però, spesso tali restituzioni sono fatte post hoc, magari proprio per simulare a posteriori la presenza di un mutuo. Il tribunale, fiutando la possibile simulazione, non dà peso decisivo alle contabili di rimborso esibite.

Non pago della sconfitta, il figlio soccombente (terzo nominato, formalmente donatario) propone appello. Davanti alla Corte d’Appello di Torino ripropone con forza le tesi difensive:

Mancanza di animus donandi e natura onerosa dell’operazione (mutuo da restituire, e non liberalità).

Insussistenza di un atto dispositivo revocabile, data la particolarità del preliminare per persona da nominare (il bene non è mai stato del debitore, quindi non c’è stato un atto di alienazione da lui verso il figlio).

Nel gennaio 2026 arriva la pronuncia della Corte d’Appello (sent. n. 64/2026): l’appello viene rigettato integralmente. La Corte conferma in toto la decisione di primo grado, ma si premura di motivare approfonditamente sui due nodi: qualificazione dell’atto come donazione indiretta e configurabilità dell’atto dispositivo ai fini dell’azione revocatoria.

In particolare, la Corte d’Appello di Torino:

Ricostruisce la fattispecie come donazione indiretta, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema. Si cita Cass. 2004 n. 5333, Cass. 1980 n. 1851, Cass. 1984 n. 6581 a sostegno dell’idea che una sequenza negoziale (preliminare + electio amici) con pagamento del prezzo da parte del disponente configuri liberalità indiretta. La Corte concorda che l’operazione, al di là delle apparenze, realizza lo scopo di arricchire gratuitamente il figlio e quindi rientra nelle liberalità donative. Quanto alla contestazione sull’animus donandi, i giudici di appello valorizzano gli indizi gravi, precisi e concordanti che smentiscono la tesi del mutuo oneroso:

La scrittura privata di riconoscimento debito è priva di data certa e non viene menzionata nell’atto pubblico, sintomo che fu tenuta nascosta (il che fa dubitare della sua effettiva anteriorità e serietà).

L’intera operazione – visto il legame padre-figlio – è intrinsecamente sospetta di essere un accordo familiare di comodo, piuttosto che un vero prestito (chi mai restituirebbe a un genitore, senza interessi, una somma così ingente se non per esigenze tattiche?).

I giudici d’appello menzionano come la giurisprudenza richiede l’accertamento rigoroso dell’animus donandi nelle donazioni indirette, ma ribadiscono che questo può esser desunto da circostanze fattuali. Ad esempio, Cass. civ. Sez. II, 28/02/2018, n. 4682 ha affermato che nel caso di cointestazione di conto (una forma di liberalità indiretta), la verifica dell’animus donandi va fatta controllando se il disponente non aveva altro scopo che la liberalità. In assenza di cause alternative (es. obbligazione naturale o contrattuale), il fine liberale risulta prevalente. Nel nostro caso, non c’era alcun dovere legale o naturale del padre di comprare casa al figlio: se lo ha fatto, è logico presumere una volontà donativa, salvo prova contraria convincente.

Inoltre, si esclude che il versamento fosse adempimento di un’obbligazione naturale: la Cassazione ha chiarito (ex multis, Cass. 21/05/2012, n. 8018) che una liberalità verso un figlio non può essere giustificata come obbligo morale tale da escludere la donazione – specie quando l’atto si presta a ledere i creditori. In altre parole, aiutare un figlio adulto ad acquistare casa è certamente ammirevole, ma non è un debito morale cogente che trasformi il pagamento in qualcosa di dovuto anziché voluto liberamente.

Sancisce la revocabilità dell’operazione, chiarendo quale sia l’atto dispositivo rilevante. La Corte affronta l’argomento tecnico sollevato dalla difesa: “mancando un passaggio nel patrimonio del debitore, non c’è atto revocabile”. E qui la sentenza offre un principio di diritto fondamentale: «È soggetta a revocatoria ex art. 2901 c.c. la dichiarazione di nomina del terzo (electio amici) effettuata dal promissario acquirente-debitore in un preliminare per persona da nominare già (anche parzialmente) eseguito mediante pagamento del prezzo, in quanto la rinuncia a concludere il definitivo in proprio integra la rinuncia a un diritto patrimoniale che poteva entrare nel patrimonio del debitore, pregiudicando i creditori». In altre parole, il focus si sposta dalla materiale “donazione di denaro” alla rinuncia del diritto all’acquisto. Il padre, pagando 120.000 euro, si era guadagnato il diritto di diventare proprietario del 75% dell’immobile; scegliendo invece di intestarlo al figlio, ha abdicato a quel diritto in favore del figlio. Questa dichiarazione di nomina del figlio è considerata un vero e proprio atto di disposizione (un atto di autonomia privata con effetto traslativo indiretto) lesivo della garanzia patrimoniale. La Corte richiama un precedente storico ma calzante: App. Torino 24/01/1974 (confermata da Cass. 21/07/1966 n. 1979 e Cass. 29/05/1972 n. 1673), dove in una vicenda simile si stabilì la revocabilità dell’electio amici quale atto in frode ai creditori.

