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Danno parentale: presunzione del dolore e tabelle a punti - Studio Legale MP - Verona

La Cassazione facilita la prova del dolore e promuove criteri equi e uniformi per risarcire i familiari delle vittime.
 

La perdita di una persona cara è un dolore incolmabile: le nuove sentenze lo riconoscono senza bisogno di provarlo e prevedono risarcimenti più equi con tabelle aggiornate.
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La morte di un familiare causata da un fatto illecito provoca nei congiunti un dolore enorme e un vuoto difficile da colmare. In termini giuridici, questo pregiudizio è definito danno da perdita del rapporto parentale, e comprende sia la sofferenza interiore (il cosiddetto danno morale) sia gli sconvolgimenti nella vita quotidiana e negli affetti (il danno dinamico-relazionale). Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha introdotto importanti novità in materia: la sofferenza dei parenti stretti viene ormai presunta per legge, senza più gravare i familiari dell’onere di provare in giudizio il proprio dolore, e i criteri per calcolare il risarcimento sono stati aggiornati e resi più equi grazie a nuove tabelle che adottano un sistema a punti.

Fino a pochi anni fa, ottenere il risarcimento per la perdita di un congiunto non era scontato: ai familiari della vittima si richiedeva di dimostrare in causa l’intensità del legame affettivo e la reale sofferenza subita, spesso attraverso testimonianze e altri mezzi di prova. Oggi lo scenario è cambiato. La Corte di Cassazione, con alcune pronunce rivoluzionarie, ha semplificato drasticamente questo percorso, riconoscendo che il dolore per la morte di una persona amata è talmente naturale e umano da poter essere presunto “iuris tantum” – cioè ammesso come esistente di per sé, fino a prova contraria. In altre parole, il diritto al risarcimento per i parenti stretti della vittima viene ora ammesso sulla base di una prova presuntiva di comune esperienza (art. 2727 c.c.), senza costringerli a “dare parola al dolore” in tribunale. «Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna», scriveva Ugo Foscolo: il dolore profondo dei familiari superstiti è proprio l’eredità d’amore che resta alla scomparsa di una persona cara, un legame spezzato che finalmente trova riconoscimento anche nelle aule di giustizia.

La svolta è giunta nel 2025 con alcune decisioni fondamentali della Cassazione. Un primo passo è stato compiuto con l’ordinanza n. 6500 dell’11 marzo 2025 (Cass. civ., Sez. III), che ha affrontato il caso di fratelli: la Suprema Corte ha stabilito che il legame affettivo tra fratelli è oggetto di presunzione semplice in caso di morte di uno di essi. In pratica, se una persona perde un fratello in un incidente, ha diritto al risarcimento del danno morale senza dover provare l’effettività del vincolo affettivo, il quale si presume esistente fino a prova contraria. Pochi mesi dopo, questo principio è stato esteso a tutti i congiunti più prossimi. Con l’ordinanza n. 28255 del 24 ottobre 2025 (Cass. civ., Sez. III) la Corte di Cassazione ha chiarito che la morte di una persona cara “fa di per sé presumere” un dolore morale nei suoi stretti familiari – coniuge, figli, genitori e fratelli – a prescindere dalla convivenza o dalla maggiore o minore frequentazione. Non conta quindi se vittima e superstite vivevano insieme o erano lontani: tali circostanze potranno semmai rilevare per quantificare l’entità del danno, ma non per escluderlo. È una netta inversione dell’onere della prova: spetta al responsabile civile (ad esempio l’assicurazione del colpevole) l’arduo compito di dimostrare l’assenza di legame affettivo tra la vittima e il familiare superstite, unica ipotesi in grado di negare il risarcimento.

Lo stesso orientamento è stato applicato anche in situazioni particolari come quella del coniuge separato. Tradizionalmente, se la moglie o il marito erano separati al momento del decesso, era controverso se avessero diritto al risarcimento, dovendo provare che il rapporto affettivo perdurava nonostante la separazione. La Cassazione ha superato anche questo dubbio: con l’ordinanza n. 31373 del 1° dicembre 2025 (Cass. civ., Sez. III) è stato affermato che il coniuge superstite ha diritto al risarcimento del danno parentale anche se era legalmente o di fatto separato, salvo che il responsabile provi l’inesistenza di un legame affettivo al momento della morte. In base al principio dell’id quod plerumque accidit (ciò che normalmente accade), la semplice esistenza di un rapporto coniugale è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di dolore ex art. 2727 c.c. In definitiva, oggi chi perde un famigliare prossimo parte in giudizio da una posizione di netto vantaggio rispetto al passato: non deve più dimostrare di aver sofferto, perché quel dolore è considerato intrinseco e scontato di fronte a una tragedia simile.

