Non indossare la cintura o il casco può ridurre il risarcimento in caso di incidente. Ecco come i giudici applicano il concorso di colpa della vittima.
La mancata adozione di dispositivi di sicurezza individuale in auto o in moto – cintura di sicurezza e casco – può influire notevolmente sul risarcimento dei danni in caso di incidente stradale. La più recente giurisprudenza ha chiarito che il comportamento imprudente della vittima (ad esempio il passeggero senza cintura) può portare a ridurre il risarcimento dovuto, ma solo secondo criteri precisi: viene valutata la colpa di entrambe le parti e l'incidenza causale della mancanza dei sistemi di protezione. Esaminiamo gli orientamenti attuali in materia di concorso di colpa del danneggiato, tra obblighi legali e pronunce dei tribunali, con un approccio pratico per tutelare al meglio i propri diritti.
"La colpa, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi." Questa celebre frase di Shakespeare suona come un monito anche nei tribunali: spesso, nelle tragedie degli incidenti stradali, parte della colpa è nelle nostre azioni. In particolare, chi viaggia in auto senza allacciare la cintura di sicurezza (o in moto senza casco) compie una scelta imprudente che può aggravare le conseguenze dell'incidente e influire sul diritto al risarcimento. La legge, infatti, considera il comportamento negligente della vittima ai fini del risarcimento dei danni: non si può dare la colpa solo al destino quando noi stessi abbiamo ignorato le precauzioni fondamentali.
Ogni conducente e passeggero ha l'obbligo legale di utilizzare i sistemi di ritenuta: l'art. 172 del Codice della Strada impone le cinture di sicurezza in auto, mentre l'art. 171 C.d.S. prescrive il casco protettivo per motociclisti e trasportati. Al di là della multa, la violazione di queste norme può riflettersi pesantemente sul risarcimento in sede civile. Il nostro Codice Civile, all'art. 1227 comma 1, stabilisce che se il danneggiato ha con colpa concorso a causare il danno, il risarcimento deve essere diminuito in proporzione. In altre parole, il giudice valuta quanto la negligenza della vittima abbia inciso nel determinare le sue stesse lesioni e riduce l'indennizzo di conseguenza (principio del concorso di colpa). Non si tratta di una penalità morale, ma di un criterio causale: ognuno è chiamato a rispondere anche delle conseguenze delle proprie omissioni. Nel caso delle cinture o del casco, si presume che la scelta di non proteggersi abbia contribuito ad aggravare il danno: 'chi è causa del suo mal pianga se stesso', recita un antico adagio popolare.
Tuttavia, questo non significa che chi subisce un incidente senza cintura o casco resti automaticamente senza risarcimento. La giurisprudenza recente ha definito principi precisi e bilanciati. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce del 2025, ha affrontato il tema delineando i confini della responsabilità e del nesso causale. In particolare, la Cass. civ., Sez. III, ord. 3 ottobre 2025, n. 26656 ha esaminato il caso di un passeggero che, pur gravemente ferito, non indossava la cintura e ha chiesto i danni esclusivamente al conducente dell'altro veicolo coinvolto (ritenuto responsabile al 50% del sinistro). Ebbene, la Suprema Corte ha negato qualsiasi risarcimento al trasportato imprudente: se è provato che l'uso della cintura avrebbe evitato del tutto le lesioni, allora la condotta del passeggero è considerata causa esclusiva del danno riportato. In questo scenario, la colpa dei conducenti – già limitata al profilo della collisione – diviene una mera occasione, mentre il nesso causale tra l'incidente e i traumi subiti si spezza a causa del mancato uso della cintura. La decisione (ord. n. 26656/2025) sottolinea che il veicolo antagonista non risponde dei danni del terzo trasportato se questi dipendono unicamente dalla scelta di viaggiare senza cinture: una scelta che è estranea alla sfera di controllo dell'altro conducente. Da notare che la Cassazione rileva come, in casi del genere, il passeggero avrebbe dovuto semmai convenire in giudizio anche il proprio conducente: quest'ultimo infatti ha una posizione diversa, poiché ha acconsentito a far viaggiare il trasportato senza cintura, violando un obbligo di prudenza.
Di segno ben diverso è la pronuncia gemella emessa il giorno seguente. Con l'ordinanza 4 ottobre 2025, n. 26723 (Cass. civ., Sez. III), la Cassazione ha accolto le ragioni di una passeggera gravemente ferita che in appello si era vista addebitare un concorso di colpa del 90% per non aver indossato la cintura. In quel caso la donna, seduta sul sedile posteriore, era rimasta lesa in un incidente causato dal ribaltamento dell'auto condotta ad alta velocità dal suo amico (deceduto nello schianto). I giudici di merito avevano drasticamente ridotto il risarcimento (riconoscendole solo il 10% dei danni) ritenendo prevalente la sua negligenza nell'aver viaggiato senza cintura. La Suprema Corte ha annullato quella decisione, richiamando alcuni principi fondamentali: primo, il concorso di colpa della vittima va determinato comparando la colpa di quest'ultima con quella dell'offensore, valutando in via ipotetica quale condotta abbia inciso di più sul danno finale. Secondo, in tema di cinture, il conducente del veicolo ha l'obbligo di verificare che i passeggeri le abbiano allacciate prima di mettersi in marcia; di conseguenza, l'omesso uso della cintura da parte del trasportato non può mai essere considerato causa esclusiva del danno in presenza di un comportamento colposo di guida. Anzi, di tale omissione risponde anche il conducente, proprio perché ha tollerato a bordo una situazione di insicurezza. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva attribuito il 90% della colpa alla vittima senza realmente confrontarla con la grave condotta del guidatore (velocità elevata, perdita di controllo del mezzo): ciò ha reso necessaria la cassazione della sentenza e un nuovo giudizio che applichi correttamente i criteri di graduazione della responsabilità. Il messaggio è chiaro: l'omessa cintura aggrava il danno ma non esonera il conducente imprudente, quando quest'ultimo aveva il dovere di assicurarsi della presenza delle cinture allacciate.