Quindi, viene sfatata l’idea che il creditore sia impotente perché “il bene non è mai stato del debitore”. È vero, formalmente il padre non è mai stato intestatario dell’immobile, ma giuridicamente aveva acquisito un diritto/interesse patrimoniale (derivante dal preliminare eseguito) che poi ha volontariamente sacrificato per favorire il figlio. Proprio questo sacrificio patrimoniale configura la disponibilità patrimoniale revocabile. La sentenza torinese spiega che l’atto oggetto di revoca non va identificato con la “mera dazione di denaro” (il pagamento in sé), bensì con la dichiarazione di nomina del terzo al rogito, atto abdicativo con cui il debitore rinuncia a un bene futuro nel suo patrimonio. Tale atto è strettamente collegato al contratto definitivo di compravendita in favore del figlio, formando un tutt’uno funzionale.

Nota: Questa soluzione giuridica è raffinata e risolve elegantemente la questione della forma. In pratica, il creditore notifica l’azione sia al donante (padre) sia al donatario (figlio) e chiede l’inefficacia parziale dell’atto di vendita, limitata alla quota oggetto di liberalità. Ciò che il giudice dichiarerà inefficace è proprio l’effetto traslativo di quella quota verso il figlio. Nel caso concreto, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dichiarato inefficace il trasferimento del 75% dell’immobile verso il figlio, percentuale corrispondente ai €120.000 donati. Significa che, per quella quota, il bene viene considerato come se fosse rimasto nel patrimonio del padre (debitore) agli occhi della creditrice istante, la quale potrà quindi aggredirlo esecutivamente. Tecnicamente, se la sentenza passa in giudicato, la creditrice potrebbe iscrivere ipoteca o pignorare quel 75% dell’immobile come bene del debitore, oppure chiedere la vendita e soddisfarsi su 3/4 del ricavato. Il figlio resterebbe proprietario “inopponibile” per quella parte, mentre rimane titolare effettivo del restante 25% (pagato col suo mutuo, quindi parte a titolo oneroso non revocata). È una situazione complessa ma è la conseguenza della tutela accordata ai creditori contro atti in frode.

Presunzioni di animus donandi e simulazione di accordi privati

Come abbiamo visto, un punto critico nelle donazioni indirette tra familiari è discernere se dietro l’operazione ci sia davvero intento liberale (animus donandi) oppure se le parti l’abbiano concepita come altro (es. un prestito da restituire, oppure un investimento intestato al figlio ma di proprietà sostanziale del genitore). Spesso entrano in gioco accordi paralleli e scritture private che possono nascondere la vera natura dell’atto.

Nel caso analizzato, la scrittura privata di riconoscimento di debito con cui il figlio si impegnava a restituire i €120.000 al padre è stata il fulcro della difesa. Un documento del genere, se autentico e credibile, in teoria trasformerebbe la liberalità in un’operazione onerosa (mutuo) priva di animus donandi. Ma i giudici torinesi – come molti altri in casi simili – lo hanno giudicato una probabile simulazione: un accordo fittizio, redatto solo per “schermare” la donazione e creare una parvenza di onerosità.

La simulazione nel diritto civile consiste nell’accordo tra le parti di fingere un contratto o di far apparire un contratto diverso da quello realmente voluto (artt. 1414 e segg. c.c.). Nel nostro contesto, le parti avrebbero voluto una donazione, ma simulano un mutuo per far credere ai terzi (i creditori in particolare) che non ci sia stata una liberalità. Va detto che, essendo la creditrice un terzo rispetto a padre e figlio, ella può provare la simulazione con ogni mezzo (non è soggetta ai limiti di prova tra le parti del contratto simulato). Questo include presunzioni, testimonianze, indizi vari come la mancanza di reale esborso o la contiguità familiare. E proprio di indizi gravi, precisi e concordanti parla la Corte d’Appello: la creditrice ha evidenziato una serie di elementi che convergevano nel dimostrare la natura simulata di quel riconoscimento di debito. Per esempio:

Timing sospetto: la scrittura privata è datata (forse) lo stesso giorno del rogito, ma non ha data certa. Avrebbe potuto essere predisposta ad arte quando ormai il rischio revocatoria era concreto.