È importante precisare la portata di questa presunzione. Essa opera soprattutto riguardo al patimento morale interiore: si presume cioè che la perdita di un congiunto stretto comporti inevitabilmente un grave turbamento dell’animo. Rimane invece necessario valutare e provare in concreto gli effetti più specifici che quella perdita ha sulla vita del superstite, il cosiddetto danno dinamico-relazionale. In altre parole, stabilito che un genitore, figlio, coniuge o fratello ha sicuramente patito un dolore morale risarcibile (danno in sé conseguente alla morte), occorre poi determinare quanto risarcimento gli spetta, commisurandolo all’effettiva intensità del vincolo e alle conseguenze subite. A tal fine entrano in gioco elementi come la convivenza, la frequenza e qualità dei rapporti, il supporto e la stabilità del legame, le abitudini di vita condivise, l’eventuale dipendenza affettiva o economica e ogni altra circostanza utile. Questi fattori servono principalmente a personalizzare l’importo del risarcimento entro i parametri previsti, non a escluderlo. Ad esempio, l’assenza di convivenza o una minore frequentazione potranno giustificare di liquidare il danno verso il minimo della forbice prevista, mentre un rapporto eccezionalmente intenso e simbiotico potrà giustificare l’apice del risarcimento. Solo in casi estremi la prova concreta potrebbe addirittura escludere il danno – si pensi a un rapporto inesistente o di ostilità conclamata tra vittima e superstite – ma si tratta di evenienze rare, e in ogni caso sarebbe onere del convenuto provarle. In sintesi, oggi vige una presunzione iuris tantum che la morte di un caro causi dolore nei familiari prossimi (un fatto “normale”, riconosciuto dal diritto), mentre le specificità del rapporto influiranno soprattutto sull’ammontare finale da liquidare, potendo condurre, solo in presenza di situazioni davvero anomale, a ridurre o negare il risarcimento richiesto.

Un ulteriore aspetto rilevante è capire chi rientra tra i destinatari di questa tutela risarcitoria. La regola generale comprende il coniuge, i figli (includendo ovviamente i figli adottivi) e i genitori della vittima, oltre ai fratelli e sorelle. Ma la giurisprudenza da tempo riconosce il diritto al risarcimento anche a figure non legate da vincoli di sangue o parentela stretta, purché abbiano avuto con il defunto una relazione affettiva stabile, duratura e concretamente assimilabile a un rapporto familiare. Ad esempio, il convivente di fatto (partner non sposato) ha diritto al risarcimento del danno parentale al pari di un coniuge. Oppure si pensi a un patrigno o a una matrigna che abbiano cresciuto il figliastro come un figlio: in caso di morte di quest’ultimo, anche costoro possono essere considerati “famiglia” ai fini del risarcimento, se provano di aver svolto un ruolo genitoriale effettivo. Proprio su questo tema, la Cassazione ha fornito un importante chiarimento con l’ordinanza n. 5984 del 6 marzo 2025 (Cass. civ., Sez. III): in quel caso è stato riconosciuto il risarcimento al compagno della madre per la morte della figlia di lei (una bambina di 4 anni), pur in assenza di legame biologico. La Corte ha verificato che l’uomo conviveva da anni con la madre e la piccola, e aveva instaurato con la bambina un rapporto di cura e amore del tutto analogo a quello di un padre: questo è bastato a fargli ottenere il danno parentale come “padre putativo”. Del resto, la Cassazione stessa aveva affermato poco tempo prima (sentenza n. 31867/2023) che il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo essere risarcito qualsiasi rapporto affettivo che, per stabilità e intensità, sia equivalente a quello familiare. È chiaro però che, in assenza di un legame presunto come quello parentale tradizionale, chi domanda il risarcimento dovrà fornire prova dell’esistenza e della qualità di questa relazione di fatto (convivenza, durata della relazione, dipendenza affettiva, testimonianze sul rapporto, ecc.). La cerchia dei possibili danneggiati si estende dunque oltre i confini anagrafici della parentela, abbracciando tutti coloro che possano dimostrare di aver perso, con la vittima, una figura a loro così cara da essere considerata parte della famiglia. Questa evoluzione giurisprudenziale è cruciale nell’era delle famiglie di fatto e delle unioni non tradizionali, perché garantisce tutela anche al di fuori degli schemi classici.

