«La misura di una civiltà si vede da come tratta i suoi membri più deboli.» – Pearl S. Buck
Capacità naturale vs. capacità legale: Quando si parla di incapacità nel contesto dei contratti, occorre distinguere l’incapacità legale (quella di minori, interdetti o inabilitati, già formalmente riconosciuta) dall’incapacità naturale, cioè lo stato transitorio o permanente in cui una persona, pur non avendo un’interdizione o un amministratore di sostegno, non è in grado di intendere e volere. Quest’ultimo caso è spesso il più insidioso, perché la persona appare formalmente capace ma, per una grave patologia mentale, per l’età avanzata, per uno shock o altre cause, non comprende realmente il senso delle proprie azioni. Proprio a tutela di queste situazioni, l’ordinamento consente di annullare gli atti e i contratti conclusi in simili condizioni. Il presupposto centrale è dimostrare che, al momento della stipula, la persona versava in uno stato di incapacità psichica tale da impedirle una volontà cosciente. Importante sottolineare che non serve la totale follia: la giurisprudenza ha chiarito che basta una menomazione anche parziale ma significativa delle facoltà mentali, che comprometta la capacità di valutare gli effetti dell’atto. Ad esempio, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4586 del 21 febbraio 2025) ha ribadito che per annullare un contratto per incapacità naturale non occorre una totale alienazione mentale, purché sia provata una patologia grave che abbia inciso in modo determinante sulle capacità intellettive e volitive di quella persona in quel momento. In altre parole, il diritto riconosce la fragilità umana: anche uno stato confusionale o depressivo grave, benché magari temporaneo, può bastare a invalidare la firma, se rende la persona incapace di esprimere una volontà libera e consapevole.
L’onere della prova: Chi chiede l’annullamento deve fornire prove concrete dello stato di incapacità al momento dell’atto. Nella pratica giudiziaria, questo significa spesso raccogliere certificazioni mediche, testimonianze di chi ha assistito ai fatti e soprattutto ricorrere a una perizia medico-legale (CTU). Il giudice dispone quasi sempre una consulenza tecnica psichiatrica per ricostruire a posteriori le condizioni cognitive e volitive del soggetto al tempo della firma. Ad esempio, in un caso di vendita immobiliare poi contestata dai familiari, il Tribunale di Trapani (sentenza n. 656 del 10 ottobre 2025) ha annullato il contratto dopo aver appurato, tramite perizia, che la venditrice (un’anziana madre) era affetta da un grave quadro psicopatologico al momento della stipula, tale da inficiarne la capacità di intendere e volere. Non solo: il giudice ha valutato elementi come il comportamento apparentemente normale tenuto in altri momenti e l’assenza di segnali colti dal notaio rogante, per escludere che vi fosse stata lucidità nel comprendere l’atto. È importante evidenziare che lo stato di incapacità naturale può essere anche temporaneo: non serve provare una malattia mentale permanente. Nel caso deciso dalla Cassazione n. 28701 del 30 ottobre 2025, ad esempio, è stato riconosciuto che un uomo, reduce da due interventi chirurgici pesanti, versava in una condizione di estrema debolezza e offuscamento mentale nei giorni immediatamente successivi, in cui aveva venduto un immobile: quella “incapacità transitoria” è stata considerata sufficiente per annullare la vendita, dato che proprio in quello stato di prostrazione post-operatoria egli non era in grado di valutare le conseguenze del contratto.
Il requisito della malafede: Oltre a dimostrare la condizione di incapacità, la legge richiede un ulteriore requisito quando l’atto da annullare è un contratto a titolo oneroso (cioè uno scambio con prestazioni reciproche, come una compravendita): bisogna provare che l’altro contraente abbia approfittato intenzionalmente della situazione, ossia che fosse a conoscenza dello stato di incapacità e vi abbia consapevolmente fatto leva. Questo elemento soggettivo di dolo – la malafede – è fondamentale per evitare che vengano travolti atti conclusi magari in perfetta buona fede dalla controparte. Se invece l’atto è a titolo gratuito (per esempio, una donazione fatta dalla persona incapace), la tutela per il soggetto debole è ancora più ampia: in tal caso non è necessario provare la malafede di nessuno perché l’ordinamento presume direttamente la protezione dell’incapace, essendo un atto unilaterale di liberalità potenzialmente lesivo per il suo patrimonio. Tornando ai contratti onerosi, come si prova la malafede? Può sembrare difficile entrare nella mente dell’altro contraente, ma la giurisprudenza indica che la malafede si può desumere da indizi oggettivi. Ad esempio, elementi come la natura e il contenuto dell’accordo, il prezzo irrisorio concordato, o il rapporto di parentela stretta tra le parti sono tutti fattori rivelatori. Nel caso di Trapani citato, l’acquirente era il genero dell’anziana venditrice, viveva con lei e conosceva bene le sue condizioni di salute mentale, tanto che la signora era ospite in casa sua durante la vendita; inoltre, il prezzo pagato per il terreno era notevolmente inferiore al valore di mercato. Questi aspetti hanno convinto il giudice che l’acquirente fosse consapevole della fragilità della suocera e ne avesse approfittato, soddisfacendo dunque il requisito della malafede. Allo stesso modo, la Cassazione nel caso deciso con sentenza n. 28701/2025 ha osservato che i beneficiari della vendita (che mascherava di fatto una donazione di un bene unico del venditore) erano perfettamente a conoscenza dello stato di grave debolezza psichica in cui il venditore versava dopo le operazioni subite; la vicinanza temporale tra il contratto contestato e un testamento redatto dallo stesso soggetto sul medesimo immobile ha ulteriormente evidenziato l’intento di approfittare della situazione. Fraus omnia corrumpit: un atto viziato da frode o dolo ai danni di una persona incapace non merita tutela e viene travolto, perché la fragilità non può diventare occasione di ingiusto vantaggio altrui.
