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Un cantiere chiuso, i SAL già firmati, il certificato di regolare esecuzione approvato. L'impresa non ha mai presentato una domanda formale di adeguamento. La stazione appaltante considera la questione archiviata. Poi arriva il ricorso — e il Consiglio di Stato dà torto alla PA.
Questo è, in sintesi, lo scenario che ha dato origine alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 1° luglio 2026, n. 5244, relativa a un appalto per il ripristino funzionale di tratti del reticolo idrico minore e la predisposizione di reti paramassi. La pronuncia chiarisce che la stazione appaltante deve applicare d'ufficio la revisione prezzi straordinaria prevista dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) e che l'impresa esecutrice non deve presentare una specifica istanza per avviare il procedimento e ottenere l'adeguamento.
Per chi gestisce contratti di appalto in fase esecutiva — RUP, direttori lavori, uffici tecnici comunali, imprese esecutrici — la pronuncia ridisegna le responsabilità operative in modo netto. La revisione prezzi appalti pubblici d'ufficio cessa di essere una formula di stile e diventa un preciso programma di azione.
L'impresa deve chiedere la revisione prezzi o spetta automaticamente?
La risposta del Consiglio di Stato è inequivoca. Il meccanismo è automatico, obbligatorio e fondato direttamente sulla legge. La PA non può quindi giustificare il mancato riconoscimento delle maggiori somme sostenendo che l'impresa non abbia presentato tempestivamente una specifica domanda.
Il ragionamento giuridico che sorregge questa conclusione merita attenzione. Avviata la procedura, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione della disposizione. Detta attività fa parte dell'ordinaria attività istruttoria che la parte pubblica svolge ordinariamente e professionalmente per dare attuazione alla legge, senza che da tale circostanza si possa muovere per onerare il privato di sollecitarne il compimento.
C'è di più. Il Consiglio di Stato puntualizza che la disciplina dell'istituto non fa cenno a un onere propulsivo del privato, mentre il legislatore, quando ha ritenuto necessaria l'istanza, lo ha previsto espressamente — come in relazione alle variazioni dei prezzi in aumento di cui all'art. 21-septies del D.L. 73/2021, con specifico riferimento al comma 4. In nessun caso il termine per il pagamento decorre dall'istanza del privato.
Il principio è quindi ricavato in positivo dalla norma e in negativo dal confronto sistematico con altre disposizioni: dove il legislatore vuole l'istanza, la dice; dove non la dice, non serve.
Va citata a questo proposito la massima latina ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: dove la legge ha voluto qualcosa, lo ha detto; dove non ha voluto, ha taciuto. Il silenzio dell'art. 26 D.L. 50/2022 sull'istanza del privato non è lacuna casuale, ma scelta deliberata del legislatore emergenziale, che ha inteso costruire un obbligo diretto e incondizionato in capo alla PA.
Come funziona l'adeguamento SAL con i nuovi prezzari dal 2026?
Il meccanismo è automatico, obbligatorio e deriva direttamente dalla legge, imponendo alla PA di aggiornare il SAL con i nuovi prezzari o, se necessario, emettere un certificato di pagamento straordinario. Spetta inoltre alla stazione appaltante curare tutti gli adempimenti per accedere al Fondo di compensazione.
In concreto si identificano tre obblighi distinti e scaglionati:
Il primo è l'aggiornamento del SAL con i prezzari regionali vigenti. Dal 1° gennaio 2026, per gli appalti stipulati prima del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e con offerte presentate anteriormente al 30 giugno 2023, gli stati di avanzamento lavori devono essere emessi applicando i prezzari regionali aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali. L'art. 26, comma 1, D.L. 50/2022 prescrive che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite è adottato "anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali", applicando i prezzari aggiornati.
Il secondo obbligo è l'emissione di un certificato di pagamento straordinario, qualora i SAL non siano stati ancora emessi o siano stati emessi senza applicare i prezzari corretti. Questo certificato straordinario non sostituisce la contabilità ordinaria ma si affianca ad essa per colmare il delta di adeguamento non ancora corrisposto.
Il terzo obbligo è l'attivazione delle procedure per accedere al Fondo di compensazione istituito dal D.L. 50/2022. Si tratta di un adempimento amministrativo interno alla PA — istruttoria, richiesta di accesso al fondo, verifica documentale — che non richiede la collaborazione dell'appaltatore per essere avviato. Nel caso concreto esaminato dalla sentenza, è stata ritenuta sufficiente la richiesta presentata dall'impresa poche ore dopo la sottoscrizione della contabilità finale, pur in assenza di una formale riserva sul certificato di regolare esecuzione. Un segnale ulteriore di come il Consiglio di Stato voglia scongiurare interpretazioni formalistiche a danno dell'impresa.