Una volta accertato il diritto al risarcimento, resta da determinare quanto spetta a ciascun familiare colpito dal lutto. Anche sotto questo profilo ci sono state importanti novità, volte ad assicurare importi più adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale. Da anni la quantificazione del danno non patrimoniale avviene sulla base di Tabelle elaborate dalla giurisprudenza, che forniscono valori di riferimento equi per lesioni fisiche e per perdite di congiunti, evitando disparità eccessive tra tribunali diversi. In Italia esistono due principali sistemi tabellari: quello del Tribunale di Milano e quello del Tribunale di Roma. Entrambi indicano un range di risarcimento (minimo-massimo) per ciascun tipo di perdita (perdita del figlio, del genitore, del coniuge, del fratello, ecc.), da personalizzare in base alle peculiarità del caso. Negli ultimi anni, tuttavia, il modello milanese si è imposto come punto di riferimento privilegiato, tanto che la Cassazione ne ha raccomandato l’adozione in più occasioni. Ciò soprattutto dopo l’aggiornamento delle Tabelle di Milano avvenuto nel 2022, che ha introdotto un innovativo sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, in luogo del precedente criterio “a forbice”. Il sistema a punti assegna a ciascun caso un punteggio calcolato in base a vari parametri (età della vittima, età del superstite, rapporto di parentela, convivenza, particolari circostanze dell’evento, ecc.), il quale corrisponde a un certo importo di risarcimento. Questo metodo consente una modulazione molto più fine e trasparente dell’indennizzo rispetto al passato.

Le Tabelle milanesi aggiornate al 2024, ad esempio, prevedono per ogni categoria di congiunto un valore base e una serie di punti/addendi per adattare la somma al caso concreto. Per la perdita di un genitore o di un figlio, il valore base indicativo è di circa 195.000 euro per ciascun familiare, con possibilità di aumento fino al doppio (oltre 390.000 euro) nei casi di massima gravità (morte improvvisa e prematura, legame eccezionalmente intenso, assenza di altri affetti significativi, ecc.). Cifre analoghe sono previste per il coniuge superstite. Per la perdita di un fratello, i valori base sono più contenuti (nell’ordine di qualche decina di migliaia di euro), ma anche in tal caso la presenza di un legame fraterno particolarmente stretto può giustificare personalizzazioni in aumento rilevanti. Va ribadito che queste somme non sono fisse né automatiche: la legge affida al giudice una valutazione equitativa (art. 2056 e 1226 c.c.), quindi egli può – con adeguata motivazione – discostarsi dai valori tabellari quando le peculiarità del caso lo suggeriscano. Tuttavia, nella prassi, le Tabelle di Milano fungono da principale riferimento applicativo e garantiscono che, in situazioni analoghe, i risarcimenti riconosciuti nei vari tribunali italiani siano tendenzialmente allineati, evitando ingiustificate disparità di trattamento. Ciò va a vantaggio sia dei danneggiati (che possono contare su parametri oggettivi per valutare le proprie aspettative), sia delle controparti assicurative (che vedono ridursi l’incertezza sul quantum).

La Cassazione è intervenuta di recente anche sul tema della liquidazione, per confermare l’importanza di applicare i criteri più aggiornati e completi. In particolare, con l’ordinanza n. 14285 del 29 maggio 2025 (Cass. civ., Sez. III), la Suprema Corte ha stabilito che se un giudice di merito (in primo grado o in appello) liquida il danno parentale usando una tabella superata o meno favorevole al danneggiato – ad esempio il vecchio sistema “a forbice” invece di quello “a punti” – il familiare superstite può impugnare la sentenza per ottenere l’applicazione della tabella più attuale e vantaggiosa, a condizione di evidenziarne la maggiore equità. Nel caso esaminato da quella pronuncia, la Corte d’Appello aveva riconosciuto ai genitori di una vittima una somma forfetaria, senza chiarire se avesse utilizzato la versione aggiornata della Tabella di Milano. La vedova ricorrente in Cassazione lamentava che non erano stati applicati i nuovi parametri introdotti nel 2022, a lei potenzialmente più favorevoli. Ebbene, la Cassazione le ha dato ragione, affermando il principio che il danneggiato ha diritto al metodo di calcolo più recente ed equo: se la liquidazione in appello è avvenuta con criteri antiquati o approssimativi, la decisione va corretta adottando le Tabelle più aggiornate (come quelle “a punti”), che di norma conducono a un importo maggiore e più aderente alla realtà del danno subito. Questo intervento sottolinea l’orientamento della Suprema Corte verso una standardizzazione migliorativa: l’uso delle tabelle milanesi di ultima generazione deve garantire una valutazione completa di tutte le variabili rilevanti, evitando sia sottostime offensive sia eccessi ingiustificati. In definitiva, chi oggi agisce per il risarcimento del danno parentale può contare su parametri chiari e condivisi per calcolare il valore economico della perdita: ciò rende più prevedibile l’esito delle cause e riduce il margine di discrezionalità arbitraria.

