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Sovraindebitamento: consumatore o piccolo imprenditore? - Studio Legale MP - Verona

La normativa sul sovraindebitamento distingue tra debitori consumatori e imprenditori “sotto soglia”: recenti sentenze chiariscono quale procedura sia applicabile in base alla natura dei debiti e al profilo dell’indebitato

 

Il criterio distintivo tra consumatore e imprenditore “sotto soglia”

Nel contesto delle procedure di sovraindebitamento, la prima domanda da porsi è: il debitore ha contratto debiti come consumatore oppure in relazione a un’attività d’impresa o professionale? La risposta determina quale percorso potrà intraprendere per uscire dalla crisi. La legge (art. 2, comma 1, lett. e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In altre parole, rileva lo scopo del debito: se è collegato alla sfera privata (esigenze familiari, abitative, di consumo), il debitore è considerato consumatore; se invece il debito è nato per fini d’impresa (finanziamenti per l’attività, acquisto di beni strumentali, fideiussioni a supporto di un’azienda), allora il debitore agisce come imprenditore. Per gli imprenditori “piccoli” e non fallibili – detti anche imprenditori sotto soglia – il Codice della crisi ha previsto procedure ad hoc, diverse da quelle riservate ai consumatori.

Questa distinzione fondamentale risponde all’esigenza di equilibrio nel sistema: il legislatore offre una seconda opportunità a chi si è indebitato per ragioni estranee al business (ritenendolo meritevole di maggior tutela), ma impone percorsi più articolati a chi ha assunto rischi d’impresa. Come ricorda un noto brocardo latino, summum ius, summa iniuria: applicare in modo uniforme le stesse regole a situazioni diverse potrebbe portare a risultati iniqui. Perciò esistono procedure semplificate per il consumatore onesto sommerso dai debiti familiari, e procedure separate per l’imprenditore in difficoltà, così da rispettare la diversa natura delle obbligazioni contratte.

Il piano del consumatore: la via agevolata per i debiti personali

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – erede del “piano del consumatore” introdotto dalla Legge 3/2012 – è uno strumento pensato specificamente per le persone fisiche non fallibili che hanno debiti di carattere personale. In questa procedura il debitore propone al tribunale un piano di pagamento sostenibile dei propri debiti (ad esempio con tagli degli importi e/o rateizzazioni nel tempo), mettendo a disposizione tutte le risorse disponibili ma generalmente senza coinvolgere beni essenziali come la casa di abitazione. Il grande vantaggio è che non serve l’approvazione dei creditori: se il giudice ritiene il piano fattibile e corretto, può omologarlo anche con il dissenso di qualche creditore. Ciò tutela il debitore onesto da eventuali atteggiamenti ostruzionistici: in pratica i creditori non hanno potere di veto sul piano del consumatore, purché siano rispettati i criteri di legge (proporzionalità delle proposte, meritevolezza del debitore, assenza di frode).

Questa procedura “agevolata” rappresenta dunque una corsia preferenziale riservata a chi si è indebitato come privato. I requisiti chiave per accedervi sono: avere contratto debiti per scopi personali (non legati a un’attività economica) e trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, cioè nell’impossibilità di pagare tutti i debiti alle scadenze concordate. Se tali condizioni sono soddisfatte – e il debitore non ha tenuto comportamenti maliziosi o gravemente imprudenti – il tribunale può accordare la protezione del piano del consumatore, sospendendo le azioni esecutive in corso e consentendo di gestire in modo unitario la crisi. Al termine dell’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione definitiva dei debiti residui. Questa è la meta ambita: chiudere i conti col passato e ripartire da zero senza il fardello delle obbligazioni pregresse.

Va ricordato che il piano del consumatore è personale: è riservato al debitore persona fisica e, dopo la riforma del 2022, può essere utilizzato anche in forma familiare congiunta da più membri di una stessa famiglia, ma solo se tutti hanno natura di consumatori. Qualora infatti anche uno solo dei richiedenti abbia debiti professionali o d’impresa, l’accesso al piano semplificato è precluso. Su questo punto la giurisprudenza è intervenuta per ribadire il principio. Ad esempio, il Tribunale di Lecce, sent. 3/11/2025 ha dichiarato inammissibile un piano familiare presentato da due coniugi in cui uno dei due aveva anche debiti derivanti dalla sua precedente attività imprenditoriale: la presenza di queste posizioni “ibride” rompeva il requisito del consumatore puro, costringendo l’intero nucleo a rivolgersi alle procedure ordinarie (più complesse) invece che al piano agevolato. La logica è chiara: non si possono mescolare debiti personali e debiti d’impresa pretendendo di gestirli tutti come se fossero debiti da consumatore.

