Molti piccoli imprenditori e lavoratori autonomi, pur trovandosi in gravi difficoltà economiche, in passato non avevano strumenti adeguati per uscire dalla spirale dei debiti. Solo le procedure fallimentari tradizionali offrivano (in rari casi) la cancellazione dei debiti residui, ma erano accessibili solo a imprese di maggiori dimensioni e con costi e complessità spesso fuori portata per le micro realtà. Oggi il panorama è cambiato: il legislatore, recependo lo spirito della direttiva europea sul “secondo tentativo”, ha predisposto procedure ad hoc per i debitori civili e i piccoli operatori economici non assoggettabili a fallimento. In particolare, il concordato minore rappresenta una concreta via d’uscita per l’imprenditore individuale “sotto soglia”, l’artigiano, l’agricoltore e il professionista oberati dai debiti. Questa procedura, introdotta dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, permette di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione o liquidazione del debito commisurato alle effettive possibilità, con l’obiettivo finale di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) una volta eseguito il piano. In termini semplici, anche la piccola impresa può “uscire a riveder le stelle” dopo il buio della crisi – per dirla con Dante, «e quindi uscimmo a riveder le stelle» – ritornando a una vita economica normale liberata dal peso insostenibile dei vecchi debiti.
L’ordinamento italiano distingue gli imprenditori in base alla dimensione economica, perché solo quelli sopra determinati parametri (per fatturato, attivo e numero di dipendenti) sono soggetti alle procedure concorsuali maggiori come il fallimento (ora liquidazione giudiziale nel CCI). Chi non supera tali soglie – tipicamente l’artigiano, il piccolo commerciante, l’imprenditore individuale o familiare – è definito comunemente imprenditore minore o “sotto soglia”. Questi soggetti non fallibili in passato rischiavano di restare intrappolati nei debiti vita natural durante: pur non potendo essere dichiarati falliti, non avevano nemmeno accesso a procedure di esdebitazione, salvo sperare in accordi stragiudiziali spesso impraticabili. Oggi, grazie alla normativa sul sovraindebitamento (originariamente legge 3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi), anche i piccoli imprenditori possono ricorrere a strumenti legali per superare lo stato di insolvenza. In particolare, le procedure principali a loro disposizione sono:
Concordato minore: è la procedura regina per i debitori non fallibili che esercitano attività d’impresa o professionale. Ispirata al concordato preventivo, consente di sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione del patrimonio, eventualmente anche con l’apporto di risorse esterne di terzi, impegnando tutto il patrimonio disponibile del debitore. Se il piano ottiene l’omologazione dal tribunale (con il voto favorevole della maggioranza dei crediti, calcolati in base alle regole previste), al termine dell’esecuzione il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia lo stralcio definitivo di tutti i debiti residui non soddisfatti. Il concordato minore è pensato per chi ha una piccola impresa o attività professionale: ad esempio il negoziante in crisi, l’artigiano indebitato, il socio illimitatamente responsabile di una snc fallita, l’avvocato o commercialista oberato dai debiti professionali, e così via. È escluso invece il consumatore puro, per il quale è prevista una diversa procedura (il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore).
Liquidazione controllata del sovraindebitato: rappresenta l’equivalente “minore” della liquidazione fallimentare. Può accedervi sia il consumatore sia l’imprenditore minore quando non sia praticabile un concordato. In sostanza, il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni disponibili del debitore per distribuire il ricavato ai creditori. Al termine della liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti rimasti insoddisfatti. La liquidazione controllata è spesso l’ultima risorsa quando non vi sono entrate future sufficienti per proporre un piano di concordato minore, oppure se manca l’accordo dei creditori. Va notato che il debitore può accedervi sia volontariamente sia su richiesta di un creditore o dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), a differenza del concordato minore che è solo su iniziativa volontaria del debitore.