In termini pratici, come si quantifica il concorso di colpa in questi casi? Non esistono percentuali fisse, ma tutto dipende dalle circostanze e dalle prove. Il giudice deve innanzitutto accertare se davvero il mancato uso del dispositivo di sicurezza abbia influito sulle lesioni riportate. Ad esempio, se un urto è così violento da causare danni gravissimi a prescindere dalle cinture, la colpa del trasportato sarà minima o persino nulla. Viceversa, se le ferite subite (come trauma cranico contro il parabrezza, fratture facciali, ecc.) sono chiaramente legate all'assenza della cintura, allora il contributo causale del danneggiato è elevato. Spetta in genere al responsabile civile (e alla sua assicurazione) provare che la vittima non indossava le cinture e che questo ha aggravato i danni: ciò può avvenire tramite verbali della Polizia, testimonianze o consulenze medico-legali che analizzano la dinamica delle lesioni, oppure mediante i dati registrati da eventuali dispositivi elettronici di bordo (le cosiddette "scatole nere"). 'Onus probandi incumbit ei qui dicit' – l'onere della prova spetta a chi afferma una cosa – e le compagnie assicurative sono spesso pronte a sostenere la negligenza del danneggiato per ottenere riduzioni dell'importo risarcitorio. È quindi fondamentale, per chi subisce un sinistro, raccogliere ogni elemento utile a dimostrare la propria attenzione (ad esempio, dichiarare subito ai soccorritori di aver indossato la cintura, se ciò risponde al vero) e contestare eventuali eccezioni infondate della controparte.
Valgono considerazioni analoghe per il casco sulle due ruote. L'omesso uso del casco (o un uso scorretto, ad esempio allacciato male) è un fattore di rischio grave: non a caso l'art. 171 C.d.S. lo impone per tutelare dai traumi cranici. In caso di incidente motociclistico, se il conducente o il passeggero riporta lesioni al capo e non portava il casco, la giurisprudenza ha spesso riconosciuto un concorso di colpa significativo. Ad esempio, la Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2016, n. 8647 ha ritenuto congrua la riduzione del risarcimento di circa un 30% a carico di un trasportato senza casco, proprio in considerazione dell'aggravamento delle ferite alla testa causato dalla mancanza del presidio di sicurezza. Peraltro, la Corte di Cassazione penale ha chiarito che il mancato uso del casco da parte della vittima non può mai considerarsi un fattore abnorme e imprevedibile tale da spezzare il nesso causale con la condotta di chi ha provocato l'incidente. In un caso di omicidio stradale, è stato escluso che l'automobilista investitore potesse andare esente da colpa solo perché il motociclista non indossava (o indossava male) il casco: chi guida deve comunque prevedere l'altrui imprudenza e non può invocarla per eliminare ogni responsabilità (Cass. pen., Sez. IV, sent. 17 marzo 2025, n. 10472). In sintesi, 'volenti non fit iniuria' (a chi acconsente al rischio non è fatta ingiustizia) è un principio che non trova piena applicazione nel nostro ordinamento: chi sale in moto senza casco o in auto senza cintura non "autorizza" certo gli altri a lederlo impunemente, ma dovrà accollarsi una parte dei danni se quella scelta imprudente ha aggravato le conseguenze.
Anche nei casi di investimento di pedoni o ciclisti, dove vige una speciale tutela per l'utente debole della strada, il concorso di colpa del danneggiato può emergere in presenza di condotte imprevedibili o irregolari. La regola generale è che il conducente deve sempre mantenere un controllo del veicolo tale da evitare ostacoli prevedibili; per liberarsi completamente da responsabilità nell'investimento di un pedone, l'automobilista deve provare che il comportamento della vittima sia stato del tutto improvviso e imprevedibile, tale da rendere inevitabile l'impatto. La Corte di Cassazione lo ha ribadito, ad esempio, con l'ordinanza 12 agosto 2025, n. 20792 (Sez. III civ.): nel caso di un pedone travolto dopo un'improvvisa esitazione durante l'attraversamento, è stato riconosciuto l'errore del giudice di merito nel scagionare del tutto il conducente. Quest'ultimo avrebbe dovuto prevedere anche la possibilità di un ripensamento del pedone già sulle strisce e moderare la velocità di conseguenza. Neppure di fronte a comportamenti anomali la colpa del danneggiato diventa automatica esclusiva: al più si configurano percentuali di concorso, da valutare caso per caso. Come recita un saggio proverbio, "la prudenza non è mai troppa" – e chi è tenuto a risarcire un danno cercherà di dimostrare l'imprudenza altrui per ridurre la propria quota.
Un infortunato che abbia ignorato queste cautele non perde automaticamente ogni diritto al risarcimento, ma certamente si troverà ad affrontare una battaglia più complessa per vedersi riconosciuto il pieno ristoro.
Forse l'ammonimento di Alessandro Manzoni suona appropriato: «del senno di poi son piene le fosse». Meglio agire prima con prudenza che pentirsi dopo.
La legge italiana bilancia le responsabilità e tende a non lasciare senza tutela le vittime ('favor vulnerabilis'), però sanziona la negligenza grave con una proporzionale diminuzione dell'indennizzo. È essenziale, in caso di sinistro, agire con tempestività e competenza: raccogliere prove, affidarsi a consulenti tecnici per ricostruire la dinamica, e soprattutto rivolgersi a professionisti legali che conoscano le più recenti sentenze in materia di risarcimento del danno.
Redazione - Staff Studio Legale MP