Nei rapporti societari, specie nelle società di persone, la fiducia reciproca tra i soci è fondamentale. Un conflitto grave e permanente può minare irrimediabilmente questa fiducia fino a compromettere la realizzazione dell’oggetto sociale. Il codice civile non menziona espressamente il dissidio insanabile tra cause di scioglimento della Snc; tuttavia, la giurisprudenza vi riconduce l’ipotesi in cui la lite tra soci sia tanto profonda da rendere impossibile il conseguimento dello scopo sociale, rientrando così nella causa generale della “sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale” (art. 2272, co.1, n.2 c.c.).
Nel prosieguo, esamineremo dapprima l’ambito applicativo di tale causa di scioglimento nelle Snc con compagine pluripersonale (più di due soci), confrontando l’orientamento maggioritario, restrittivo, con quello minoritario. A seguire, analizzeremo la figura del curatore speciale nominato in corso di causa, con i limiti dei suoi poteri e il suo impatto sulla rappresentanza della società nei giudizi tra soci, distinguendolo dalla nomina di organi nell’ambito della volontaria giurisdizione (es. nomina giudiziale di liquidatore ex artt. 2275 e 2309 c.c.).
Art. 2272 c.c. e conflitto tra soci: L’art. 2272, co.1, n.2 c.c. prevede lo scioglimento della società di persone per “sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale”. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche un dissidio insanabile tra i soci possa integrare tale impossibilità, ma solo a precise condizioni. Non basta una conflittualità generica o temporanea: occorre un conflitto irreversibile che provochi una paralisi insormontabile dell’attività sociale, impedendo in modo oggettivo, assoluto e definitivo il perseguimento del comune scopo d’impresa. In altri termini, il dissidio deve tradursi in un blocco decisionale totale: “un ostacolo insormontabile al funzionamento della società”. Solo in tal caso il contrasto tra soci assurge a causa legale di scioglimento ex art. 2272 c.c..
Campo di applicazione nelle Snc con più soci: La questione dibattuta è se il dissidio insanabile possa rilevare anche nelle Snc con più di due soci. L’orientamento prevalente restringe l’operatività di questa causa ai casi in cui la struttura sociale non offra vie d’uscita al conflitto – tipicamente le società composte da due soli soci in disaccordo. Quando invece la Snc ha una pluralità di membri, la presenza di un terzo socio (o di più soci) può consentire la formazione di una maggioranza e quindi superare il contrasto, evitando la paralisi gestionale. In tali circostanze, secondo la giurisprudenza dominante, non si configura la “impossibilità di conseguire l’oggetto sociale” richiesta dalla norma, perché l’impasse decisionale non è insuperabile. Emblematica è l’ordinanza del Tribunale di Milano del 21 febbraio 2025 (R.G. 3432/2021), in cui un socio chiedeva lo scioglimento giudiziale di una Snc familiare composta da tre soci (due fratelli e il padre) a causa dei continui litigi con il fratello. Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando che la presenza del padre (seppur titolare solo del 5% delle quote) era in grado di orientare le scelte gestionali in caso di disaccordo tra i due figli, formando una maggioranza e scongiurando la paralisi. Richiamando un principio consolidato dalla Corte di Cassazione e da precedenti di merito, il giudice milanese ha ribadito che la causa di scioglimento per dissidio insanabile “riguarda le società composte da due soli soci”. In presenza di un terzo socio arbitro, non ricorre quell’ostacolo insormontabile al funzionamento sociale richiesto dall’art. 2272 c.c. per dichiarare lo scioglimento.
