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Un concorrente ottiene il punteggio massimo sull'offerta tecnica dichiarando l'impiego a tempo pieno di numerose figure specialistiche. Poi, in sede di verifica di anomalia, dai giustificativi emerge che quelle stesse figure verrebbero impiegate solo parzialmente. Può la stazione appaltante utilizzare quella discordanza per revocare o ridurre il punteggio già attribuito? La risposta del Consiglio di Stato è perentoria: no.
È questo il nucleo della questione che ruota attorno al soccorso istruttorio e offerta tecnica negli appalti, un'area in cui si concentrano oggi alcune delle controversie più frequenti e tecnicamente più delicate delle procedure di evidenza pubblica. La giurisprudenza degli ultimi mesi ha chiarito i confini del sistema con una precisione inedita, rendendo indispensabile una lettura aggiornata per chiunque partecipi a gare o le gestisca.
Quando la stazione appaltante è obbligata ad attivare il soccorso istruttorio?
L'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 ha strutturato il soccorso istruttorio in una pluralità di fattispecie, con regimi e presupposti distinti. Il comma 1 prevede il soccorso integrativo per la documentazione amministrativa mancante, con un termine perentorio da cinque a dieci giorni. Il comma 3 consente invece di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica o economica, con un regime più flessibile ma comunque rigorosamente limitato alla funzione chiarificativa.
La stazione appaltante non è libera di scegliere se attivarlo o meno in presenza di ambiguità non sostanziali. Non attivare il soccorso istruttorio in presenza di un'offerta ambigua ma intelligibile significa eludere la ratio dell'istituto e reintrodurre una forma di formalismo che il nuovo codice intende superare. Lo ha affermato con chiarezza il TAR Sicilia, Catania, Sez. II, con la sentenza del 27 marzo 2026, n. 968, in un caso in cui l'operatore economico era stato escluso perché la brochure tecnica allegata all'offerta riportava un formato di prodotto diverso da quello richiesto dal capitolato. Il TAR ha ritenuto illegittima l'esclusione basata su quella difformità formale senza previo soccorso istruttorio: l'offerta va valutata unitariamente, e una singola incongruenza documentale non prevale su un'offerta economica chiara e coerente; la brochure ha funzione meramente illustrativa e non incide sul contenuto sostanziale.
Il principio è quindi quello della graduazione della risposta: di fronte a un'ambiguità, il primo strumento è il chiarimento, non l'esclusione. Quando l'offerta presenta margini di ambiguità, il passaggio preliminare non può essere l'esclusione, ma deve essere la verifica della sua effettiva intelligibilità. Se, anche in presenza di elementi non perfettamente esplicitati, è possibile ricostruire il contenuto dell'offerta e la volontà dell'operatore economico, il soccorso istruttorio diventa lo strumento attraverso cui chiarire tali aspetti.
Cosa non si può sanare con il soccorso istruttorio nelle gare d'appalto?
Il perimetro del sanabile ha, però, confini rigidissimi sul versante dell'offerta. La finalità del chiarimento sui contenuti dell'offerta richiesto dalla stazione appaltante non è quella di integrare o sanare, ma esclusivamente di interpretare quanto già compiutamente formulato entro i termini di gara. Ogni elemento costitutivo dell'offerta tecnica e/o economica deve risultare presente, inequivoco e completo al momento della sua presentazione, essendo ogni successiva integrazione contraria ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il punto più sensibile, e più frainteso nella pratica, riguarda il rapporto tra verifica di anomalia e valutazione tecnica. Con sentenza n. 4225 del 26 maggio 2026, la Sez. V del Consiglio di Stato ha chiarito la netta separazione funzionale e cronologica tra due fasi chiave della gara: il procedimento di valutazione dell'offerta tecnica e il sub-procedimento di verifica dell'anomalia. Il Consiglio di Stato ribadisce che i chiarimenti e i giustificativi prodotti nella verifica di anomalia non possono modificare o integrare l'offerta tecnica già presentata; la verifica di anomalia serve esclusivamente ad accertare la sostenibilità dell'offerta, non a rielaborarne il contenuto o a rideterminare il punteggio attribuito.
Il caso concreto da cui scaturisce questa pronuncia è illuminante. In una gara per lavori autostradali, un concorrente indicava nell'offerta tecnica l'impiego a tempo pieno di un elevato numero di figure specialistiche, ottenendo il massimo punteggio qualitativo. Successivamente, in sede di verifica di anomalia, emergevano documenti dai quali si desumeva che tali figure sarebbero state impiegate solo parzialmente. La stazione appaltante tentava di far rettificare l'offerta tecnica riallineandola alle reali prestazioni descritte nei giustificativi. Il Consiglio di Stato ha annullato quell'operazione: il Consiglio di Stato ha escluso che i dati emersi in sede di anomalia possano giustificare una rivalutazione dell'offerta tecnica.