Effetti dell’annullamento: Quando si ottiene la pronuncia di annullamento, il contratto viene considerato come mai avvenuto, con efficacia retroattiva. Ciò comporta la restituzione reciproca di quanto eventualmente già eseguito: ad esempio, nell’ipotesi di vendita immobiliare annullata, il bene torna nella titolarità del venditore (o dei suoi eredi) e il prezzo pagato dall’acquirente deve essere restituito. Proprio il Tribunale di Trapani nel 2025 ha chiarito che la richiesta di restituire il prezzo non costituisce una domanda nuova, ma una conseguenza automatica della caducazione del contratto: chi ha sfruttato la situazione di incapacità non può trattenere alcun vantaggio dall’operazione annullata. Naturalmente, l’annullamento tutela il patrimonio e i diritti dell’incapace, evitando che decisioni prese in uno stato di alterazione mentale producano effetti duraturi a suo danno. Va aggiunto che l’azione di annullamento può essere intrapresa dallo stesso soggetto incapace (qualora riacquisti lucidità) oppure dai suoi rappresentanti legali: ad esempio, se nel frattempo è stato nominato un amministratore di sostegno o, in caso di decesso, dagli eredi che subiscono le conseguenze dell’atto pregiudizievole. L’ordinamento prevede inoltre termini di decadenza per agire (generalmente l’azione va esercitata entro cinque anni), quindi è importante muoversi tempestivamente appena si ha conoscenza della situazione di incapacità e dell’atto da impugnare.
Prevenire è meglio che curare: Se ci si accorge che un familiare anziano o fragile inizia a non gestire più con lucidità le proprie scelte, è consigliabile attivarsi subito per una protezione legale, anziché attendere che firmi atti pericolosi da dover poi annullare. Strumenti come l’amministrazione di sostegno possono essere richiesti al giudice tutelare per affiancare la persona in difficoltà nelle decisioni importanti e impedirne lo sfruttamento. Tuttavia, quando questo non avviene in tempo e ormai il danno è fatto, l’ordinamento – come abbiamo visto – offre comunque una rete di salvataggio giuridica: l’istituto dell’annullamento per incapacità naturale funge da riparo finale per ristabilire la giustizia nel caso concreto. Del resto, come ricorda un antico brocardo, la giustizia deve saper tendere la mano a chi inciampa nelle proprie fragilità: «Fraus omnia corrumpit.» Il vantaggio ottenuto con l’inganno e la prepotenza ai danni di un soggetto debole non può prevalere sulle ragioni dell’equità. In un sistema giuridico che pone al centro la dignità della persona, nessuno deve temere di restare vincolato per sempre a una firma carpita nella sua fase più buia.
In conclusione, l’annullamento di un contratto per incapacità di intendere e volere è una procedura complessa ma fondamentale per assicurare giustizia ai soggetti più deboli. Le recenti pronunce – dalla Cassazione nel 2025 a vari tribunali di merito – mostrano una sensibilità crescente nel riconoscere queste tutele: i giudici scrutinano con rigore le prove mediche e indiziarie, disposti a dichiarare nullo un accordo quando emerge chiaramente che è frutto di un abuso della fiducia o di una manipolazione della volontà di chi non era pienamente capace. Per chiunque si trovi ad affrontare un caso simile, sapere che esiste una strada legale per ribaltare un esito iniquo è fonte di sollievo e speranza: la legge, infatti, non abbandona chi – per malattia, età o vulnerabilità – è più esposto ai raggiri, ma gli offre gli strumenti per ripristinare la legalità e l’equilibrio negoziale violato.
Redazione - Staff Studio Legale MP