Rimedi alternativi al conflitto: Va sottolineato che la giurisprudenza e la dottrina enfatizzano il carattere residuale ed estremo dello scioglimento per litigiosità tra soci. I giudici tendono a privilegiare soluzioni conservativa del vincolo sociale, ricorrendo allo scioglimento solo come ultima ratio quando ogni altro rimedio risulti inefficace. Ad esempio, se il dissidio è causato dal comportamento gravemente inadempiente di un socio, sono favoriti rimedi alternativi quali l’esclusione del socio responsabile (art. 2286 c.c.) o il recesso per giusta causa dell’altro socio (art. 2285 c.c.), che consentono di eliminare il conflitto senza dissolvere la società. La Cassazione ha chiarito che in una Snc con due soci, un dissidio riconducibile alle gravi inadempienze di uno “non può costituire causa di scioglimento [...] essendo eliminabile mediante il ricorso all’esclusione del socio gravemente inadempiente o al recesso del socio adempiente”. In altri termini, se il conflitto è “eliminabile” attraverso tali strumenti, difetta quel carattere di impossibilità assoluta e definitiva richiesto per dichiarare lo scioglimento. La domanda giudiziale di scioglimento, quindi, ha natura sussidiaria e presuppone che nessun’altra soluzione interna sia praticabile.
Orientamento minoritario (società pluripersonali): Un orientamento minoritario, pur concordando sui principi generali sopra esposti, ammette che in casi eccezionali anche una Snc con più di due soci possa essere sciolta giudizialmente per dissidio insanabile. Ciò può avvenire, ad esempio, quando la compagine sociale si polarizza in due blocchi contrapposti di pari forza, tali da rendere comunque ingovernabile la società. Si pensi a una Snc con quattro soci suddivisi in due gruppi paritetici 50/50, oppure a tre soci con quote e diritti di voto strutturati in modo da richiedere l’unanimità o maggioranze qualificate non raggiungibili per via del conflitto. In simili ipotesi, il risultato pratico è un deadlock decisionale analogo a quello della società composta da due soci, perché nessun schieramento è in grado di prevalere né di gestire l’impresa. La giurisprudenza “minoritaria” ritiene che, comprovata in giudizio una situazione del genere, il dissidio insanabile tra soci possa configurare una giusta causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. anche in società pluripersonali. È bene evidenziare che si tratta di uno spiraglio applicativo molto ristretto: fuori da queste peculiari circostanze (es. società paritetica strutturalmente in stallo), la presenza di più di due soci tende a escludere a priori la causa dissolutiva da dissidio, proprio perché esiste la possibilità di formare una maggioranza o comunque di evitare una paralisi totale. In definitiva, il criterio dirimente è la sussistenza o meno di un “stallo decisionale definitivo”. Se il conflitto interno, per quanto aspro, non impedisce all’organo gestorio o assembleare di operare (magari grazie al voto determinante di un terzo socio o di un gruppo di soci), lo scioglimento giudiziale non sarà pronunciato. Al contrario, se il funzionamento della società risulta stabilmente paralizzato – ossia se nessuna delibera essenziale può essere assunta e l’impresa si trova in un’impasse irreversibile – allora il tribunale potrà dichiarare lo scioglimento anche in presenza di una pluralità di soci, trattandosi dell’unica via per uscire dalla stasi patologica.
Sentenze recenti 2025-2026: Per contestualizzare questi principi, facciamo riferimento a tre pronunce italiane recenti:
Tribunale di Milano, sez. XV Civile – Impresa B, ordinanza 21 febbraio 2025 (R.G. 3432/2021) – Giudice monocratico G. Pascale. La vicenda (già anticipata) riguardava una Snc di famiglia con tre soci e dissidi tra due di essi. Il Tribunale ha negato lo scioglimento, affermando che il dissidio insanabile è causa di scioglimento solo quando crea un ostacolo insormontabile tipico delle società con due soli soci, mentre nel caso di specie la presenza del terzo socio con potere di orientamento escludeva la paralisi. Questa decisione si pone in linea con l’indirizzo prevalente, ribadendo il carattere residuale e oggettivo della causa di scioglimento per conflitto insanabile.
Tribunale di Ancona, sez. specializzata in materia d’impresa, decreto 20 gennaio 2026 – Pronuncia collegiale (Pres. G. Pompetti). In questa sede, il Tribunale ha delineato i presupposti delle cause di scioglimento delle società, distinguendo fra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea nelle società di capitali e l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale nelle società di persone. Pur trattando principalmente di una S.r.l. in stallo assembleare, la pronuncia richiama principi generali utili anche per le Snc: sottolinea che lo scioglimento richiede una paralisi stabile e irreversibile degli organi sociali sulle decisioni essenziali, non ovviabile tramite iniziative dei soci. Viene inoltre ribadito che “mere situazioni temporanee di difficoltà” o squilibri economici non integrano la causa dissolutiva, mancando quel carattere di irreversibilità assoluta richiesto dalla norma. Questa sentenza, pur non riguardando direttamente un dissidio tra soci di Snc, conferma il rigore con cui i giudici valutano l’effettiva impossibilità funzionale della società prima di dichiararne lo scioglimento.
