Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Come evitare l'esclusione per DGUE e soccorso istruttorio - Studio Legale MP - Verona

Un'impresa partecipa a una gara pubblica, presenta l'offerta nei termini, ma dimentica di allegare il DGUE. Un'altra, priva di una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, risponde «No» alla domanda sul subappalto nel DGUE, convinta di poter chiarire la situazione in un secondo momento. La prima può essere recuperata. La seconda no. Questa differenza — apparentemente tecnica — ha conseguenze decisive sull'accesso al mercato delle commesse pubbliche e sulla sopravvivenza stessa di molte imprese nelle procedure competitive. La giurisprudenza amministrativa del 2026 lo ha ribadito con una serie di pronunce che meritano di essere lette insieme, come sistema.

L'art. 101 del Codice dei contratti: quattro tipologie, un solo confine invalicabile

L'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che la dottrina e la giurisprudenza definiscono rispettivamente: integrativo (comma 1, lett. a), sanante (comma 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3) e correttivo (comma 4). Il soccorso correttivo consente di sanare errori materiali, purché oggettivamente riconoscibili e correggibili senza alterare il contenuto sostanziale dell'offerta: nel caso concreto, è stata ritenuta legittima la rettifica del costo della manodopera, ricostruibile dai dati già presenti nell'offerta.

La norma segna una discontinuità profonda rispetto al previgente assetto del D.Lgs. n. 50/2016. L'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 rappresenta uno dei punti di maggiore discontinuità rispetto al previgente assetto: la norma consente alla stazione appaltante di richiedere l'integrazione della documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE, fissando un termine perentorio per la regolarizzazione, purché non venga alterato il contenuto dell'offerta tecnica o economica e sia rispettata la par condicio.

Il principio ispiratore del nuovo Codice è quello del risultato e della fiducia: dall'analisi della giurisprudenza emerge come la nuova disciplina del soccorso istruttorio si stia evolvendo in un'ottica sempre più antiformalistica, pur nel rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti. Deve essere consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione e all'esigenza di non trasformare la gara in una «corsa a ostacoli», che possano essere sanate le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

Il punto di rottura è preciso: il soccorso istruttorio non può trasfigurarsi in uno strumento per procurarsi post factum un requisito che non si possedeva al momento della presentazione dell'offerta. È qui che entra in gioco il principio di autoresponsabilità, che non è mera formula retorica ma presidio strutturale del sistema di concorrenza nelle gare pubbliche.

Il caso del DGUE omesso è tra quelli che hanno prodotto il contrasto giurisprudenziale più vivace. Il TAR Campania aveva in un primo momento escluso la possibilità di sanare la mancanza totale del DGUE, ritenendola assimilabile alla mancata presentazione della domanda. Il giudice di primo grado aveva condiviso questa tesi, ritenendo che la radicale omissione del DGUE costituisse una carenza non emendabile, assimilabile alla mancata presentazione della domanda di parte; tuttavia il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del soccorso istruttorio ed escludendo che l'omissione integrale del DGUE costituisse causa automatica di esclusione.

Con la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438, Pres. Caringella, il giudice d'appello ha operato una distinzione netta: ciò che conta non è la presenza o assenza del documento in sé, ma se la carenza incide su un elemento essenziale e non sanabile del rapporto concorrenziale. La pronuncia ha distinto la domanda, che manifesta la volontà di partecipare, dal DGUE, che assolve una funzione dichiarativa e semplificativa, ritenendo possibile acquisire quest'ultimo mediante soccorso integrativo. La pronuncia deve essere confrontata con il precedente orientamento più restrittivo del TAR Campania n. 5075/2025, secondo cui la totale assenza del DGUE non poteva essere sanata: il diverso esito rende necessario verificare, nel caso concreto, se sia presente una domanda validamente sottoscritta e se il concorrente sia già individuabile con certezza.

Per le stazioni appaltanti si conferma che la verifica della documentazione amministrativa deve essere improntata a un criterio sostanziale e che l'esclusione automatica per omissioni documentali è compatibile solo quando la carenza incide su elementi essenziali e non sanabili.

Il limite invalicabile: quando il soccorso istruttorio non può nulla

Se sul DGUE omesso la giurisprudenza ha aperto uno spiraglio, sul versante dei requisiti speciali il muro è e rimane invalicabile. La sentenza più recente e più significativa su questo punto è la Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4579, Pres. Caringella, che si occupa specificamente del rapporto tra soccorso istruttorio e subappalto necessario.

Il soccorso istruttorio è ammissibile soltanto in presenza di omissioni, incompletezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa e ai requisiti generali, ma non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di requisiti di ordine speciale o per incidere sulla struttura dell'offerta. In applicazione del principio di autoresponsabilità, l'operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara, sicché la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito di qualificazione, comporta l'esclusione.

Il ragionamento del Consiglio di Stato è rigoroso: nel caso esaminato, l'impresa aveva dichiarato nel DGUE di non volersi avvalere del subappalto e di non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, pur non possedendo la categoria scorporabile richiesta dalla lex specialis. Ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. n. 36 del 2023, il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare carenze formali o documentali e non può invece colmare la carenza di requisiti sostanziali: i giudici di Palazzo Spada hanno confermato che l'omissione della dichiarazione in sede di gara di ricorso al subappalto necessario non può essere considerata un errore formale, bensì una carenza strutturale dell'offerta.