Mancata menzione nell’atto pubblico: se davvero quel mutuo tra padre e figlio fosse sostanziale, perché non dichiararlo nel rogito? Le parti dichiarano solo l’intervento del padre per €120.000 e un mutuo bancario per €40.000; del mutuo familiare nessuna traccia ufficiale. Questo fa pensare che l’accordo privato fosse “segreto”, tipico delle situazioni simulate (una controdichiarazione non rivelata).

Restituzioni ex post: i bonifici e assegni mostrati per provare la restituzione potrebbero essere movimenti concertati a posteriori (es. il figlio riceve denaro dal padre e poi glielo restituisce per creare traccia bancaria di pagamenti). Spesso, nelle cause, emerge che tali rimborsi sono partiti dopo che il creditore aveva fatto azioni legali, sintomo che si stava “costruendo” una prova difensiva.

Nessun interesse né garanzie: il documento privato prevedeva interessi? scadenze precise? garanzie reali? Se era un prestito vero di €120.000 ci si aspetterebbe qualche formalità; se nulla di ciò è presente, è più credibile che fosse un prestito fittizio, giusto per dire “abbiamo messo per iscritto che deve restituire”. Per di più, se il figlio aveva bisogno di un mutuo bancario per €40.000 (come risulta), com’è possibile che in pochi anni abbia restituito €120.000 al padre senza problemi? Questo cozza con la logica: se aveva quella capacità di rimborso, poteva evitare di chiedere aiuto al padre inizialmente.

Tutti questi elementi permettono al giudice di presumere l’animus donandi, ossia che il vero intento fosse donare la somma. La Cassazione ha affermato che il disegno liberale può essere provato tramite presunzioni, specie in ambito familiare: ad esempio Cass. civ. Sez. III, 22 maggio 1997, n. 4564 sottolinea che l’intento di liberalità dev’essere desunto in base agli indizi, senza necessità di una dichiarazione espressa, e che in difetto di prova contraria l’operazione economica va qualificata secondo la causa reale voluta dalle parti (in questo caso la gratuità). Inoltre, ai sensi dell’art. 2729 c.c., più indizi possono formare una prova presuntiva della simulazione, superando l’assenza di un documento “confessorio” della stessa.

La Corte d’Appello di Torino 2026 ha quindi concluso che il “mutuo” padre-figlio era simulato e che in realtà c’era stato animus donandi fin dall’inizio. Ciò ha comportato qualificare l’atto come atto a titolo gratuito e, di riflesso, ha semplificato la prova per la creditrice (come visto, non serviva dimostrare il consilium fraudis del figlio, comunque intuibile data la situazione). In definitiva, la simulazione non è servita agli scopi del debitore: la verità (la liberalità) è stata portata alla luce – “simulatio latet, veritas patet” – e l’operazione è stata trattata come una donazione, con tutte le conseguenze del caso.

Massima latina pertinente: "Fraus omnia corrumpit" – la frode (in questo caso la frode ai creditori mediante simulazione e atti gratuiti) corrompe e rende vano ogni atto, giacché l’ordinamento non tutela chi agisce con malizia violando i diritti altrui. Tale principio ispira la severità con cui giudici e legge guardano agli atti in frode ai creditori.

 

Strategie difensive del debitore e del donatario: come opporsi alla revocatoria

Dal punto di vista pratico, quali difese hanno a disposizione il debitore e il beneficiario di una liberalità, per evitare gli effetti dell’azione revocatoria? Abbiamo in parte già visto, nel caso concreto, i tipici argomenti difensivi, che riassumiamo e contestualizziamo:

1. Negare la natura gratuita dell’atto (dimostrare l’onerosità)

È forse la difesa più importante: se si riesce a convincere il giudice che l’atto non è a titolo gratuito, ma vi è stato un corrispettivo, la posizione del creditore attore si complica notevolmente (dovrà provare il consilium fraudis, ovvero la malafede anche del terzo). Come fare ciò? Ad esempio:

Esibire un contratto di mutuo autenticato (meglio se con data certa anteriore all’atto impugnato) che provi che il beneficiario si è indebitato verso il disponente per le somme ricevute. Se nel nostro caso il padre avesse preteso e formalizzato un mutuo notarile con ipoteca sulla casa a garanzia, difficilmente l’operazione sarebbe stata vista come donativa. Attenzione però: anche un mutuo infruttifero tra parenti potrebbe essere riqualificato come donazione indiretta se privo di reali intenti restitutori. Idealmente, per confermare l’onerosità, il debitore-donante dovrebbe ottenere effettivamente un vantaggio dall’atto: ad esempio, potrebbe figurare come co-acquirente per una quota e ricevere in cambio qualcosa, ma in una donazione indiretta pura questo non avviene.