Va ricordato che la Cassazione aveva già espresso, in precedenza, apprezzamento per il sistema milanese a punti. Nella sentenza n. 2957 del 6 febbraio 2025 (Cass. civ., Sez. III), ad esempio, la Corte aveva ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve avvenire secondo criteri equitativi che consentano un’adeguata personalizzazione del risarcimento. In quella decisione la Cassazione ha dichiarato esplicitamente di preferire il sistema a punti rispetto alle tabelle tradizionali con range minimo-massimo, perché il sistema a punti permette una modulazione più articolata della quantificazione in funzione di parametri specifici (quali l’età della vittima e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza e altre circostanze peculiari). Il giudice che decidesse di discostarsi da questo criterio dovrà fornire una motivazione rigorosa e specifica, giustificata da circostanze eccezionali. In sostanza, la Cassazione ha elevato il metodo milanese a punti a modello privilegiato: chi liquida il danno parentale deve utilizzarlo salvo motivate ragioni contrarie, pena l’illogicità della sentenza. Ciò conferisce alle Tabelle di Milano una sorta di valore “paranormativo”, come linea guida quasi obbligata per i giudici di merito.

Un caso emblematico, che mostra come i nuovi principi vengano applicati, è quello della perdita di un figlio non ancora nato. Per molto tempo la giurisprudenza è stata incerta sul risarcimento in simili situazioni: alcuni ritenevano che la morte del feto in utero configurasse un danno meno grave, trattandosi della perdita di un rapporto “potenziale” e non di una relazione già vissuta. Questa impostazione è stata superata dalla Cassazione, segnando un ulteriore progresso nella tutela dei familiari. Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025 (Cass. civ., Sez. III), la Corte ha chiarito che la perdita del concepito a causa di un fatto illecito (ad esempio per errore medico o incidente) è assimilabile alla perdita di un figlio a tutti gli effetti. Il legame tra i genitori e il nascituro è reale e si forma già durante la gravidanza: la sua brusca interruzione genera nei genitori un dolore autentico e profondo, non una semplice delusione di aspettative. Nel caso esaminato, una madre alla 41a settimana di gravidanza aveva perso la bambina a causa del ritardo dei medici nell’intervenire su una sofferenza fetale: in primo grado il tribunale aveva liquidato ai genitori una somma congrua (applicando il minimo delle Tabelle milanesi), ma la Corte d’Appello di Napoli aveva poi dimezzato l’importo, sostenendo che il legame genitore-feto fosse solo potenziale e dunque il danno andasse ridotto del 50%. La Cassazione ha annullato questa decisione, affermando che nessuna riduzione automatica è ammissibile: il giudice deve applicare integralmente i criteri delle Tabelle milanesi anche a simili ipotesi, ovviamente adattandoli al caso concreto. Ciò significa valutare la gravità effettiva del dolore e tutte le circostanze particolari (l’età dei genitori, lo stadio avanzato della gravidanza, l’eventuale presenza di altri figli, le modalità del fatto, ecc.) esattamente come si farebbe per la perdita di un figlio già nato. La Corte ha sottolineato che la gravidanza rappresenta già di per sé una relazione affettiva piena: la perdita del feto incide su un rapporto familiare già in essere, non su un semplice progetto futuro. Il giudice di rinvio è stato quindi incaricato di riliquidare il danno seguendo i parametri milanesi, senza arbitrarie decurtazioni, e di utilizzare se necessario strumenti istruttori come l’interrogatorio libero delle parti (previsto dall’art. 117 c.p.c.) per comprendere dal vivo l’autenticità e la profondità della sofferenza patita dai genitori. Questa pronuncia ha il merito di riaffermare che ogni vita umana – anche se spezzata prima di venire alla luce – ha un valore affettivo e giuridico pieno, e che il dolore di una madre e di un padre per la perdita del proprio bambino merita un risarcimento completo, valutato con sensibilità e giustizia.

In conclusione, le evoluzioni giurisprudenziali degli ultimi anni segnano un significativo passo avanti nella tutela dei familiari delle vittime (i cosiddetti “vittime secondarie”). Oggi la legge, per come interpretata dai giudici, riconosce che la sofferenza dei parenti stretti è intrinseca alla perdita stessa – in un certo senso “costituisce un danno in sé” – sollevando chi agisce dal peso di dover dimostrare in tribunale il proprio dolore. Contestualmente, si è impegnata a garantire che il risarcimento venga determinato con criteri il più possibile uniformi e adeguati alla gravità dell’evento, evitando sia risarcimenti irrisori sia eccessi infondati. Tuttavia, nonostante questa importante mano tesa delle recenti sentenze, ottenere giustizia in tali casi resta un percorso non semplice. Bisogna comunque intraprendere un’azione legale, quantificare correttamente le proprie pretese, raccogliere documentazione e prove per la personalizzazione del danno, e destreggiarsi tra aspetti tecnici (massimali assicurativi, eventuali concorsi di colpa, perizie medico-legali, ecc.). È dunque fondamentale affidarsi a professionisti esperti in responsabilità civile e sempre aggiornati sulle ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento.

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  • 14 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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