Esdebitazione del debitore incapiente: questa è una novità assoluta introdotta di recente (art. 283 CCII) e merita menzione. Consente al debitore persona fisica privo di qualunque patrimonio o reddito attivo di ottenere lo stralcio totale dei propri debiti senza dare nulla ai creditori, purché abbia mantenuto un comportamento onesto e meritevole. È una sorta di “grazia” per il debitore completamente incapiente, attuabile una sola volta, in situazioni davvero disperate. Un piccolo imprenditore che abbia cessato l’attività e non possieda beni né capacità di produrre reddito potrebbe teoricamente accedervi, ma in genere si applica a debitori civili senza beni. Questa procedura estrema realizza appieno il principio per cui “nemo tenetur ad impossibilia” (nessuno è tenuto a fare l’impossibile): se davvero non c’è nulla da ripartire, la legge – in casi eccezionali – permette di cancellare i debiti per dare comunque al soggetto una chance di reinserimento.
In questo articolo ci concentriamo in particolare sul concordato minore, la soluzione più interessante per gli imprenditori minori che vogliono salvare la propria attività o chiudere in modo ordinato la propria esposizione debitoria. Vedremo quali sono le condizioni per ottenerlo, come funziona l’omologazione e quali tutele e limiti sono previsti, anche alla luce delle sentenze più recenti del 2025 che hanno affrontato varie questioni applicative.
Cos’è e come si avvia – Il concordato minore si apre su istanza volontaria del debitore non fallibile che versa in stato di crisi o insolvenza. Occorre presentare un ricorso al tribunale competente (quello del luogo in cui si ha il centro principale degli interessi, di solito la sede dell’impresa o residenza) con una proposta di concordato minore accompagnata da un piano dettagliato e dalla documentazione richiesta. È fondamentale rivolgersi a un organismo di composizione della crisi (OCC) o a un professionista esperto, perché il piano deve essere fattibile e attestato da un apposito attestatore indipendente. Nel piano il debitore descrive la propria situazione patrimoniale e la proposta per soddisfare i creditori, indicando tempi e modalità di pagamento, eventuali garanzie offerte e soprattutto come verranno impiegati tutti i beni disponibili e le risorse aggiuntive (ad esempio l’intervento di un familiare disposto a contribuire economicamente per chiudere i debiti). A differenza del concordato preventivo “maggiore”, nel concordato minore non è obbligatorio dividere i creditori in classi, ma è comunque possibile farlo se la situazione lo richiede (specialmente se ci sono creditori privilegiati e chirografari con trattamenti molto diversi). Il tribunale, verificati i requisiti di legge, apre la procedura nominando un giudice delegato e un commissario giudiziale (figure analoghe a quelle del fallimento, ma semplificate) e ordina la comunicazione a tutti i creditori. Da quel momento scattano alcune tutele: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né iscrivere ipoteche su beni del debitore, congelando di fatto la situazione (automatic stay).
L’approvazione dei creditori e l’omologazione – Una volta presentate le eventuali osservazioni e votato il piano, si arriva alla fase decisiva: l’omologazione da parte del tribunale. Perché il concordato minore sia omologato, è generalmente necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La legge (art. 109 CCII richiamato) prevede che serva la doppia maggioranza qualitativa e quantitativa: più della metà dei crediti votanti e, se i creditori sono suddivisi in classi, il voto favorevole di più della metà delle classi. Tuttavia, essendo il concordato minore tipicamente più semplice, spesso i creditori non vengono divisi in classi e conta solo la maggioranza dell’ammontare dei crediti. Importante: anche nel concordato minore valgono alcune regole tipiche del concordato preventivo. Ad esempio, se il piano prevede una moratoria di oltre 180 giorni per il pagamento dei creditori privilegiati (ipotecari, pignoratizi, privilegi speciali), quei creditori hanno diritto di voto per l’intero loro credito (art. 86 CCII). Inoltre, se il concordato minore è in continuità (cioè prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale del debitore), si applicano le regole speciali di maggioranza e trattamento dei crediti previste per favorire la continuità aziendale. Ciò significa che il tribunale può omologare il concordato minore in continuità anche senza l’unanimità delle classi in presenza di crediti fiscali, applicando il cosiddetto cram-down fiscale (come avviene nei concordati preventivi maggiori): in pratica, se il piano è conveniente e soddisfa determinate condizioni, l’opposizione del Fisco può essere superata. Questa previsione, combinata con la possibilità di proseguire l’attività, rende il concordato minore uno strumento prezioso per salvare micro imprese che abbiano ancora potenziale di business, evitando la chiusura definitiva. In un caso recente, ad esempio, un avvocato indebitato è riuscito a ottenere l’omologazione di un concordato minore in continuità professionale, impegnandosi a destinare per cinque anni una parte del proprio reddito futuro ai creditori: il tribunale ha trattato la sua situazione al pari di un’azienda in continuità, applicando le regole del concordato preventivo in continuità aziendale per approvare il piano nonostante il voto contrario dell’Erario. Questo mostra l’approccio favorevole (favor debitoris) del sistema verso soluzioni che permettano al debitore di mantenere in vita l’attività economica, nell’interesse suo ma anche dei creditori che hanno maggiori chance di recupero in caso di redditi futuri.
