Un violento tamponamento in piena notte, airbag esplosi e vetri ovunque. Nel caos che segue, il conducente ferito potrebbe pensare che la sua scatola nera parlerà per lui in tribunale, chiarendo ogni responsabilità. «È un errore capitale teorizzare prima di aver raccolto i dati», avvertiva Sherlock Holmes: eppure, paradossalmente, anche con tutti i dati di una black box a disposizione, la verità processuale non è mai automatica. La tecnologia offre strumenti preziosi – registrazione di velocità, frenate, accelerazioni – ma la realtà giudiziaria è più complessa. Proprio di recente la Suprema Corte ha messo in guardia dal sopravvalutare questi dispositivi: la Cassazione civ., Sez. III, ord. n. 13735/2024 del 16 maggio 2024 ha negato valore di prova legale ai dati raccolti dalla scatola nera in assenza dei decreti attuativi che ne garantiscano l’affidabilità e la conservazione. In altre parole, la black box non fa fede assoluta in giudizio: i suoi report vanno sempre valutati criticamente e supportati da altri elementi. Nessun congegno elettronico potrà mai sostituire del tutto il lavoro di giudici, avvocati e consulenti nel ricostruire cosa è accaduto in quei secondi fatali.
La legge prevede la “piena prova” solo sulla carta. L’art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni attribuisce ai dati della scatola nera valore di piena prova dei fatti registrati, salvo prova contraria di malfunzionamento o manomissione. Questa norma, introdotta per incentivare l’uso delle black box contro le frodi, di fatto ribalta l’onere della prova: se ho il dispositivo a bordo, dovrebbero credergli tutti. Ma perché ciò funzioni davvero occorre stabilire per legge standard tecnici uniformi – cosa che finora non è avvenuta. La Cassazione ha sottolineato proprio questo vuoto normativo: mancando regole su tarature, certificazioni e modalità di custodia dei dati, non si può attribuire valore legale automatico a informazioni raccolte da un apparecchio privato. Il risultato pratico? In tribunale il report della scatola nera viene trattato alla stregua di una qualunque prova tecnica: importante, sì, ma da solo non decisivo. Il giudice può considerarlo come un tassello del mosaico probatorio, ma non può fondare la sentenza solo su quel tracciato se emergono altre circostanze. Ad esempio, il semplice rilevo che un’auto viaggiasse entro i limiti di velocità non esclude da solo la sua colpa, se altri elementi mostrano mancata prudenza. Summum ius, summa iniuria: applicare ciecamente una regola teorica (qui, fidarsi ciecamente del dispositivo) rischia di produrre ingiustizia. La giustizia sostanziale impone invece di guardare il quadro completo.
Raccolta delle prove: tecnologia e testimonianze devono integrarsi. Chi subisce un sinistro deve ancora “sporcarsi le mani” nel raccogliere prove tradizionali. Subito dopo l’incidente, è essenziale identificare testimoni oculari, scattare fotografie dei veicoli e dei segni sull’asfalto, ottenere copia dei verbali delle autorità intervenute. Questi elementi restano fondamentali. La scatola nera registra dati sul movimento del veicolo, ma non “vede” il semaforo, non “nota” un pedone sbucato all’improvviso né può descrivere le condizioni meteo o stradali. Un esempio emblematico viene da un caso di investimento pedonale risolto di recente in sede giudiziaria: un autobus aveva travolto un passante sulle strisce, ma grazie alle immagini registrate dalla telecamera di bordo si è scoperto che il pedone aveva attraversato di colpo, col buio e con l’ombrello aperto che ne ostacolava la vista. La Cassazione, esaminando la vicenda, ha confermato che in situazioni del genere la responsabilità può essere divisa a metà: anche sulle strisce, un comportamento imprevedibile del pedone incide sul giudizio di colpa. Così l’automobilista non è risultato totalmente responsabile e il risarcimento è stato dimezzato (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18313/2025 del 4 luglio 2025). È chiaro che senza quelle immagini – una prova “esterna” rispetto ai veicoli – difficilmente si sarebbe potuto dimostrare l’azzardo del pedone. La scatola nera del bus, da sola, avrebbe forse fornito la frenata improvvisa e la velocità moderata come dati, ma non avrebbe mai “raccontato” il perché di quell’urto. In questo caso la tecnologia (video) è stata determinante, ma sempre come supporto oggettivo insieme alla valutazione delle circostanze: la Corte ha valutato tutte le prove disponibili per arrivare a un verdetto equilibrato.
