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Immaginate due coniugi: lei ha perso il lavoro, lui ha garantito un finanziamento per la piccola attività di famiglia poi fallita. Il mutuo sulla casa è cointestato. Le rate non si pagano più da mesi. Arrivano le cartelle, i pignoramenti, le telefonate dei creditori. La crisi non appartiene a uno solo: appartiene al nucleo. È in questi casi che l'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — il cuore normativo del sovraindebitamento familiare — diventa lo strumento più potente a disposizione, a condizione di conoscerlo davvero.
Il sovraindebitamento familiare è una condizione sempre più diffusa nelle famiglie italiane, spesso innescata da eventi concatenati: la perdita di reddito di un coniuge, una malattia grave in famiglia, la crisi di una piccola impresa, le garanzie prestate su debiti altrui. Quando la spirale del debito coinvolge più componenti dello stesso nucleo, presentare domande separate rischia di produrre esiti scoordinati, se non contraddittori: l'omologazione del piano del consumatore per il coniuge potrebbe essere vanificata dall'esecuzione in corso sull'immobile cointestato, oggetto di una procedura autonoma dell'altro.
L'art. 66 CCII: la procedura congiunta e i suoi confini
L'art. 66 del CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando ricorre almeno uno di due presupposti alternativi: la convivenza oppure la comune origine del sovraindebitamento. La norma prevede la possibilità che i membri della stessa famiglia possano presentare un unico progetto quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; tra i soggetti ammessi, oltre al coniuge, rientrano i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile, i conviventi di fatto nelle unioni tra persone dello stesso sesso regolamentate dalla L. 76/2016.
Questo perimetro soggettivo è più ampio di quanto si pensi: include il genitore che ha garantito il mutuo del figlio, i fratelli co-obbligati per un finanziamento all'impresa familiare, i nonni che hanno prestato fideiussione per i nipoti. I familiari conviventi o co-obbligati possono presentare un unico piano o accordo familiare se il sovraindebitamento ha origine comune; ad esempio, marito e moglie indebitati assieme per mutui cointestati o finanziamenti per la famiglia possono proporre una procedura unitaria anziché due separate, semplificando così il risanamento del nucleo ed evitando soluzioni scoordinate.
La ratio è limpida. Si tratta di una previsione che ha l'evidente scopo di semplificare la trattazione delle procedure da sovraindebitamento, evitando la proliferazione di domande e il possibile rischio di esiti contrastanti, che non apporterebbero un reale beneficio alle famiglie se non consentissero a tutti i componenti del nucleo un'effettiva esdebitazione e la possibilità di un nuovo inizio, il cosiddetto fresh start.
Tuttavia, la procedura familiare non è una fusione patrimoniale. Il principio cardine che ogni difensore deve tenere a mente è espresso con nettezza dal legislatore: nella procedura le masse attive e passive restano distinte. Ogni componente risponde con il proprio patrimonio dei propri debiti; l'unicità riguarda il procedimento, non la sostanza. Il liquidatore o il gestore della crisi deve tenere separate le contabilità, i creditori di ciascun ricorrente concorrono sull'attivo del rispettivo debitore, e la soddisfazione dei crediti comuni è ripartita in proporzione all'utilità ricevuta da ciascun co-obbligato.
I nodi pratici che la giurisprudenza recente ha sciolto (e quelli aperti)
La casistica giudiziaria degli ultimi mesi offre spunti preziosi. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 29 del 17 giugno 2026 (Giudice Claudia Frosini), ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di una consumatrice il cui sovraindebitamento era originato dalla separazione coniugale, dalla perdita del lavoro e dalle gravi condizioni di salute della figlia. Il caso illumina un profilo cruciale: il debito principale era il residuo del mutuo ipotecario cointestato con l'ex coniuge, con l'immobile già sottoposto a esecuzione forzata. Il giudice ha chiarito che il sovraindebitamento derivato da eventi esterni non imputabili — separazione, perdita del lavoro, malattia in famiglia — non integra gli estremi della colpa grave ostativa all'accesso alla procedura; la colpa grave richiede un'imprudenza macroscopica e una grossolana trascuratezza, non la semplice difficoltà nell'adempimento.
Questo principio assume rilievo ancora maggiore nella procedura familiare, dove il giudice deve accertare l'assenza di colpa grave per ciascun componente del nucleo separatamente. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza n. 3583 del 17 febbraio 2026, ha ribadito che il Codice della Crisi ha abbandonato il vecchio criterio della meritevolezza soggettiva, sostituendolo con una verifica oggettiva: l'accesso alla procedura è precluso solo al debitore che abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La colpa grave può essere integrata, in concreto, dal ricorso seriale al credito — il cosiddetto fenomeno dei finanziamenti a catena — quando il debitore assuma obbligazioni palesemente sproporzionate al proprio reddito, senza che eventi imprevedibili possano giustificare quella scelta. È l'accertamento del Tribunale di Palermo, sentenza n. 118 del 15 giugno 2026 (Giudice Maria Cultrera), che lo conferma in modo netto: una consumatrice che tra il 2016 e il 2019 aveva contratto plurimi finanziamenti con rate complessivamente eccedenti il reddito netto mensile si è vista negare l'accesso alla procedura per colpa grave, e nessun rilievo ha avuto la circostanza che gli istituti finanziari avessero violato i principi sul merito creditizio ex art. 124-bis TUB — trattandosi di piani di valutazione distinti e autonomi, dove la colpa del creditore non elide quella del debitore.