Vantaggi concreti – Il concordato minore offre diversi benefici al debitore meritevole:
Innanzitutto, blocca le azioni esecutive e aggressive dei creditori una volta ammessa la procedura, evitando pignoramenti disordinati che porterebbero alla dissoluzione caotica dell’impresa. Si passa invece a una soluzione unitaria, sotto il controllo del tribunale, evitando la “polverizzazione” del patrimonio.
Permette di ridurre il debito complessivo (stralcio) in misura proporzionale alla capacità di pagamento. Il debitore offre il massimo che può dare (ad esempio vendendo beni non essenziali, usando liquidità disponibili, ottenendo aiuti esterni, oppure destinando ai creditori una parte degli utili futuri se continua l’attività) – ma non oltre. Il residuo, che oggettivamente il debitore non è in grado di pagare, viene cancellato. Ciò concretizza il principio che il nostro ordinamento, pur tutelando i creditori, non vuole l’accanimento esecutivo quando non porterebbe benefici a nessuno: meglio liberare un debitore onesto dai debiti inesigibili, piuttosto che condannarlo a una perenne clandestinità economica.
Consente di salvare l’azienda o la professionalità del debitore quando vi sono basi per proseguire. A differenza della liquidazione, il concordato minore può essere in continuità: il piccolo imprenditore può continuare a lavorare e produrre reddito, utilizzando tale reddito per pagare i creditori secondo il piano. Questo è essenziale, perché spesso liquidare tutto significherebbe distruggere la fonte stessa di reddito con cui il debitore potrebbe invece pagare almeno in parte i debiti. Il concordato in continuità offre dunque una soluzione più efficiente e lungimirante.
Prevede, al termine, la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) analoga a quella delle procedure fallimentari, ma accessibile appunto anche al debitore “non fallibile”. Ciò significa che, dopo aver adempiuto il piano concordatario, l’imprenditore minore viene liberato legalmente da tutti i debiti anteriori non soddisfatti (fatti salvi eventuali debiti che per legge non possono essere toccati, come le obbligazioni alimentari verso i figli, su cui torneremo). Si tratta del traguardo più prezioso: il soggetto può ripartire da zero, senza più lo spettro di vecchi creditori alle calcagna. Questo incoraggia il fresh start, fondamentale per dare impulso all’economia: un piccolo imprenditore liberato dai debiti può tornare a intraprendere, creare reddito e opportunità anche per altri, mentre se restasse oppresso dai debiti sarebbe estromesso a vita dal circuito produttivo.
In sintesi, il concordato minore incarna quell’equilibrio tra clemenza e rigore che caratterizza la moderna concezione delle crisi da sovraindebitamento: da un lato misericordia verso il debitore onesto in difficoltà – “La qualità della misericordia non è forzata”, dice Shakespeare – dall’altro rigore nel pretendere che egli metta sul piatto tutto il possibile a beneficio dei creditori.
La legge non concede un “colpo di spugna” ai debiti a cuor leggero: per accedere e mantenere i benefici del concordato minore, il debitore deve dimostrarsi affidabile e corretto. In particolare, è richiesto il requisito della meritevolezza (art. 69 CCII): il sovraindebitamento non deve essere causato da colpa grave, malafede o frode del debitore. Questo significa che se l’imprenditore ha accumulato debiti con leggerezza colpevole, o peggio con intenti fraudolenti, non potrà ottenere l’omologazione della procedura, oppure vedrà negata l’esdebitazione finale. La giurisprudenza ha più volte ribadito questo principio, per evitare che le procedure di sovraindebitamento diventino un facile escamotage per chi ha agito disonestamente. Fraus omnia corrumpit: come insegna il brocardo latino, la frode vizia ogni cosa, e nel nostro contesto comporta la perdita di ogni beneficio. Ad esempio, il Tribunale di Brescia, sent. 28 maggio 2025 ha negato l’esdebitazione a un soggetto che, pur formalmente “consumatore”, si era indebitato pesantemente facendo da garante in operazioni finanziarie ben oltre le proprie capacità economiche: un comportamento giudicato di grave imprudenza, se non addirittura un abuso, tale da renderlo immeritevole della cancellazione dei debiti. In altri termini, anche se la banca creditrice avesse concesso prestiti con leggerezza, ciò non scusa la sconsideratezza del debitore stesso – le colpe non si annullano a vicenda. Il sistema perdona il debitor pauper onesto e sfortunato, ma non premia il debitor fraudulentus o grossolanamente imprudente.
Oltre alla meritevolezza originaria, è fondamentale la leale cooperazione durante la procedura. Il debitore deve fornire tutti i documenti, dichiarare compiutamente la propria situazione economica, segnalare eventuali atti di disposizione compiuti di recente e seguire le indicazioni dell’OCC e del tribunale. Se durante l’iter emergono atti in frode ai creditori (ad esempio sottrazione o occultamento di beni, pagamenti preferenziali indebiti, omissione di informazioni rilevanti), il tribunale può dichiarare improcedibile il concordato minore. A tal proposito, va ricordato che l’art. 69 CCII elenca espressamente alcuni casi di esclusione: ad esempio chi ha già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, oppure chi ha determinato la propria insolvenza con colpa grave o ha commesso frodi a danno dei creditori, non può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Anche attentati alla buona fede processuale – come il mancato deposito di atti richiesti o il compimento di atti in frode durante la procedura – comportano l’arresto immediato della procedura e l’impossibilità di ottenere il beneficio finale. In sintesi, il piccolo imprenditore che chiede aiuto al tribunale deve mettersi a nudo e giocare a carte scoperte, dimostrando di voler davvero risolvere la crisi nell’interesse di tutti. Solo così potrà meritare quel condono giudiziale che è l’esdebitazione.
Un ulteriore limite soggettivo previsto dalla legge – e chiarito di recente – riguarda gli ex imprenditori falliti: può un soggetto che è già passato per un fallimento (magari perché prima era un imprenditore più grande) accedere dopo qualche tempo a una procedura di sovraindebitamento per liberarsi di eventuali debiti residui? La risposta emersa è negativa, almeno se si tratta degli stessi debiti. La Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 30108/2025 (14 novembre 2025) ha escluso che un imprenditore già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione nell’ambito di quel fallimento, possa successivamente ottenere l’esdebitazione “da sovraindebitamento” per le medesime obbligazioni. In pratica, se i debiti sono gli stessi emersi nella precedente procedura concorsuale, il debitore non può “ripulirli” in un secondo momento sfruttando le nuove norme sul sovraindebitamento. La ratio di questa preclusione è chiara: evitare usi strumentali delle procedure minori per aggirare gli esiti (sfavorevoli) di un fallimento. Se il soggetto non era stato ritenuto meritevole di esdebitazione in sede fallimentare, o non l’aveva richiesta nei termini di legge, non gli è consentito un secondo tentativo postumo per cancellare quei debiti. D’altronde, l’art. 282 CCII già vieta espressamente l’accesso alle procedure di sovraindebitamento a chi ha in corso (o ha recentemente avuto) un fallimento o altre procedure concorsuali maggiori. Nel dubbio interpretativo, la pronuncia della Suprema Corte ha fatto chiarezza, ponendo un argine agli abusi: le tutele del nuovo codice non possono essere usate come scappatoia da decisioni definitive prese altrove.