Il ruolo cruciale delle perizie tecniche. Oltre ai testimoni e alle foto, spesso serve l’intervento di un esperto per interpretare i dati e ricostruire la dinamica. Nei processi per sinistro stradale è prassi disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU): un ingegnere può analizzare i danni ai veicoli, la scatola nera, eventuali filmati e persino le deformazioni delle lamiere per dedurre velocità e punti d’impatto. Questa perizia “cinematica” è fondamentale soprattutto quando le versioni delle parti sono opposte o quando mancano testimoni. La Cassazione ha più volte ribadito che il giudice deve motivare in modo rigoroso eventuali discordanze dalla perizia: se il CTU fornisce una ricostruzione solida, il giudice non può ignorarla senza motivo valido. Ad esempio, la Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5984/2025 del 6 marzo 2025 ha ricordato che in tema di accertamento tecnico (anche per microlesioni) il giudice non può discostarsi dal parere del perito senza adeguata spiegazione. Questo principio tutela la scientificità delle decisioni: il risultato di una frenata rilevato dalla scatola nera o la posizione finale dei veicoli rilevata dai vigili diventano davvero efficaci solo se un esperto li inserisce in un quadro logico unitario. Una perizia ben fatta può smontare ipotesi infondate e illuminare dettagli decisivi. Al contrario, agire senza perizia in casi complessi è un rischio: testis unus, testis nullus, dicevano i romani – la testimonianza di un solo teste magari inattendibile vale nulla – e lo stesso si potrebbe dire di una singola prova tecnica presa isolatamente. Ci vuole convergenza di indizi per formare la prova convincente.
La scatola nera non sostituisce la prudenza (né la diligenza probatoria). Un automobilista potrebbe essere tentato di affidarsi completamente al dispositivo elettronico, quasi fosse un angelo custode legale che lo scagionerà da ogni colpa. Questa fiducia mal riposta può essere pericolosa. In primo luogo perché non esonera dal guidare con prudenza: se i dati mostrano velocità e frenata regolare, ma l’incidente si è verificato ugualmente, spesso significa che qualcosa non andava nel comportamento complessivo. Ad esempio, un conducente potrebbe rispettare i limiti ma non prestare attenzione a un incrocio: la scatola nera registrerà “tutto ok” dal punto di vista dinamico, eppure l’incidente indica una distrazione. In secondo luogo, confidare solo nel dispositivo può portare a trascurare altre prove essenziali: c’è chi, avendo la black box, non raccoglie i contatti dei presenti sul posto o non scatta foto, pensando che “tanto ci pensa la scatola nera a dimostrare”. Nulla di più sbagliato. Se poi il dispositivo si guasta proprio nell’occasione (non è frequente ma può accadere), l’automobilista disattento rimane senza elementi di prova. L’esperienza insegna che ogni causa è diversa e che ogni dettaglio può fare la differenza: la testimonianza di un passante che conferma il passaggio col verde, una foto che mostra l’assenza di segnaletica, il referto medico immediatamente successivo all’urto, sono tutti tasselli che rafforzano o indeboliscono una pretesa risarcitoria.
