Come individuare i responsabili dei sinistri causa da fauna selvatica e ottenere il corretto risarcimento secondo le ultime pronunce della Cassazione.
Gli incidenti causa da animali selvatici rappresentano una questione delicata, soprattutto per la difficoltà di individuare i soggetti responsabili e ottenere un risarcimento. Fino a qualche anno fa, i danni causa dalla fauna selvatica erano considerati non indennizzabili in quanto tali animali erano ritenuti “res nullius”, cioè privati di proprietario. Tuttavia, una recente serie di pronunce della Corte di Cassazione ha chiarito con precisione le responsabilità coinvolte, attribuendo un ruolo centrale alla Regione.
Ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile, la responsabilità per i danni causati da animali è di natura oggettiva. Nel caso della fauna selvatica, la Cassazione (sentenze n. 8384/2020, 8385/2020, 12113/2020 e 13848/2020) ha precisato che il soggetto passivamente legittimato è la Regione, in quanto ente titolare della gestione del territorio e della tutela della fauna selvatica. Questa responsabilità si fonda sulla “colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedirli”.
La Regione mantiene la titolarità anche se delega alcune funzioni alle Provincia, sebbene non si escluda la responsabilità concorrente di più enti pubblici qualora si accerti un comportamento colposo da parte di ciascuno.
Per il danno, il primo passo è allegare e documentare il danno subito, dimostrando che questo è stato causato da un animale selvatico tutelato dalla legge (legge n. 157/1992). Non basta dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata o l'impatto tra veicolo e animale; è necessario provare che la condotta dell'animale è stata effettivamente la causa del sinistro.
Inoltre, l'art. 2054 cc impone al conducente del veicolo di dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare l'incidente, soprattutto in zona nota per la presenza di fauna selvatica segnalata.
Il danno deve quindi:
Un errore comune è considerare sufficiente la sola prova dell'impatto o della presenza dell'animale. Ciò non è conforme al criterio oggettivo di responsabilità, che richiede invece la prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno.
Altro errore frequente è trascurare il proprio onere di prova: il conducente deve dimostrare di aver adottato ogni accorgimento per evitare l'impatto. La mancata osservanza di questa onere può compromettere la possibilità di ottenere il risarcimento.
La normativa e la giurisprudenza hanno chiarito che la responsabilità per i sinistri da fauna selvatica grava principalmente sulla Regione, in quanto ente competente per la tutela e gestione della fauna. Tuttavia, ottenere il risarcimento richiede un'attenta documentazione e la dimostrazione rigorosa del nesso causale tra comportamento animale e danno, nonché della diligenza del conducente.
In definitiva, non è un percorso semplice e richiede competenze specifiche per affrontare correttamente le richieste risarcitorie e tutelare i diritti del danneggiato.
Il nostro studio legale è specializzato nella gestione dei sinistri da fauna selvatica e offre assistenza completa ai danneggiati:
Supporto nella fase giudiziale, con una costante attenzione alla tutela dei tuoi interessi e con un approccio pragmatico e orientato al risultato.
Non lasciare che la complessità normativa e procedurale ostacoli il tuo diritto a un giusto risarcimento: contattaci per una consulenza personalizzata.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.