In conclusione su questo punto, i paletti posti all’accesso (meritevolezza, assenza di frode, unicità del beneficio) servono a mantenere credibilità e giustizia nel sistema. Solo chi non ha colpe gravi e si comporta correttamente può aspirare al “perdono” dei debiti. Questo filtro seleziona i casi in cui davvero la situazione debitoria è frutto di sventura o errori scusabili, distinguendoli da quelli in cui invece prevale la responsabilità personale del debitore.
Un aspetto importante da comprendere è che non tutti i debiti possono essere liberamente falcidiati o cancellati tramite concordato minore. La legge tutela in modo particolare alcuni crediti considerati meritevoli di protezione assoluta o comunque delicati. Ad esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari (come quelli verso i figli minori o il coniuge) non possono essere semplicemente spazzati via. La giurisprudenza recente ha confermato che pur potendo essere inseriti nel piano, tali debiti non potranno essere oggetto di esdebitazione se non vengono integralmente soddisfatti. In un caso discusso, il Tribunale di Ancona, sent. 18 novembre 2025 (procedura di concordato minore) ha affrontato il tema di un debito per assegni alimentari arretrati: il piano prevedeva uno stralcio parziale di queste somme. Il tribunale ha ritenuto ammissibile che il creditore alimentare fosse messo in una classe separata e trattato come gli altri creditori concorsuali ai fini del voto, ma ha chiarito che l’eventuale quota non pagata di tali crediti non verrebbe comunque cancellata dall’esdebitazione finale. Ciò significa che, finita la procedura, il debitore sarebbe ancora tenuto a pagare gli alimenti residui. Questa impostazione è coerente con il principio generale per cui i diritti alla solidarietà familiare non possono essere compressi oltre un certo limite: l’esdebitazione non può annullare, ad esempio, il dovere di un genitore di mantenere i figli. Analogamente, certi debiti di natura risarcitoria derivanti da illeciti (pensiamo a multe per sanzioni penali, o danni da fatto illecito doloso) sono esclusi dalla liberazione, così come le obbligazioni tributarie per cui la legge espressamente lo prevede. Il debitore deve quindi sapere che il concordato minore non è una “pozione magica” che fa sparire qualsiasi debito: alcune pendenze particolari resteranno comunque, e andranno onorate a parte.
Quanto ai creditori privilegiati (es. banche con ipoteca, Stato per tributi, dipendenti per stipendi), la legge consente di rinegoziare anche i loro crediti ma entro certi vincoli. Un credito privilegiato può essere soddisfatto parzialmente solo se il piano riserva ad esso una somma almeno pari al valore di mercato del bene su cui insiste la garanzia (valore di liquidazione): in pratica, non si può offrire a una banca meno di quanto ricaverebbe vendendo il bene ipotecato, salvo consenso della banca stessa. Inoltre, se si propone di pagare a rate un creditore privilegiato, come visto, bisogna in genere pagare le rate entro 180 giorni dall’omologa per non dargli diritto di voto (altrimenti vota e può opporsi). Regole tecniche come queste, pur complesse, servono a bilanciare la soddisfazione dei crediti con la fattibilità del piano: spesso il piccolo imprenditore ha debiti verso il fisco o banche e non potrebbe mai estinguerli subito per intero, ma dilazionandoli e mettendo a garanzia i proventi futuri o nuovi apporti, può offrire una percentuale adeguata. I creditori pubblici (Agenzia Entrate, Inps, ecc.) negli ultimi anni sono chiamati a valutare positivamente piani ragionevoli: se il concordato minore offre il massimo realisticamente ottenibile, anche lo Stato-creditore dovrebbe accettarlo nell’ottica di massimizzare il recupero e favorire il ritorno in bonis del contribuente. In caso di rifiuto irragionevole, come accennato, è possibile anche forzare l’omologazione con l’intervento del giudice (il cram-down). Del resto, nessuno può essere obbligato a fare l’impossibile, e questo vale anche nei confronti dell’Erario.