Mostrare prove di pagamento del corrispettivo: il terzo beneficiario può sostenere di aver pagato lui stesso una parte consistente, rendendo l’atto almeno parzialmente oneroso. Nel caso di specie, il figlio poteva evidenziare che €40.000 (25%) provenivano da un mutuo bancario intestato a lui: ciò in effetti ha portato i giudici a non revocare quella parte. Ma il restante 75% era pur sempre gratuito. Se invece il figlio avesse pagato, poniamo, il 60% e il padre il 40%, forse si sarebbe discusso sulla soglia oltre la quale parlare di donazione indiretta. In generale, diminuire la percentuale di liberalità (far vedere che il beneficiario ha messo del suo) aiuta a ridurre la parte revocabile.

Invocare una diversa causa: a volte si sostiene che la liberalità apparente celasse in realtà un diverso negozio oneroso. Esempio: il padre potrebbe dire di aver dato i soldi al figlio perché quest’ultimo si impegnava a mantenerlo in futuro (schema del contratto di mantenimento, che è oneroso in quanto aleatorio). Tuttavia, tirare in ballo cause onerose fittizie senza un solido riscontro è rischioso e spesso inutile: come visto nella Salvis Juribus, se l’impegno assistenziale futuro non è formalizzato, non si può parlare di obbligazione concreta tale da escludere la donazione (e comunque, se fosse considerato “corrispettivo”, il creditore potrebbe ancora agire, dovendo però provare il dolo di entrambe le parti).

Sfruttare norme fiscali: da un punto di vista fiscale, le donazioni indirette non scontano imposta di donazione aggiuntiva se l’atto a cui sono collegate è già soggetto a imposta (es. la compravendita immobiliare è tassata con imposta di registro e ipocatastali). Spesso, quindi, le parti dichiarano l’intervento del genitore all’atto proprio per ottenere l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, co.4-bis, D.Lgs. 346/1990 (nessuna imposta di donazione se nell’atto risulta che il prezzo è stato pagato da un familiare). Nel caso di specie nel rogito si dichiarava la provenienza del denaro. Questo tuttavia non incide sulla qualificazione civilistica: un’operazione può essere esente da tasse come liberalità indiretta e comunque considerata donativa ai fini della revocatoria. Quindi non è una vera difesa legale, ma è un dettaglio da gestire con attenzione (dichiarare o meno in atto chi versa il prezzo).

2. Contestare il pregiudizio (assenza di eventus damni)

Un’altra linea difensiva è cercare di dimostrare che l’atto non ha in realtà arrecato un danno effettivo alle ragioni del creditore. Ad esempio:

Il patrimonio residuo del debitore era sufficiente: se il debitore, nonostante la liberalità, rimaneva solvibile o comunque con beni capienti per soddisfare il credito, si può argomentare che non vi è pregiudizio concreto. Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale prevalente esclude che la sola permanenza di altri beni escluda l’eventus damni, potendo bastare che l’atto renda anche solo più difficoltoso il soddisfacimento (es. costringe il creditore a inseguire beni meno liquidi o più incerti). Inoltre, se quei beni residui vengono in seguito distrutti o alienati, il danno si manifesta. Dunque è una difesa debole, a meno che si provi che il patrimonio era talmente ampio che quell’atto era irrilevante (cosa rara, perché in tal caso il creditore probabilmente non avrebbe nemmeno agito in revocatoria).

