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«Omnia vincit amor», scriveva Virgilio nelle Bucoliche, ma il diritto sa bene che non sempre è così. Quando il vincolo affettivo tra partner di un'unione civile si incrina fino al punto di rottura, l'ordinamento offre strumenti precisi per sciogliere il legame formalmente costituito. Farlo nel modo corretto, scegliendo la procedura più adatta alla situazione concreta, può fare la differenza tra una gestione ordinata della crisi e un contenzioso prolungato con conseguenze economiche rilevanti.
Il quadro normativo e le tre strade percorribili
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la Legge 20 maggio 2016 n. 76, una riforma che ha riconosciuto diritti e doveri analoghi a quelli previsti per il matrimonio. Una delle caratteristiche strutturali che differenzia lo scioglimento dell'unione civile dal divorzio matrimoniale è l'assenza della fase di separazione: a differenza delle coppie sposate, le parti dell'unione civile possono chiedere direttamente lo scioglimento dell'unione, senza che debbano precedentemente chiedere la separazione. Questo profilo semplifica notevolmente la procedura sotto il profilo dei tempi complessivi, ma non elimina le complessità di ordine economico e patrimoniale che accompagnano ogni fine di convivenza istituzionalizzata.
Il percorso prende sempre avvio da un medesimo atto: la dichiarazione di volontà di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei partner. La dichiarazione può essere resa congiuntamente da entrambi i partner oppure unilateralmente da uno solo. Da quel momento decorrono i tre mesi previsti dalla legge come periodo minimo di riflessione. Solo dopo la scadenza di questo termine è possibile presentare la domanda di scioglimento.
Passato lo spatium deliberandi, si aprono tre percorsi distinti. Il primo è la procedura semplificata davanti all'ufficiale di stato civile, percorribile solo in assenza di figli minori, di trasferimenti patrimoniali e di ogni contestazione sulle condizioni economiche. Il secondo è la negoziazione assistita: procedura consensuale che consente ai partner di definire le condizioni economiche dello scioglimento — assegno, divisione dei beni, regolamentazione della casa comune — con l'assistenza dei rispettivi avvocati, senza passare direttamente dal Tribunale. L'accordo raggiunto viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo di legalità e successivamente all'ufficiale di stato civile per la registrazione. È una strada più rapida e flessibile rispetto al giudizio ordinario, adatta quando c'è accordo di massima tra le parti ma si vuole regolare in modo preciso ogni aspetto della cessazione del vincolo. Il terzo percorso è quello giudiziale, che resta necessario ogni volta che i partner non raggiungono un accordo o uno di essi si oppone alle condizioni richieste dall'altro.
Un profilo processuale spesso trascurato riguarda la necessità della fase amministrativa come condizione di procedibilità. La dichiarazione di voler sciogliere l'unione non costituisce condizione di procedibilità della domanda di scioglimento, che potrà essere pronunciata anche in assenza della fase amministrativa. In tal caso è necessario che l'attore abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo al partner, abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e che, tra la fase presidenziale e il momento in cui viene emesso il provvedimento definitivo, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi. In tal caso l'omissione della fase amministrativa non pregiudica la valutazione del merito della domanda. Per lo scioglimento giudiziale si applicano, per rinvio dell'art. 1, comma 25, della L. n. 76/2016, le disposizioni della L. n. 898/1970 e le norme del Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile, introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022).
L'assegno post-scioglimento e i nuovi criteri probatori della Cassazione
Il versante economico è quello che genera il maggior numero di controversie. Poiché l'unione civile non prevede la fase della separazione, non trova applicazione l'assegno di mantenimento tipico della fase separativa nel matrimonio. Il tema decisivo è dunque l'assegno post-scioglimento, che la giurisprudenza ha progressivamente equiparato all'assegno divorzile.
La svolta sistematica era già stata tracciata dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025: la Corte ha confermato che i criteri previsti per l'assegno divorzile nel matrimonio si applicano integralmente allo scioglimento dell'unione civile, valutando lo squilibrio economico tra i partner, il contributo dato da ciascuno alla vita comune e le scelte fatte durante l'unione. Un principio, quello dell'equiparazione, che la Suprema Corte aveva già inteso come espressione di una più ampia lettura sistematica: l'arresto delle Sezioni Unite del 2018 aveva evidenziato come «alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo», pluralità tra i quali rientra pacificamente anche quello delle unioni civili.