Nel corso del 2025 la giurisprudenza italiana ha affinato molte questioni interpretative riguardanti il sovraindebitamento e in particolare il concordato minore. I tribunali si sono trovati ad applicare per la prima volta diverse norme del nuovo Codice della Crisi, spesso colmando lacune o eliminando dubbi esegetici. Ecco alcune delle pronunce più rilevanti che offrono spunti interessanti:
Tribunale di Verona, ord. 18 luglio 2025 – Questa decisione ha fatto notizia perché ha sollevato una questione di legittimità costituzionale su un punto cruciale dell’esdebitazione. In una procedura di liquidazione controllata, tutti i creditori insinuati erano stati pagati integralmente (evento raro ma possibile, ad esempio vendendo un bene a valore superiore alle attese) e rimaneva un attivo residuo. Alcuni creditori, tuttavia, non si erano insinuati (pur essendo stati informati della procedura) e secondo l’art. 278, comma 2, CCII, l’esdebitazione non opera verso di loro se i creditori di pari grado insinuati sono stati soddisfatti al 100%. In pratica, siccome chi ha partecipato al concorso ha avuto il 100% dei propri crediti, la legge dice che il debitore resta obbligato verso i creditori che sono rimasti fuori fino a concorrenza di quella stessa percentuale – il che, in questo caso, significava non liberarlo affatto dai debiti verso i non insinuati (poiché la percentuale pagata agli altri era 100%). Il Tribunale di Verona ha ritenuto questa conseguenza potenzialmente irragionevole e contraria allo spirito di “seconda opportunità”: il debitore verrebbe punito solo perché alcuni creditori, magari strategicamente, hanno scelto di non presentare domanda, e si vedrebbe negata l’esdebitazione completa nonostante la propria buona fede e il pagamento integrale di tutti gli altri. Da qui il rinvio alla Corte Costituzionale, ipotizzando la violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e dei parametri europei sul fresh start. Si tratta di un segnale importante: la giurisprudenza di merito invita il legislatore (o la Consulta) a correggere quella che appare come un’ingiustizia nel meccanismo attuale. Il messaggio è che se il debitore ha fatto tutto il possibile e ha addirittura soddisfatto integralmente i creditori partecipanti, non dovrebbe restare esposto a quelli assenti per un cavillo normativo. Staremo a vedere come evolverà la vicenda, ma intanto questo caso Verona testimonia l’attenzione verso l’effettività dell’esdebitazione.
Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 30412/2025 (depositata il 18 novembre 2025) – Con questa sentenza la Suprema Corte ha affrontato un tema peculiare: un’erede che aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario (peraltro piena di debiti del defunto) può accedere a una procedura di sovraindebitamento per cancellare quei debiti ereditari? La risposta è stata negativa. La Corte ha stabilito che l’erede beneficiato non è ammesso al piano del consumatore (né al concordato minore) per i debiti del de cuius, perché in realtà quei debiti non gravano sul suo patrimonio personale finché opera il beneficio d’inventario. Accettando con beneficio, l’erede tiene separato il patrimonio ereditario dal proprio; di conseguenza, non è tecnicamente un “sovraindebitato” rispetto a quei debiti, i quali potranno semmai trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo ereditario. In sostanza, chi eredita debiti senza confonderli col proprio patrimonio non può utilizzare le procedure di sovraindebitamento per tagliare quei debiti, dato che la legge gli offre già protezione tramite la separazione patrimoniale. Questa pronuncia è importante perché chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della normativa: le procedure di sovraindebitamento servono a risolvere crisi proprie del debitore, non situazioni derivate in cui il debitore ha comunque un filtro legale di protezione (come appunto il beneficio d’inventario). Viene così evitato un possibile uso distorto dello strumento: la figlia che accetta l’eredità con beneficio non può poi tentare di far “sparire” quei debiti ereditari con un concordato, perché sarebbe come ottenere un vantaggio indebito (non paga i debiti ma mantiene eventuali cespiti ereditari fino a concorrenza). Si conferma dunque che le procedure in esame hanno carattere personale e non possono essere invocate per debiti altrui.