La somma è stata integralmente restituita: nel caso in esame, il figlio ha provato a sostenere che avendo restituito i €120.000 al padre, quest’ultimo non ha perso nulla e anzi le sue risorse sono tornate disponibili per i creditori. Questa sarebbe un’ottima difesa se fosse vera e soprattutto se fosse avvenuta prima dell’azione revocatoria (dimostrando che al momento della citazione il patrimonio del debitore era ricostituito). Tuttavia, se le restituzioni avvengono dopo e magari in vista del giudizio, i giudici le guardano con sospetto. Inoltre, nell’ottica dell’art. 2901 c.c., il pregiudizio si valuta al momento dell’atto: in sede d’appello, la creditrice ha giustamente fatto notare che ciò che conta è la variazione del patrimonio al momento in cui fu compiuto l’atto. Il fatto che poi il debitore si sia procurato denaro altrove (es. chiedendo prestiti a terzi per farsi “restituire” dal figlio) non toglie che all’epoca l’atto fosse pregiudizievole.

Atto a favore del coniuge non separato: un caso particolare è se la liberalità fosse avvenuta in adempimento di obblighi di legge (es. mantenimento, alimenti). Ma qui più che un’assenza di pregiudizio, sarebbe una causa di non revocabilità espressa: l’art. 2901 stesso esclude la revocatoria per gli atti dovuti (pagamento di un debito scaduto, atti imposti dalla legge). Difficilmente però una donazione a un figlio è un atto dovuto. Diverso il discorso per il fondo patrimoniale: conferire un bene in fondo patrimoniale per esigenze familiari può essere considerato atto a titolo gratuito, ma la legge prevede (art. 170 c.c.) che i creditori particolari del coniuge possono agire su quei beni solo se il debito fu contratto per scopi estranei ai bisogni familiari. Questa è una possibile difesa se si riesce a dimostrare che il credito era estraneo e l’atto serviva alla famiglia; tuttavia, nel nostro scenario di solito non c’entra il fondo patrimoniale ma una donazione pura e semplice.

3. Negare la scientia fraudis (assenza di consapevolezza del pregiudizio)

Sul piano soggettivo, il debitore e il terzo possono tentare di dimostrare la propria buona fede:

Il debitore non sapeva di nuocere ai creditori: può accadere se il debitore ritiene (magari a torto) di non essere in difficoltà economiche al punto da danneggiare i creditori. Ad esempio, un padre potrebbe dire: “Quando ho donato la somma a mio figlio, pensavo che i miei debiti fossero di modesta entità e li avrei comunque pagati; non immaginavo di creare un danno.”. Se il creditore è preesistente, questa difesa è poco efficace: la conoscenza del debito e dell’atto dispositivo è generalmente sufficiente a configurare la scientia damni, senza bisogno di provare un animus nocendi specifico. Il debitore dovrebbe dimostrare di aver agito nella convinzione di restare solvibile – circostanza di fatto difficile da valutare e che raramente trova accoglimento, perché l’azione revocatoria ha natura oggettiva in parte.

Il terzo ignorava tutto: se l’atto fosse oneroso, provare che il terzo acquirente era totalmente inconsapevole delle pendenze del debitore e delle conseguenze dell’atto lo salva dalla revoca (in quanto manca il consilium fraudis). Ma per l’atto gratuito, come visto, la scienza del terzo non è richiesta. Nel caso di donazione tra congiunti, comunque, sostenere che il figlio non sapesse dei guai finanziari del padre è difficile, specie se pubblici (pignoramenti, decreti ingiuntivi…). Forse se il figlio fosse molto giovane o lontano, si potrebbe invocare la sua buona fede, ma rimane irrilevante giuridicamente nella revocatoria di donazione.

Assenza di collusione: i convenuti possono insistere sull’assenza di un accordo fraudolento ai danni dei creditori. Ad esempio, “Non abbiamo orchestrato la cosa per sottrarre beni, lo scopo era solo di aiutare il figlio, non pensavamo ai creditori”. Però, anche qui, quando il pregiudizio è palese e il rapporto è familiare, la giurisprudenza tende a ritenere ipso facto provata una certa collusione o comunque considera irrilevante l’intenzione soggettiva “innocente” del donante: ciò che conta è l’oggettiva diminuzione delle garanzie patrimoniali in concreto conosciuta.

4. Eccezioni procedurali e di merito varie

Oltre alle difese sul fondo, non dimentichiamo possibili strategie processuali:

Difetti formali dell’azione: verificare se il creditore attore ha proposto l’azione tempestivamente (entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla data dell’atto dispositivo, art. 2903 c.c.) – se l’ha fatta scadere, eccepire la prescrizione. Oppure se non ha legittimazione (es. il credito non è ancora sorto ed è eventuale e l’atto non era doloso verso creditori futuri). Nel caso torinese, la creditrice aveva un credito certo, liquido ed esigibile (ingiunzione definitiva), quindi piena legittimazione e azione proposta entro pochi anni dall’atto (2019 rogito, causa avviata 2021). In Trib. Busto Arsizio 2025, la difesa tentò di eccepire la carenza di legittimazione attiva della società creditrice (forse per questioni di cessione del credito), ma fu rigettata.