Il concordato minore: il “salva-debiti” per l’imprenditore non fallibile

Per gli imprenditori non assoggettabili a fallimento – pensiamo al titolare di una piccola ditta individuale, a un socio di SNC, a un libero professionista con debiti di studio, o a un imprenditore agricolo – la legge prevede un diverso strumento di composizione: il concordato minore. Introdotto dal Codice della crisi in sostituzione del vecchio “accordo di ristrutturazione” della Legge 3/2012, il concordato minore funziona in modo simile a un concordato preventivo ma su scala ridotta e semplificata. Il debitore imprenditore minore elabora una proposta unitaria ai propri creditori, impegnandosi a soddisfarli (in parte) secondo un piano che può prevedere dilazioni e stralci dei debiti, con l’obiettivo finale di ottenere l’esdebitazione. A differenza del piano del consumatore, qui i creditori devono esprimere il proprio voto: si tratta infatti di una procedura concorsuale a tutti gli effetti, sia pure tarata sui numeri ridotti di una piccola impresa.

Nel concordato minore il debitore conserva in mano la gestione della propria attività (non c’è spossessamento iniziale come nel fallimento) e può scegliere tra un piano in continuità – proseguendo l’attività imprenditoriale per generare utili con cui pagare i creditori – oppure un piano liquidatorio, cessando l’attività e mettendo a disposizione tutti i beni. Se opta per la continuità, la legge incoraggia il risanamento evitando oneri aggiuntivi; se invece propone un concordato liquidatorio, è richiesto un apporto di risorse esterne “apprezzabile” a beneficio dei creditori (ad esempio denaro o beni aggiuntivi forniti da terzi) affinché la proposta possa essere ammessa. Su questo aspetto il Tribunale di Verona (decr. 17/08/2025) ha fornito un importante criterio di riferimento: pur non fissando una soglia rigida, il giudice scaligero ha indicato che un contributo nuovo pari indicativamente ad almeno il 5-10% dell’attivo liquidabile può ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito di legge (in mancanza, la domanda di concordato sarà inammissibile per difetto di fattibilità). Ciò significa che il piccolo imprenditore che vuole chiudere la propria attività con un concordato liquidatorio dovrà prevedere un ritorno significativamente maggiore per i creditori rispetto a quello ottenibile in una semplice liquidazione dei beni: solo così otterrà il via libera del tribunale e l’omologazione del piano.

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, l’accesso al concordato minore è riservato a chi non può accedere alle procedure maggiori. Vi rientrano quindi tutti i debitori “non fallibili”: imprenditori commerciali sotto le soglie dimensionali di fallibilità, imprenditori agricoli (che per legge non falliscono), professionisti, start-up innovative e in generale qualsiasi debitore sovraindebitato diverso dal consumatore puro. Una situazione particolare è quella dei debiti misti: in passato, chi aveva sia debiti personali che debiti d’impresa non sapeva bene quale strada seguire (piano del consumatore o accordo?). Oggi il dubbio è risolto dal legislatore: con il correttivo del 2024 è stato chiarito che basta anche una parte di debiti d’impresa per dover imboccare la via del concordato minore. In pratica, se c’è anche solo un debito “professionale”, il debitore non potrà qualificarsi consumatore e dovrà utilizzare gli strumenti pensati per l’attività economica. Come ha sintetizzato la Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 29746/2025 (11/11/2025), il socio di società che abbia garantito finanziamenti funzionali all’impresa non può accedere al piano del consumatore, perché quei debiti sono intrinsecamente legati all’attività imprenditoriale; di contro, chi svolge un lavoro autonomo ma ha contratto debiti per scopi personali (es. un avvocato con un mutuo prima casa) rimane “consumatore” per quei debiti estranei alla professione.

Le pronunce recenti delimitano i confini e i casi limite

La giurisprudenza del 2025 ha contribuito in modo significativo a definire con esempi concreti il perimetro tra procedure da consumatore e procedure da imprenditore minore. Abbiamo già citato l’intervento della Cassazione sul socio-fideiussore (caso in cui è stata negata la qualifica di consumatore). Allo stesso modo, il già menzionato Tribunale di Lecce ha escluso la corsia semplificata per la famiglia indebitata in cui uno dei due coniugi avesse debiti di natura imprenditoriale. Ancora, il Tribunale di Terni, sent. 30/10/2025 ha rafforzato questo orientamento decidendo il caso di un ex socio di società di persone con debiti residui verso fornitori: pur essendo la società cessata, quei debiti nascevano dall’attività aziendale svolta in passato, quindi il giudice umbro ha respinto la domanda di piano del consumatore presentata dal debitore, ritenendo che dovesse semmai procedere con un concordato minore o liquidazione dedicata. In sostanza, Terni ha affermato che chi ha debiti da attività d’impresa non può “riclassificarli” magicamente come debiti personali solo perché l’azienda nel frattempo è chiusa: la natura originaria delle obbligazioni resta rilevante ai fini della procedura applicabile.