Tribunale di Ancona, sent. 18 novembre 2025 – Nel novembre 2025 il Tribunale marchigiano ha emesso una serie di provvedimenti innovativi in tema di concordato minore, toccando alcuni aspetti pratici interessanti. In uno di essi è stato affrontato il caso di un imprenditore individuale che risultava sistematicamente inadempiente verso il fisco (non aveva versato vari tributi per più anni, accumulando cartelle esattoriali ingenti). Ci si domandava se questa “inesattezza continuativa” potesse di per sé configurare una malafede o un motivo ostativo all’ammissione della procedura. Il tribunale ha escluso un automatismo espulsivo: l’inadempimento fiscale seriale non impedisce l’accesso al concordato minore di per sé, purché nel piano il debitore affronti adeguatamente quei debiti tributari, mostrando pentimento fattivo (ad esempio prevedendo il pagamento parziale ma sostanziale di tali debiti, magari grazie a dilazioni o transazioni fiscali). In altri termini, il passato fiscale “problematico” non preclude la seconda chance, se il piano attuale offre alla finanza pubblica un soddisfacimento ragionevole. Questo è incoraggiante, perché molti piccoli imprenditori in crisi hanno anche debiti tributari significativi: la prassi conferma che possono comunque accedere al concordato minore, dovendo però riservare un trattamento congruo al Fisco. In un’altra pronuncia coeva, lo stesso Tribunale di Ancona ha ritenuto ammissibile un concordato minore basato esclusivamente su finanza esterna di un terzo e con un orizzonte temporale lungo. Ciò significa che se, ad esempio, un parente o un investitore è disposto a mettere una somma a beneficio dei creditori, anche se il pagamento ai creditori avverrà in modo dilazionato nel tempo, il piano può essere omologato a certe condizioni. Si conferma così la flessibilità dello strumento: l’importante è che i creditori ricevano un beneficio certo e superiore a quanto otterrebbero altrimenti; non importa se le risorse vengono direttamente dal debitore o da terzi, né se i pagamenti si spalmano su diversi anni, purché il piano sia credibile e garantito.
Tribunale di Modena, sent. 20 novembre 2025 – Un contributo degno di nota arriva anche dalla giurisprudenza modenese, che ha affrontato il tema del voto dei creditori privilegiati in concordato minore. Come già accennato, in presenza di una moratoria superiore a 180 giorni, il creditore munito di privilegio generale, pegno o ipoteca acquisisce diritto di voto per l’intero suo credito (non solo per la parte eventualmente non soddisfatta). La pronuncia modenese ha ribadito l’applicabilità dell’art. 109, comma 5, CCII al concordato minore: in sostanza, se un piano di concordato minore prevede di pagare un creditore ipotecario in 2 anni, quel creditore vota sul piano come fosse un chirografario per l’intero importo dovutogli. Questo per evitare che il debitore dilazioni il pagamento di crediti privilegiati senza coinvolgerli nel voto: sarebbe iniquo perché li priva temporaneamente della loro garanzia senza dar loro voce in capitolo. La decisione ha valore sistematico, confermando che molte norme del concordato preventivo “tradizionale” si applicano ai concordati minori per effetto dei rinvii operati dal Codice. Dunque l’imprenditore minore deve aspettarsi regole non semplificate sul punto del voto: se vuol pagare lentamente un creditore privilegiato, dovrà ottenere anche il suo consenso o comunque convincere il giudice che la proposta è equa. Allo stesso tempo, il Tribunale di Modena ha evidenziato come nel concordato minore si applichino le regole di distribuzione del valore dettate dall’art. 84, comma 6, CCII: in parole semplici, se il piano offre ai creditori più del valore liquidatorio dei beni, l’eccedenza deve essere distribuita con un ordine di priorità relativa (ad esempio remunerando meglio i creditori chirografari una volta integralmente coperti i privilegiati). Anche questa è una conferma di equità: il piccolo imprenditore non può, ad esempio, offrire un dividendo uguale a tutti se ciò penalizza chi ha garanzie; deve rispettare prima le prelazioni sul valore base, e solo l’eventuale surplus può andare proporzionalmente a tutti. Sono dettagli tecnici, ma cruciali per costruire piani solidi e giuridicamente corretti.