Nella procedura familiare, questa regola crea un rischio asimmetrico sottovalutato: basta che uno solo dei componenti del nucleo presenti una storia di ricorso imprudente al credito per vedere rigettata la propria domanda — con il rischio di intralciare il percorso dell'altro coniuge, che invece avrebbe i requisiti. In tal caso, la soluzione tecnica ottimale è la presentazione di domande separate, anziché la procedura congiunta, con coordinamento da parte dello stesso OCC.
Un ulteriore nodo che la giurisprudenza sta progressivamente sciogliendo riguarda la competenza territoriale. La Cassazione, con ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, si è pronunciata su un regolamento di competenza sollevato d'ufficio in relazione a un piano di ristrutturazione del consumatore, chiarendo i criteri di radicamento. In tema di procedura familiare, l'art. 66, comma 4, CCII stabilisce che la competenza spetta al tribunale adito per primo: non al tribunale che per primo si pronuncia, ma a quello presso il quale è stata depositata la prima domanda. Questo principio, apparentemente formale, ha conseguenze pratiche importanti: se due coniugi residenti in comuni diversi avviano separatamente le proprie istanze, la procedura potrebbe frammentarsi su fori differenti, vanificando la ratio dell'accesso unitario.
Vale richiamare qui il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è vigile. In materia di sovraindebitamento familiare, questa massima vale doppio. Chi attende troppo rischia che i creditori avviino esecuzioni difficilmente sospendibili, che l'immobile di abitazione venga aggiudicato prima dell'omologa, che il proprio comportamento nel periodo sospetto venga valutato come indice di mala fede. Il tempo è una variabile critica.
Come scrisse Norberto Bobbio, il diritto nasce per porre rimedio al disordine. Ma aggiunge il giurista veronese che ogni rimedio giuridico richiede che chi lo invoca conosca con precisione i presupposti e i limiti del suo utilizzo. La procedura familiare dell'art. 66 CCII non è un'automatica via di uscita collettiva: è uno strumento tecnico che richiede analisi individuale di ciascuna posizione, scelta consapevole tra procedura congiunta e domande separate, redazione di un piano che rispetti la distinzione delle masse e la par condicio dei creditori.
Dal punto di vista pratico, chi si trova in questa situazione deve affrontare alcuni passaggi essenziali. Il primo è la mappatura separata dei debiti: distinguere i debiti comuni (il mutuo cointestato, i finanziamenti co-firmati) dai debiti personali di ciascun componente. Il secondo è la verifica dei presupposti soggettivi: per ogni componente del nucleo che intende aderire alla procedura, occorre ricostruire la storia del proprio indebitamento e accertare l'assenza di profili di colpa grave. Il terzo è la scelta dello strumento: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è adatto a chi ha reddito sufficiente a sostenere un piano di pagamento parziale; la liquidazione controllata, quando anche i redditi futuri sono insufficienti; l'esdebitazione dell'incapiente, nei casi di assoluta incapienza. La procedura congiunta conviene quando entrambi i componenti hanno i requisiti e i debiti sono in larga parte comuni o derivano dalla stessa causa; conviene meno quando le storie debitorie sono molto diverse e il rischio di trascinare verso il basso la posizione del componente meritevole è elevato.
Il ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi è qui determinante. La relazione dell'OCC deve ricostruire la situazione economica di ciascun ricorrente, indicare se i soggetti finanziatori abbiano valutato il merito creditizio, e offrire al giudice gli elementi per un giudizio individualizzato sulla condotta di ognuno. Un'omissione nella relazione — come precisato dalla Cassazione in materia di procedure ordinarie — può determinare non l'inammissibilità della procedura in sé, ma la necessità di un'integrazione prima dell'omologa.
La procedura familiare dell'art. 66 CCII rappresenta, nella sua essenza, un riconoscimento legislativo della dimensione collettiva della crisi debitoria. Il legislatore ha preso atto che, nella maggior parte dei casi, il sovraindebitamento del singolo è in realtà il sovraindebitamento di un nucleo: i redditi si sommano, le spese si condividono, le garanzie si intrecciano. Ignorare questa dimensione — come faceva il vecchio sistema che costringeva ciascun debitore a una procedura autonoma — produce inefficienze e ingiustizie. Ma riconoscerla non significa confondere i patrimoni: la distinzione delle masse rimane la garanzia che i creditori di ciascun debitore siano tutelati in modo corretto, senza che le obbligazioni dell'uno si riversino arbitrariamente sull'altro.
La sfida, oggi, è quella di utilizzare questo strumento con la precisione tecnica che richiede, evitando sia l'errore di non usarlo quando sarebbe vantaggioso, sia quello opposto di forzarne l'applicazione quando le posizioni dei componenti del nucleo sono troppo eterogenee per reggere un progetto comune.
Redazione - Staff Studio Legale MP