Di particolare interesse è però una pronuncia più recente, che mostra un approccio in parte diverso e più flessibile. Il Tribunale di Brescia, decreto 05/01/2026 ha infatti ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti (piano del consumatore ex art. 67 CCII) un ex imprenditore individuale che, cessata la propria attività, si trovava ancora gravato da debiti in parte derivanti da quella gestione d’impresa. Il giudice bresciano ha rilevato che il nuovo Codice della crisi definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale “eventualmente svolta” – formula che, a differenza della precedente legge, non richiede più l’esclusività dei debiti personali. Ciò implica che un soggetto non più imprenditore può essere considerato consumatore anche se alcuni debiti originano dalla passata attività, purché ora egli agisca come privato. In base a questa interpretazione, Brescia ha ritenuto ammissibile il piano del consumatore di un debitore che aveva chiuso la partita IVA da più di un anno, considerando che l’alternativa del concordato minore gli era preclusa (essendo ormai cancellato dal Registro Imprese) e che negare ogni via agevolata avrebbe significato lasciarlo senza strumenti efficaci di risoluzione. Questo orientamento, supportato da riferimenti a decisioni di merito precedenti (Trib. Reggio Emilia 2/02/2023; Trib. Spoleto 23/12/2022), allarga la tutela del favor debitoris: in caso di debiti promiscui di un ex imprenditore cessato, se non vi è più un’attività in corso, si può valutare la qualifica di consumatore per permettergli di accedere al piano.

Naturalmente, simili aperture non devono trarre in inganno: la regola generale rimane quella di una netta separazione tra le procedure. La maggior parte dei tribunali continua ad applicare con rigore i criteri distintivi per evitare aggiramenti. L’orientamento prevalente, confortato anche dalla Cassazione, è che il piano del consumatore spetta solo a chi ha debiti puramente personali, mentre chi ha anche impegni riconducibili a un’attività economica deve seguire la strada del concordato minore o della liquidazione. In ogni caso, è fondamentale analizzare bene la situazione iniziale del debitore: una consulenza legale qualificata potrà inquadrare correttamente la posizione e indirizzare verso la procedura appropriata. Un errore nella fase di scelta potrebbe infatti far perdere tempo prezioso o portare all’inammissibilità della domanda (ad esempio, se si tenta un piano del consumatore non avendone i requisiti, o viceversa).

Conclusioni: scegliere la strada giusta per ripartire senza debiti

In conclusione, il panorama del sovraindebitamento oggi offre soluzioni differenziate in base alla natura dei debiti e alla storia del debitore. Consumatori e piccoli imprenditori non sono più accomunati in un unico calderone, ma ciascuno dispone di strumenti adatti alle proprie necessità: dal piano del consumatore “senza voto” per le famiglie oberate dai prestiti, al concordato minore “con voto” per le piccole imprese in crisi, fino alla liquidazione controllata o all’esdebitazione dell’incapiente per chi non ha alternative. Orientarsi correttamente è il primo, decisivo passo per uscire dal tunnel delle obbligazioni insostenibili. Le recenti riforme e la giurisprudenza hanno illuminato la strada, tracciando confini più chiari e offrendo ai debitori onesti la possibilità concreta di un fresh start. Ciò che emerge, in linea con la Direttiva UE 2019/1023, è la volontà di favorire la seconda opportunità senza però sacrificare la parità di trattamento dei creditori: chi merita ottiene sollievo, ma chi ha abusato del credito o tenta scorciatoie improprie viene fermato.

Per i debitori in buona fede, dunque, il messaggio è rassicurante: una via d’uscita c’è, basta intraprenderla nella modalità corretta. Identificare sé stessi come consumatore o come imprenditore minore è il punto di partenza per imboccare la procedura adatta. Da lì in poi, con l’assistenza di professionisti e degli Organismi di Composizione della Crisi, sarà possibile costruire il proprio piano di risanamento o di liquidazione e presentarlo al giudice. Una volta ottenuta l’omologazione o l’apertura della liquidazione, il debitore vede sospese le azioni esecutive e può finalmente respirare, mentre lavora alla soluzione concordata. Infine, giungerà il traguardo più atteso: l’esdebitazione, ovvero la liberazione da tutti i debiti residui. Come scriveva Charles Dickens, profondo conoscitore dei drammi legati all’insolvenza: «Il credito è un sistema in cui una persona che non può pagare prende un’altra persona che non può pagare, per garantire che egli può pagare». Ecco, attraverso le moderne procedure di sovraindebitamento l’ordinamento pone fine a questo paradosso: nessuno deve restare imprigionato in debiti impossibili da pagare, quando esistono strumenti legali per regolare la posizione e ripartire. Dum spiro, spero: finché c’è vita c’è speranza, anche per uscire dal tunnel dei debiti e rivedere finalmente le stelle di una ritrovata serenità economica.

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  • 13 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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