Non pretestuosità del credito: sottolineare se il credito è litigioso o contestato. Però la legge consente la revocatoria pure di crediti eventuali o litigiosi, purché non manifestamente pretestuosi. Quindi a meno che il credito del soggetto agente non esista affatto, non si scappa.

Offrire garanzie alternative: talvolta, per ragioni di opportunità, il donatario o il debitore potrebbero cercare un accordo col creditore, offrendo pagamento parziale del debito o garanzie (pegno, fideiussione) in cambio della rinuncia all’azione revocatoria. Questo ovviamente esula dalla causa strettamente detta, ma può essere una “difesa” pragmatica: transigere per evitare di perdere il bene di famiglia. D’altronde la revocatoria ordinaria non dà titolo esecutivo per ottenere denaro, ma solo la dichiarazione di inefficacia dell’atto. Spesso il creditore la usa come leva per poi pignorare il bene e soddisfarsi. Un donatario potrebbe preferire pagare il debito del donante, se in grado, pur di non perdere casa.

Orientamenti giurisprudenziali e normativi recenti (2025-2026)

La materia delle donazioni indirette e delle azioni a tutela dei creditori è stata al centro di importanti sviluppi sia giurisprudenziali che normativi negli ultimi anni. Oltre alla citata sentenza della Corte d’Appello di Torino del 2026, che rappresenta un leading case in tema di electio amici revocabile, meritano menzione:

Cassazione civile, Sez. II, ord. 28 febbraio 2018, n. 4682 – Ha ribadito che nelle liberalità indirette l’animus donandi va rigorosamente accertato, ma può essere desunto anche per via presuntiva dalle circostanze. In particolare, ha qualificato come donazione indiretta la cointestazione di un conto con versamento del solo disponente, chiarendo che non era una donazione remuneratoria per servizi futuri (cura del disponente), bensì una liberalità pura, revocabile e soggetta a collazione. Questo arresto conferma l’attenzione della giurisprudenza recente nel smascherare fini donativi anche dietro atti formalmente neutri (es. cointestazioni, intestazioni fiduciarie, ecc.), al fine di applicare le tutele dei creditori e degli altri legittimati.

Cassazione civile, Sez. II, 5 maggio 2016, n. 9380 (massimata in senso conforme a Cass. 1986/2016) – Ha affermato il principio, poi ripreso nel 2019, che anche il pagamento parziale del prezzo di un bene altrui intestato al beneficiario configura donazione indiretta pro quota. Questo perché l’intento liberale si realizza comunque, sia pure limitatamente a una porzione del valore del bene. Tale orientamento, più “creditor-friendly”, ha superato precedenti incertezze e oggi è consolidato: Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10759 (citata sopra) è allineata su questa posizione. Al contrario, come abbiamo visto, resiste qualche pronuncia di merito difforme (Trib. Busto Arsizio 2025), ma si tratta di eccezioni. È importante segnalare queste differenze, specie a chi si rivolge al giudice di prime cure: può esserci ancora uno spiraglio difensivo nel sostenere che non v’è donazione se la provvista è parziale, ma in appello o in Cassazione la linea prevalente è la revocabilità pro quota.

Tribunale di Teramo, Sent. 14 gennaio 2025, n. 39 – In un caso simile (nonni che comprano nuda proprietà intestandola alla nipote minorenne), ha riconosciuto la natura di donazione indiretta e presumibilmente applicato la tutela dei creditori (purtroppo non abbiamo i dettagli, ma l’estratto indica che i nonni avevano fornito la provvista e intestato alla nipote). Ciò conferma che la prassi delle liberalità indirette è diffusa e i tribunali sono chiamati a valutarla spesso, con esiti generalmente favorevoli ai creditori quando c’è distrazione di patrimonio.