La dichiarazione è un onere partecipativo autonomo e non sostituibile con dichiarazioni rese in altre sezioni della domanda riferite al subappalto facoltativo: la mancata dichiarazione integra un difetto del requisito speciale di partecipazione, non sanabile né tramite soccorso istruttorio né tramite interpretazione favorevole delle classifiche possedute.

Lo stesso principio è confermato, su un versante diverso ma speculare, dalla sentenza Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2026, n. 5729, che si occupa della garanzia provvisoria carente. La sentenza ribadisce che il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento per sanare, fuori termine, carenze sostanziali della garanzia provvisoria. Il principio di diritto affermato è che l'invito a produrre un supplemento di garanzia, quando ha un oggetto diverso e nuovo rispetto alla prima richiesta di soccorso istruttorio, costituisce un secondo e autonomo soccorso istruttorio, inammissibile perché lede la par condicio competitorum.

Vale qui richiamare il brocardo latino vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila, non chi attende che la propria negligenza venga sanata dall'intervento pubblico. Il principio di autoresponsabilità non è una punizione per un'imperfezione burocratica: è la condizione strutturale perché la concorrenza tra operatori sia genuina e verificabile ex ante, non ricostruita post hoc in sede di soccorso.

C'è però una tensione che la giurisprudenza non ha ancora del tutto risolto, e che merita una riflessione critica. Diversamente opinando, verrebbe surrettiziamente a introdursi una limitazione dell'efficacia sanante del soccorso istruttorio non prevista dal legislatore, con la conseguenza che si configurerebbe una causa di esclusione inedita contraria al principio di tassatività di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 36/2023. Questo argomento — usato a favore della sanabilità — funziona bene per le carenze formali, ma si inceppa quando la carenza attiene a un requisito che l'impresa non possiede materialmente: in quel caso, nessuna regola di tassatività può imporre alla stazione appaltante di contrattare con un soggetto strutturalmente non qualificato.

Il punto critico, spesso sottovalutato dagli operatori, è il seguente: la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio, ma non può farlo «non una, ma più volte», pena la violazione del principio di perentorietà del termine di regolarizzazione. La reiterazione del soccorso è illegittima tanto quanto il suo diniego ingiustificato: la stazione appaltante che reiteri la richiesta senza necessità espone l'atto a impugnazione da parte dei controinteressati.

Come ha osservato Norberto Bobbio nel suo lavoro sulla certezza del diritto, la regola produce fiducia sociale solo quando è applicata in modo prevedibile: nel sistema degli appalti pubblici, la prevedibilità del soccorso istruttorio — cioè sapere prima della presentazione dell'offerta cosa può essere sanato e cosa no — è la sola garanzia che rende la partecipazione razionale e non esposta all'arbitrio. Ogni dilatazione incontrollata dell'istituto produce, paradossalmente, incertezza anziché correggerla.

Da un punto di vista operativo, le imprese devono tenere presente una mappa del rischio articolata in tre zone. La prima è la zona verde: omissioni documentali amministrative che non attengono all'offerta tecnica o economica e per le quali il concorrente è comunque identificabile con certezza. Qui il soccorso istruttorio opera pienamente, anche nell'ipotesi estrema di DGUE totalmente mancante, come chiarito dalla sentenza n. 1438/2026. La seconda è la zona arancione: irregolarità documentali che toccano elementi rilevanti ma formalmente separati dall'offerta, come la garanzia provvisoria. Qui il soccorso è ammissibile una sola volta e nei soli limiti dell'oggetto della prima richiesta, come precisato dalla sentenza n. 5729/2026. Nel caso concreto, la prima richiesta riguardava esclusivamente la dimostrazione del possesso delle certificazioni: la seconda, relativa all'importo della garanzia, introduceva un tema nuovo mai oggetto del primo invito. Non rileva che la polizza integrativa avesse efficacia retroattiva dalla data della prima polizza: ciò che conta è il momento in cui il documento è stato validamente costituito, non la decorrenza della copertura. La terza è la zona rossa: carenze che attengono ai requisiti speciali di qualificazione e alla struttura dell'offerta. Come chiarito dalla sentenza n. 4579 del 5 giugno 2026, l'istituto di cui all'art. 101 del Codice dei contratti non serve a colmare l'assenza di un requisito di qualificazione. In questa zona non opera alcun soccorso, né integrativo né sanante.

La copertura delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, attraverso il subappalto necessario o gli altri strumenti ammessi, va impostata con cura al momento dell'offerta, perché ciò che non viene dichiarato in modo tempestivo e corretto difficilmente potrà essere recuperato dopo. L'autoresponsabilità nella compilazione del DGUE e nella scelta delle modalità di qualificazione resta il presidio più solido contro l'esclusione.

La distinzione tra le tre zone non è sempre netta nella pratica, e le stazioni appaltanti stesse non sempre la applicano correttamente. Un errore in senso eccessivamente restrittivo — escludere dove il soccorso sarebbe dovuto — espone la stazione appaltante al ricorso del concorrente estromesso. Un errore in senso eccessivamente permissivo — attivare il soccorso per carenze sostanziali — espone al ricorso dei controinteressati. La corretta lettura dell'art. 101 D.Lgs. n. 36/2023, alla luce della giurisprudenza più recente, è dunque un interesse comune a imprese e amministrazioni.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP