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Una delle paure maggiori di chi ha troppi debiti è perdere la casa in cui vive. Oggi, però, la legge sul sovraindebitamento – nel nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) – offre strumenti per proteggere l’abitazione principale anche quando pende già un pignoramento immobiliare. In particolare, la ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere la prosecuzione del mutuo ipotecario sulla casa, perfino se la banca ha già risolto il contratto e avviato l’esecuzione forzata. Una recente decisione lo conferma in modo emblematico: il Trib. Pescara, sent. 11 settembre 2025 ha ammesso un piano in cui il debitore continuava a pagare le rate del mutuo sulla propria abitazione, ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, nonostante il mutuo fosse stato risolto e la casa all’asta. Il giudice ha infatti concesso una rimessione in termini per saldare le rate scadute (grazie all’aiuto finanziario di un familiare) e ha “rianimato” il mutuo, autorizzando il debitore a riprendere il piano di ammortamento originario dopo l’omologa. In sostanza, anziché perdere la casa, il debitore è riuscito a bloccare l’esecuzione e a mantenere l’abitazione, pagando gli arretrati dovuti e proseguendo poi regolarmente i pagamenti futuri. Questa soluzione innovativa tutela contemporaneamente gli interessi del debitore (che evita di essere sfrattato) e quelli della banca creditrice (che vede riattivato il flusso di pagamento del mutuo). Si concretizza così il principio per cui Impossibilium nulla obligatio est – nessuno può essere obbligato a fare l’impossibile – ma al debitore onesto dev’essere data la chance di adempiere il possibile. Un esito simile, impensabile fino a pochi anni fa, dimostra come il “fresh start” non sia più solo teoria: la casa non è più automaticamente perduta quando ci si attiva per tempo e in buona fede con gli strumenti giusti.
Ottenere l’esdebitazione – la cancellazione dei debiti residui – è l’obiettivo finale delle procedure di sovraindebitamento. Ma perché la seconda opportunità sia effettiva, il debitore deve poter ripartire davvero da zero, anche sul piano della reputazione finanziaria. Ecco perché i tribunali stanno intervenendo per rimuovere le tracce negative della procedura una volta che questa si è conclusa positivamente. In passato rimaneva visibile nei registri pubblici (sul sito ministeriale o del tribunale) il decreto di apertura della procedura e la sentenza di omologa, segnando il debitore quasi a vita. Oggi invece la tendenza è a cancellare questi dati al momento della chiusura: emblematico è il provvedimento con cui il Trib. Verona, decr. 12 marzo 2025 ha disposto, a esecuzione completata del piano omologato, l’emanazione di un decreto di chiusura che certifica la fine della procedura e ordina all’OCC di eliminare le pubblicazioni relative all’apertura e all’omologazione. In tal modo, chiunque cerchi il nominativo del debitore non troverà più online “le cicatrici” dei suoi trascorsi debitori. Non solo: lo stesso provvedimento veronese ha imposto all’OCC di cancellare i dati personali del debitore e di comunicare il decreto finale alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati (es. CRIF), dove il debitore era segnalato come cattivo pagatore. In pratica, una volta ottenuta l’esdebitazione, il debitore vede ripulita la propria posizione: viene oscurata la pagina web del tribunale che annunciava il suo sovraindebitamento, e le banche dati creditizie vengono aggiornate per restituirgli affidabilità. Si realizza così lo scopo riabilitativo pieno della procedura: «et donc, nous sortîmes à revoir les étoiles», per dirla con Victor Hugo – anche la notte più buia finisce e il sole torna a sorgere. Dopo il buio dei debiti, al debitore meritevole è finalmente concessa una rinascita, senza più etichette infamanti né ostacoli alla sua reintegrazione economica.
Le tutele descritte valgono solo per il debitore in buona fede. La legge, infatti, richiede come condizione imprescindibile la meritevolezza: il sovraindebitamento non deve essere colpa di comportamenti gravemente scorretti del debitore. Chi ha agito con dolo (inganni, frodi) o colpa grave non può ottenere i benefici. Nei casi dubbi, la giurisprudenza sta chiarendo quali situazioni configurino malafede e quali no. Ad esempio, il Tribunale di Ancona, sent. 18 novembre 2025 ha affermato che il mancato pagamento sistematico di imposte non integra di per sé una “frode” tale da impedire il concordato minore. In altre parole, un imprenditore individuale sommerso dai debiti fiscali non viene automaticamente bollato come in malafede solo perché – in difficoltà – ha accumulato arretrati col Fisco. Quella dell’Ancona è una pronuncia importante: riconosce che spesso il contribuente in crisi smette di pagare le tasse perché deve scegliere se mantenere la propria famiglia o saldare l’Erario, e ciò di per sé non equivale a un intento fraudolento. Diverso sarebbe il caso opposto, cioè chi pianifica di indebitarsi sapendo di non pagare: lì sì scatterebbe la malafede. In effetti, la stessa giurisprudenza ha mostrato rigore quando emerge un abuso conclamato. Si pensi al caso di un amministratore che ha garantito con leggerezza debiti enormi di una società: il Trib. Brescia, sent. 28 maggio 2025 ha negato l’esdebitazione a un debitore che aveva firmato fideiussioni sproporzionate rispetto alle sue possibilità, ritenendo quella condotta gravemente imprudente e dunque indice di non meritevolezza (in base ai criteri oggi codificati nell’art. 280 CCII). Allo stesso modo, chi nasconde patrimoni o falsifica documenti verrà escluso dai benefici: i giudici lo ribadiscono spesso, perché le procedure di sovraindebitamento non sono un “liberi tutti” per furbi e disonesti. Al contrario, questi rimedi rappresentano una via d’uscita riservata a chi, pur avendo commesso errori, dimostra trasparenza e collaborazione nel tentativo di porvi rimedio. In quest’ottica, anche la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746/2025 ha confermato un principio di equilibrio: se i debiti derivano da un’attività d’impresa (ad esempio un socio di s.r.l. che abbia garantito con fideiussioni i debiti sociali), quel debitore non può qualificarsi come “consumatore” riguardo a tali obbligazioni – dovrà quindi accedere a procedure come il concordato minore, più adatte alla natura imprenditoriale del debito, e sottostare ai relativi requisiti di meritevolezza. In definitiva, il sistema distingue il debitore sfortunato da quello sleale: il primo va aiutato a sollevarsi, il secondo va escluso per evitare abusi. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum – sbagliare è umano, ma perseverare nell’errore con malizia è diabolico: così la saggezza latina ricorda che chi ha trasformato i propri debiti in una trappola consapevole non può aspettarsi il perdono finale.
Redazione - Staff Studio Legale MP