Novità normative 2023-2024 – Sul fronte legislativo, segnaliamo due rilevanti interventi che, pur indirettamente, impattano sul tema:

È stata abolita l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti di beni provenienti da donazione (Legge 26/2023). Questa riforma riguarda però l’ambito successorio: prima, chi acquistava un immobile da qualcuno che l’aveva ricevuto in donazione rischiava, decorsi 20 anni, di vederselo reclamare dagli eredi legittimari non soddisfatti (azione di restituzione). Ora non è più così: il compratore dal donatario è protetto e non perde la casa, al più deve indennizzare gli eredi. Ciò potrebbe far aumentare le donazioni (anche indirette) perché i beni donati diventano più “tranquilli” per la circolazione. Ma attenzione: questa riforma non tocca i rapporti tra donante e donatario né i creditori. Il donante mantiene il potere di revocare la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, e i creditori mantengono il diritto di agire in revocatoria. Quindi, “non basta aver intestato casa al figlio per essere al sicuro”: la legge impone doveri e conseguenze che possono portare alla perdita del bene in caso di ingratitudine o di debiti pregressi. La donazione indiretta di un immobile verso un figlio resta un atto revocabile sia dal genitore (ex art. 801 c.c., se ricorrono gravi motivi) sia dai suoi creditori (ex art. 2901 c.c.). La recente normativa ha inciso solo sulla tutela dell’acquirente terzo in buona fede, che nel contesto di revocatoria ordinaria già godeva di salvaguardie (se il donatario aliena il bene a terzi prima della trascrizione dell’azione revocatoria, i terzi in buona fede sono salvi; il creditore potrà al più rivalersi su ciò che il donatario ha ricavato da quella vendita, trasformando l’azione in una pretesa risarcitoria per equivalente).

Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate con interpretazioni del 2023 ha ribadito che le donazioni indirette non scontano imposta propria se l’atto con cui si realizzano è tassato. Ad esempio, se un padre paga direttamente al costruttore la casa del figlio, e quell’atto (pagamento + intavolazione del figlio) è inserito nel rogito, si paga l’imposta di registro sulla compravendita ma non l’imposta di donazione sul valore trasferito. Ciò è un incentivo all’uso delle liberalità indirette rispetto alle donazioni formali. Tuttavia, dal punto di vista legale, questo non cambia che “ciò che non paga le tasse oggi, potrebbe ‘pagare’ domani in termini di rischio legale”: un bene ottenuto con denaro altrui è sempre passibile di contestazioni in sede civile (da creditori, coeredi, ecc.), sebbene sul momento non abbia costi fiscali.

Tutela dei creditori nel Codice della Crisi: menzioniamo infine che il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022) ha rivisto alcuni aspetti delle azioni revocatorie fallimentari. Questo riguarda le procedure concorsuali, ma il concetto di fondo è lo stesso: certe operazioni gratuite fatte prima del fallimento (o della liquidazione) sono revocate di diritto o revocabili. Per esempio, le donazioni compiute nei due anni antecedenti il fallimento sono revocabili (azione revocatoria fallimentare). Ciò significa che se il padre donante venisse dichiarato fallito (poniamo fosse un imprenditore insolvente), la casa data al figlio potrebbe essere ripresa dal curatore. I termini sono più brevi che nell’actio pauliana ordinaria, ma la logica comune è impedire che i debitori insolventi possano spogliarsi a favore dei familiari prima di soddisfare i creditori. In ambito di insolvenza personale (es. sovraindebitamento), parimenti, l’OCC o il liquidatore valuterà gli atti di disposizione precedenti. Questo per far capire ai lettori che donare ai figli non protegge dai creditori, né in sede di esecuzione individuale né in un’eventuale procedura concorsuale.

 

Conclusioni: equilibrio tra generosità familiare e tutela dei creditori

Non chiedere né dare a prestito: chi presta perde denaro e amico” scrive Shakespeare in Amleto, evidenziando come il mescolarsi di affetti e questioni economiche possa portare a perdite su entrambi i fronti. Nel nostro caso, potremmo parafrasare: “Chi dona ai figli da debitore, rischia di perdere sia i soldi che la serenità familiare”. La donazione indiretta di un immobile ai propri cari è un atto di generosità comprensibile e spesso pianificato con buone intenzioni (aiutare i figli a sistemarsi, anticipare l’eredità, ecc.). Tuttavia, quando all’orizzonte vi sono creditori insoddisfatti, quell’atto può innescare battaglie legali complesse e alla fine rivelarsi vano. La legge, come abbiamo analizzato, dispone strumenti efficaci per evitare che i creditori vengano pregiudicati da liberalità disinvolte: l’azione revocatoria ordinaria è un istituto di antica origine ma di perdurante attualità, utilizzato con frequenza nei tribunali italiani, anche in epoca recente, per colpire trasferimenti ai familiari in chiave antifrode.

Dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino nel 2026 e dagli orientamenti coevi emergono alcuni principi cardine:

La sostanza prevale sulla forma: indipendentemente dallo schema negoziale usato (preliminare con electio amici, compravendita simulata, rinuncia ad un diritto, etc.), se l’effetto concreto è di arricchire gratuitamente un terzo a scapito dei creditori, i giudici qualificano l’operazione come donazione indiretta e ne permettono la revoca. Non esistono “vie furbe” completamente immuni: persino un preliminare dove il bene non tocca mai il patrimonio del debitore può essere smontato, come abbiamo visto.

Le presunzioni e gli indizi sono fondamentali: raramente chi agisce in frode lascia prove esplicite. Ma la giurisprudenza fa largo uso di presunzioni (ex art. 2729 c.c.) per scoprire la verità. Rapporti di parentela stretti, manovre finanziarie anomale, documenti redatti in maniera non ufficiale, disproporzioni tra redditi e spese – tutto può contribuire a formare il convincimento del giudice circa l’intento donativo e fraudolento. Nel dubbio interpretativo, vige il principio “Nemo praesumitur donare”: difficilmente si crede che uno schema complesso venga adottato se non per realizzare ciò che appare, ossia un passaggio di ricchezza senza corrispettivo. Se davvero le parti intendono un prestito o altro, dovrebbero documentarlo chiaramente ab origine.

Il creditore ha oneri probatori modulati: avrà vita relativamente facile contro atti gratuiti, dovendo provare solo il pregiudizio e la conoscenza del debitore (spesso implicita). Avrà invece compiti ardui contro atti onerosi in buona fede. Questa disparità di trattamento è voluta dal legislatore e confermata dalle Corti. Il messaggio è chiaro: i creditori non possono bloccare normali atti di commercio se mancano collusioni, ma possono colpire trasferimenti liberali o anomali ai familiari. La famiglia non deve diventare un “porto franco” per sfuggire alle obbligazioni.

Donazioni indirette: attenzione anche sul fronte eredi – Una nota a margine: oltre ai creditori, anche gli eredi legittimari (come i figli non beneficiati o il coniuge) possono impugnare le donazioni indirette fatte in vita dal de cuius, tramite l’azione di riduzione. L’art. 809 c.c. estende infatti alle liberalità indirette le regole sulla tutela della legittima. Dunque, chi riceve una casa dal papà per via indiretta deve considerare che, in caso di lesione della quota di altri eredi, potrà essere chiamato a conferire o ridurre quella donazione. Nel 2023 una pronuncia di legittimità (Cass. 23036/2023) ha affrontato il tema del rapporto tra rinuncia all’azione di riduzione e donazione indiretta, a riprova che l’argomento è vivo. Ma questo esula dal nostro focus sui creditori; lo citiamo giusto per completare il panorama dei rischi connessi alle donazioni indirette.

In conclusione, donare indirettamente un immobile ad un figlio è giuridicamente possibile e spesso conveniente (anche fiscalmente), ma va fatto con ponderazione quando esistono debiti. L’ideale sarebbe saldare o transigere i debiti prima di effettuare trasferimenti patrimoniali ai familiari, oppure concordare con i creditori eventuali liberality (ad esempio offrendo garanzie alternative come accennato). Se ciò non avviene, il debitore deve essere consapevole che quell’atto potrà essere attaccato e – a distanza di tempo – dichiarato inefficace, vanificando in tutto o in parte l’intento di aiutare i propri cari.

Per i creditori invece, la lezione è: non demordere se il debitore “sparisce” i beni in favore dei parenti. La legge offre strumenti per reagire, e gli orientamenti attuali mostrano una certa fermezza nel colpire operazioni elusive della responsabilità patrimoniale. Come detto, fraus omnia corrumpit: l’ordinamento non tollera che un debitore faccia il generoso con i soldi che dovrebbe ai creditori, e interviene spesso a ristabilire la giustizia, anche a costo di scontentare gli affetti familiari.

Citazione letteraria: «Chi presta, perde l’amico e il denaro.» – Proverbio popolare citato in varie forme da William Shakespeare. Questa frase, se applicata alla nostra vicenda, assume un’ombra di verità: chi presta (o meglio “dona”) ingenti somme a un familiare quando non potrebbe permetterselo, rischia di perdere sia il denaro sia il rapporto di fiducia, perché le vicende giudiziarie che ne conseguono possono creare tensioni enormi in famiglia.

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  • 02 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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