Concorso di colpa e comportamento della vittima: serve prova rigorosa. Un altro aspetto in cui le prove – tradizionali o tecnologiche – giocano un ruolo determinante è la valutazione dell’eventuale concausa colposa da parte della vittima. Il nostro codice prevede, all’art. 1227 c.c., che se chi ha subito il danno ha contribuito con propria colpa a causarlo o ad aggravarne le conseguenze, il risarcimento deve essere ridotto in proporzione. Le compagnie assicurative invocano spesso questa regola per diminuire gli importi dovuti, ma sta a loro dimostrare il comportamento colposo altrui. Anche qui, la Cassazione ha tracciato confini netti: non basta una generica affermazione, occorrono prove concrete. Ad esempio, sostenere che “il pedone poteva evitare l’impatto” non regge se non si prova una condotta davvero anomala. La Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21761/2025 del 29 luglio 2025 ha chiarito un punto cruciale: finché la condotta del pedone rientra in margini di normalità (nel caso esaminato attraversava sulle strisce ed è stato colto dal rosso a metà strada), l’automobilista resta presumibilmente responsabile al 100%. In quella vicenda il giudice di merito aveva attribuito metà colpa al pedone, ma la Cassazione ha cassato la decisione perché mancava la prova di un comportamento davvero imprevedibile del pedone. L’autista, infatti, non aveva adeguato la velocità e non poteva dirsi esente da colpa solo perché il semaforo era rinvenuto rosso durante l’attraversamento: la presenza di pedoni sulla strada, anche oltre il verde, non era evento eccezionale. Questa pronuncia ribadisce che la presunzione di colpa del conducente (art. 2054 c.c.) cede solo di fronte a prove rigorose di una condotta esorbitante della vittima. D’altro canto, quando tali prove ci sono, gli effetti sono importanti. Si consideri il caso del mancato uso della cintura di sicurezza o del casco: se emergono evidenze che alcune lesioni derivano unicamente da questa omissione, il danneggiato rischia di perdere in tutto o in parte il diritto al ristoro. In una vicenda estrema, un passeggero senza cintura aveva riportato traumi gravissimi in un urto a bassa velocità: la Cassazione ha ritenuto che quelle lesioni fossero conseguenza esclusiva della scelta imprudente di viaggiare senza cintura, tale da spezzare il nesso causale con la condotta dell’altro conducente. Così la domanda di risarcimento per quei danni è stata respinta integralmente (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26656/2025 del 3 ottobre 2025). È un caso limite – normalmente la giurisprudenza preferisce ridurre proporzionalmente il risarcimento, anziché azzerarlo, in presenza di concorso di colpa della vittima – ma serve da monito: se c’è prova evidente che il comportamento del danneggiato è stato gravemente sbagliato e ha inciso in modo determinante, la sua pretesa risarcitoria può sfumare. Anche qui, spesso, la differenza la fanno le prove raccolte: verbali della polizia che attestano l’assenza di casco, referti medici che correlano le ferite alla mancanza del dispositivo di sicurezza, testimonianze di chi ha visto il passeggero senza cintura, ecc. Senza questi riscontri, rimarrebbero solo accuse generiche.
In sintesi, la verità processuale in materia di incidenti stradali nasce dall’incrocio di tanti raggi di luce: la tecnologia illumina la scena da una prospettiva (velocità, decelerazioni, posizioni GPS), le testimonianze oculari da un’altra (chi ha fatto cosa, i comportamenti umani), le perizie tecniche mettono ordine e misurano l’accaduto con metodo scientifico. Solo sovrapponendo tutti questi livelli si ottiene una ricostruzione attendibile agli occhi del giudice. «La verità è raramente pura e mai semplice», scriveva Oscar Wilde: anche in tribunale, la verità di un incidente non emerge premendo un bottone, ma è frutto di un lavoro paziente di convincimento attraverso prove multiple. Chi ha subito un danno deve impegnarsi – con il supporto del proprio legale – a documentare ogni aspetto: dinamica, responsabilità e conseguenze. L’obiettivo è fornire una dimostrazione così chiara e completa che, alla fine, nessun dubbio ragionevole possa giocare a favore della controparte. Ricordiamo che in sede civile il giudice decide secondo il criterio del “più probabile che non”: se le prove del danneggiato raggiungono questa soglia (ad esempio mostrando una dinamica compatibile solo con colpa altrui), il risarcimento sarà accordato.
Per le vittime degli incidenti, dunque, la strategia vincente è quella di unire tutti i mezzi di prova disponibili, vecchi e nuovi. Installare la scatola nera sul veicolo è senz’altro utile – e oggi anche obbligatorio sulle auto di nuova omologazione per effetto delle norme UE, come strumento di sicurezza – ma non esime dal dover preparare con cura il proprio caso. In un eventuale giudizio, i dati elettronici andranno presentati e spiegati, magari proprio tramite una perizia di parte, e dovranno combaciare con il resto del materiale probatorio. Di fronte a un impianto probatorio completo e coerente, difficilmente l’assicurazione potrà negare l’evidenza o il giudice respingere la domanda. Al contrario, lacune o incertezze nelle prove possono dare spazio a contestazioni e finire per compromettere anche diritti sacrosanti. Chi si trova, già provato dall’incidente, a dover affrontare anche la “battaglia” del risarcimento farebbe bene a farsi affiancare da un avvocato esperto in incidenti stradali, che sappia quali elementi raccogliere e come valorizzarli in causa.
Redazione - Staff Studio Legale MP