Il medesimo principio era stato applicato in modo altrettanto rigoroso dalla Sez. V, Sentenza 18 febbraio 2026, n. 1300 (Pres. Sabatino, Est. Palmieri). Nel caso in cui l'offerente non si sia limitato a fornire semplici chiarimenti a comprova di un requisito dichiarato e già documentato in sede di gara, ma abbia depositato nuovi documenti, si verifica un'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica. Il limite era stato applicato in senso restrittivo con riferimento a servizi di punta non dichiarati in sede di offerta.
Quanto al soccorso istruttorio correttivo, previsto dall'art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il suo perimetro è ancora più ristretto. Il soccorso istruttorio correttivo è ammesso solo per errori materiali, su iniziativa dell'operatore e prima dell'apertura delle offerte, senza alterare la proposta originaria. La fattispecie è ancorata alla presenza di plurimi elementi: la rettifica deve riguardare un errore materiale, non deve dare corso alla presentazione di una nuova offerta o comunque alla modifica sostanziale, e deve essere comunque assicurato l'anonimato.
Il rischio che gli operatori spesso sottovalutano è quello opposto: credere che la fase di anomalia possa fungere da "seconda chance" per correggere un'offerta tecnica che, alla luce dei costi reali, si rivela sovra-promettente. Questa logica è esattamente ciò che la giurisprudenza più recente ha sbarrato. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è stato diligente sin dall'origine, non chi cerca rimedi tardivi. L'offerta va costruita con rigore prima della presentazione, non aggiustata in corsa durante l'istruttoria di anomalia.
Il DGUE mancante porta all'esclusione automatica dalla gara?
Su questo aspetto la risposta è articolata e merita attenzione, perché smentisce un'applicazione meccanica dell'esclusione. Con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha affrontato un caso in cui la mandante di un RTI aveva omesso integralmente di allegare il DGUE nella busta telematica, pur avendo firmato congiuntamente la domanda di partecipazione. Il DGUE non è un requisito sostanziale né un elemento costitutivo della partecipazione, ma il veicolo dichiarativo attraverso cui l'operatore attesta il possesso dei requisiti. Da qui il passaggio centrale: l'assenza del "contenitore" non può automaticamente equivalere all'assenza del "contenuto", quando la domanda di partecipazione è stata regolarmente presentata e sottoscritta.
Il Consiglio di Stato ha distinto la domanda, che manifesta la volontà di partecipare, dal DGUE, che assolve una funzione dichiarativa e semplificativa, ritenendo possibile acquisire quest'ultimo mediante soccorso integrativo. La pronuncia deve essere confrontata con il precedente orientamento più restrittivo del TAR Campania n. 5075/2025, secondo cui la totale assenza del DGUE non poteva essere sanata. Il diverso esito rende necessario verificare, nel caso concreto, se sia presente una domanda validamente sottoscritta e se il concorrente sia già individuabile con certezza.
Per la stazione appaltante, la conseguenza pratica è rilevante: la verifica della documentazione amministrativa deve essere improntata a un criterio sostanziale, e l'esclusione automatica per omissioni documentali è compatibile solo quando la carenza incide su elementi essenziali e non sanabili.
Questa ricostruzione consente di isolare una tensione sistematica che la giurisprudenza recente affronta ma non risolve ancora in modo uniforme. Da un lato, il principio del risultato (art. 1, D.Lgs. 36/2023) e il favor partecipationis spingono verso un approccio sostanzialistico che evita l'esclusione per difetti meramente formali. Dall'altro, il principio di immodificabilità dell'offerta e la par condicio tra concorrenti impongono che nessun operatore possa migliorare la propria posizione competitiva attraverso integrazioni postume. Il punto di equilibrio non si trova per via di principi astratti, ma attraverso una valutazione caso per caso: la domanda decisiva è sempre se l'elemento mancante o ambiguo è ricostruibile dagli atti già presentati, o se la sua acquisizione tardiva altera la posizione del concorrente rispetto agli altri.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è solo norma ma è il sistema di regole che permette la convivenza in condizioni di equità. Nelle gare pubbliche questa equità si misura sulla coerenza del metodo: chi partecipa deve sapere in anticipo cosa può correggere, cosa deve aver già dichiarato, e dove il sistema non interviene in suo soccorso. La carta da giocare, sul soccorso istruttorio, si esaurisce molto prima di quanto molti operatori credano.
Redazione - Staff Studio Legale MP