Nel solco di questo indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente affinato il sistema probatorio richiesto per ottenere l'assegno. Con l'ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ha affrontato con particolare nettezza il tema dell'onere della prova dei sacrifici professionali posti a fondamento della funzione perequativo-compensativa dell'assegno: l'ordinanza n. 300/2026 aggiunge un ulteriore tassello interpretativo, spostando l'attenzione in modo sempre più deciso dal risultato economico finale alle cause che lo hanno determinato. Per la prassi giudiziaria e per l'attività difensiva, la conseguenza è evidente: chi chiede l'assegno divorzile in chiave perequativo-compensativa dovrà dimostrare in modo puntuale e documentato i sacrifici professionali compiuti e il loro effettivo riflesso sull'assetto economico della coppia. In mancanza di tale prova, la disparità patrimoniale, per quanto marcata, non è più sufficiente. Il principio, elaborato in materia di divorzio matrimoniale, si riverbera integralmente sullo scioglimento delle unioni civili per effetto del meccanismo di rinvio normativo operato dalla Legge Cirinnà.
Sul piano del metodo di accertamento, è poi fondamentale la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 1870 del 27 gennaio 2026, che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Bologna la quale aveva negato l'assegno ad un'ex coniuge senza prima aver compiuto il passaggio logico-giuridico imprescindibile: la Corte d'Appello non si era espressa sulla sussistenza o meno della precondizione costituita dalla sperequazione patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi e, in conseguenza, il ragionamento decisorio risultava viziato perché non aveva valutato le cause della stessa e non aveva preso in esame tutti gli indici rivelatori dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno nelle sue diverse funzioni. La Corte d'Appello aveva saltato il primo e indispensabile passaggio, ovvero la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali per verificare l'esistenza di uno squilibrio. Senza questa premessa, l'analisi sulla funzione assistenziale e perequativa risulta logicamente e giuridicamente viziata. Il principio si applica in modo speculare allo scioglimento delle unioni civili: il giudice — o le parti in sede negoziale — devono compiere uno scrutinio bifasico, accertando prima se lo squilibrio esiste, poi se esso derivi causalmente dalle scelte condivise durante la vita comune.
Sempre nel filone delle conseguenze economiche, merita attenzione anche la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026: la pronuncia interviene con un chiarimento puntuale sul presupposto dell'assegno: il diritto non può essere riconosciuto senza una prova concreta del nesso tra le scelte condivise durante il matrimonio e l'attuale squilibrio economico tra gli ex coniugi. Quando una decisione successiva accerta che tali presupposti mancavano sin dall'inizio, le somme già percepite devono essere restituite, secondo la regola generale dell'indebito oggettivo. Il principio — declinato nel contesto del divorzio — costituisce monito preciso anche per chi si trova a definire le condizioni dello scioglimento di un'unione civile: riconoscere o accettare un assegno privo dei presupposti di legge può esporre il beneficiario a future azioni restitutorie.
Accanto all'assegno, occorre richiamare il regime dell'estinzione: l'assegno si riduce o si revoca se cambia la situazione economica in modo stabile, e si estingue se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio. Questo profilo, che riflette il principio di autoresponsabilità ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, deve essere tenuto presente già nella fase di negoziazione delle condizioni di scioglimento.
Come scriveva Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi: «Quando le passioni fanno molto rumore, la ragione s'ammutolisce». Proprio per questa ragione, la presenza di un legale esperto in diritto di famiglia e delle persone fin dalle prime battute della crisi è determinante: non soltanto per individuare la procedura più efficiente, ma anche per valutare correttamente le prospettive economiche di medio periodo, evitare accordi squilibrati o lesivi degli interessi del proprio assistito, e impostare correttamente il quadro probatorio quando l'assegno post-scioglimento sia davvero dovuto.
Redazione - Staff Studio Legale MP