Cosa succede se la stazione appaltante non applica la revisione prezzi?
Le conseguenze del mancato adempimento si dispiegano su tre piani. Sul piano sostanziale, la PA che omette l'adeguamento rimane esposta all'azione dell'appaltatore per il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi. Sul piano processuale, l'art. 26 del D.L. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato a precisi parametri normativi (i prezzari regionali aggiornati), che erode ogni margine di discrezionalità in capo alla PA. Non essendo ravvisabile l'esercizio di un potere autoritativo, la posizione giuridica vantata dall'operatore economico ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, sottraendo la vertenza alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ciò significa che l'impresa potrà adire il giudice ordinario — Tribunale civile — con azione di adempimento contrattuale, senza i vincoli decadenziali tipici del processo amministrativo.
Sul piano della responsabilità erariale, il RUP che omette sistematicamente di applicare l'adeguamento, lasciando maturare passività non riconosciute, espone l'ente a un danno erariale invertito: la PA dovrà corrispondere all'impresa somme maggiorate di interessi che avrebbe potuto ottenere copertura dal Fondo di compensazione se si fosse attivata tempestivamente. Un rischio che le Corti dei Conti regionali stanno già iniziando a esaminare in sede di controllo.
Il nodo del FOI: tetto massimo, non automatismo
La sentenza n. 5244/2026 va letta in coordinato con una pronuncia parallela e parzialmente distonica: con la sentenza n. 2638 del 31 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione III, interviene sul tema della revisione prezzi nei contratti pubblici, chiarendone finalità, limiti applicativi e criteri di calcolo.
I giudici ribadiscono che l'istituto della revisione prezzi ha la funzione di evitare squilibri economici eccessivi nei contratti di durata, tutelando sia l'interesse pubblico alla continuità del servizio sia quello dell'impresa alla sostenibilità economica dell'appalto. Tuttavia, essa non è finalizzata ad azzerare il rischio d'impresa, che resta connaturato ai contratti di durata e comprende anche le normali oscillazioni dei prezzi di mercato.
Il punto cruciale: l'indice FOI costituisce un tetto massimo di riferimento e non opera automaticamente, lasciando alla PA un margine di valutazione. Nella disciplina di diritto positivo dell'istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione dell'alea contrattuale.
La lettura combinata delle due pronunce disegna quindi un sistema articolato: per gli appalti di lavori soggetti all'art. 26 D.L. 50/2022, l'adeguamento è automatico, integrale e attivabile d'ufficio dalla PA; per gli appalti di servizi e forniture disciplinati dall'istituto ordinario della revisione prezzi, il FOI è solo un tetto massimo, la PA conserva margini istruttori, e il rischio d'impresa non viene eliminato.
La distinzione non è accademica. Un'impresa esecutrice di lavori pubblici affidata ante-2023 può invocare il meccanismo della Sez. V; un prestatore di servizi pubblici di lunga durata si muove invece nel perimetro più incerto della Sez. III. Confondere i due regimi — come accade spesso nei contenziosi — porta a strategie difensive errate e a domande processuali infondate.
Come osservava Rudolf von Jhering, il diritto non è una formula ma una lotta: la posta in gioco non è mai solo economica, ma riguarda l'equilibrio delle relazioni tra privato e potere pubblico. La sentenza n. 5244/2026 è, in questo senso, un tassello di un'evoluzione più ampia: il Consiglio di Stato che limita la discrezionalità della PA nella fase esecutiva del contratto, ribaltando la logica per cui l'impresa debba continuamente sollecitare ciò che la legge già garantisce.
Per gli operatori del settore — imprese, RUP, stazioni appaltanti — il messaggio operativo è preciso. Verificare subito lo stato di tutti i contratti di appalto lavori stipulati prima del 1° luglio 2023 con offerte ante 30 giugno 2023 e ancora in esecuzione o da liquidare. Per ognuno di essi, la revisione straordinaria ex art. 26 D.L. 50/2022 non è un'opzione: è un obbligo che la legge pone in capo alla PA, e che il giudice amministrativo ha ora definitivamente chiarito si attiva ex lege, senza aspettare che qualcuno bussi alla porta.
Redazione - Staff Studio Legale MP