Come si vede da questa rassegna, i tribunali stanno applicando il concordato minore con un approccio pragmatico ma fedele alla finalità della norma: dare sollievo ai debitori meritevoli, senza travolgere i diritti essenziali dei creditori. Le novità del 2025 mostrano apertura verso soluzioni innovative (procedure familiari congiunte, continuità professionale equiparata a quella aziendale, finanziamenti di terzi a lungo termine ammessi, ecc.), ma anche fermezza nel sanzionare tentativi di abuso o zone grigie normative (divieto all’ex imprenditore fallito di “riciclarsi” nel sovraindebitamento, tutela dei creditori non insinuati, rispetto delle cause di esclusione). In definitiva, il sistema del sovraindebitamento sta maturando attraverso le pronunce giudiziarie, definendo sempre meglio i confini tra ciò che è consentito e ciò che non lo è. Per i piccoli imprenditori in crisi, questo significa poter contare su regole più chiare e su precedenti che fanno da guida, ma anche sulla necessità di un’assistenza professionale qualificata per muoversi in un terreno ancora relativamente nuovo e ricco di insidie tecniche.
Il concordato minore e le procedure di sovraindebitamento collegate rappresentano oggi, per il piccolo imprenditore soffocato dai debiti, un’àncora di salvezza concreta e a portata di mano. Ciò che un tempo era impensabile – liberarsi dei debiti e tornare ad una vita economica normale senza essere un grande imprenditore – è divenuto realtà grazie a una normativa innovativa e alla sensibilità sviluppata nei tribunali. Certo, non si tratta di un “perdono” gratuito: al debitore è richiesto sacrificio, trasparenza e correttezza, oltre al massimo sforzo possibile nel soddisfare i creditori. Ma se questi requisiti ci sono, la ricompensa è straordinaria: la cancellazione dei debiti pregressi e la possibilità di ripartire da zero.
Per un piccolo imprenditore onesto, che magari ha visto la propria attività travolta da eventi sfortunati (crisi di mercato, insolvenze di clienti, emergenze sanitarie, ecc.), la seconda opportunità offerta dal concordato minore può significare la differenza tra una vita di continue persecuzioni dei creditori e una prospettiva di futuro. Pensiamo all’artigiano che potrà mantenere la propria bottega aperta concordando un piano sostenibile di rimborso parziale, o all’ex commerciante che, venduti i beni disponibili, si libera dal resto dei debiti e può cercare un nuovo impiego senza il timore di pignoramenti sullo stipendio. Questi esempi di “rinascita” non sono più solo teorici: casi reali avvenuti nel 2025 lo testimoniano. Come si è detto, “favor debitoris” non vuol dire favoritismi, ma riconoscere che dare una seconda chance a chi è caduto senza colpa grave conviene a tutti, anche al sistema economico nel suo complesso.
D’altro canto, proprio perché l’istituto è complesso e ricco di condizioni, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in crisi da sovraindebitamento. La predisposizione del piano di concordato minore richiede analisi contabile, strategia giuridica e conoscenza aggiornata della giurisprudenza: ogni caso è diverso e va costruito su misura, tenendo conto dei diritti dei creditori ma sfruttando tutte le opportunità che la legge offre al debitore. Un errore di impostazione (ad esempio dimenticare un creditore, oppure classificare male un debito privilegiato, o ancora sottovalutare un precedente fallimento) può costare caro, portando all’inammissibilità della procedura o al fallimento delle trattative. Inoltre, serve interlocuire con l’OCC e, se del caso, con i creditori chiave (come banche o agenti della riscossione) in modo competente, per convincerli della bontà della proposta. Per tutti questi motivi, chi si trova in una situazione di sovraindebitamento come piccolo imprenditore farebbe bene a non improvvisare, ma a rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto della crisi.
Redazione - Staff Studio Legale MP