Tribunale di Padova, decreto presidenziale 14 maggio 2025 (Vol. Giurisdizione) – Sebbene non attinente a una declaratoria di scioglimento contestata, questa pronuncia in sede di volontaria giurisdizione è significativa per comprendere i rimedi post-scioglimento. In un caso di Snc paritetica con due soci, scioltasi per altra causa (ad es. decorso del termine sociale), il Presidente del Tribunale ha dovuto nominare un liquidatore giudiziale a causa dell’insorgere di un dissidio sulla gestione della liquidazione. Lo statuto prevedeva che, in caso di scioglimento, i due soci amministratori assumessero congiuntamente l’ufficio di liquidatori; tuttavia i soci non hanno trovato accordo sul da farsi. Il Presidente – accertato “incidentalmente” lo stato di scioglimento già verificatosi – ha deciso di derogare alla previsione statutaria, nominando un liquidatore terzo ed indipendente. Questo provvedimento, sebbene emesso in volontaria giurisdizione e non in esito a un giudizio contenzioso, illustra un approccio pragmatico: il dissidio tra soci nella fase liquidatoria ha giustificato l’intervento dell’autorità giudiziaria per garantire lo svolgimento imparziale della liquidazione, prevalendo sull’autonomia privata che avrebbe voluto i soci stessi come liquidatori. La vicenda padovana conferma che, quando il conflitto paralizza le decisioni societarie essenziali (qui, la nomina e l’azione dei liquidatori), l’ordinamento prevede meccanismi suppletivi: in questo caso la nomina giudiziale ex art. 2275 c.c. da parte del Presidente del Tribunale.
Queste tre pronunce evidenziano da un lato la ritrosia dei Tribunali nel dichiarare lo scioglimento per dissidio insanabile se non in situazioni davvero estreme, e dall’altro la disponibilità dei giudici ad intervenire con misure mirate (nomina di organi terzi) per superare le impasse societarie, soprattutto in contesti non strettamente contenziosi. In sintesi, “l’ipotesi di scioglimento per dissidio si adatta principalmente alle società composte da due soli soci”, mentre “la presenza di più di due soci non esclude aprioristicamente” tale soluzione ma richiede la prova stringente di uno stallo decisionale effettivo, assoluto e definitivo. Fuori da questi casi limite, la conflittualità tra soci – per quanto accesa – non legittima lo scioglimento giudiziale della Snc.
Quando due o più soci di una Snc sono coinvolti in una lite giudiziaria tra loro (ad esempio un socio che cita in giudizio l’altro per ottenere lo scioglimento della società, oppure per responsabilità nella gestione, rendiconto, esclusione, ecc.), sorge un delicato problema di rappresentanza processuale della società stessa. Nelle società di persone, infatti, la rappresentanza in giudizio spetta generalmente ai soci amministratori (artt. 2266, 2298 c.c.). Ma se gli amministratori sono in conflitto tra loro – o addirittura uno sta trascinando in giudizio la società amministrata dall’altro – vi è un evidente conflitto di interessi che impedisce al rappresentante legale di tutelare imparzialmente la società in quella controversia. Per evitare che la società rimanga priva di voce nel processo, o che sia rappresentata da una parte in causa priva di neutralità, l’ordinamento prevede la figura del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Nomina ex art. 78 c.p.c.: L’art. 78 del codice di procedura civile consente al giudice di nominare un curatore speciale quando vi è conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, o quando manca la rappresentanza. Nel caso di liti tra soci, i tribunali fanno ampio uso di questa norma per garantire alla società una rappresentanza neutra ed efficace. Il curatore speciale è tipicamente un avvocato o altro professionista nominato dal giudice con il compito di rappresentare e difendere la società limitatamente a quello specifico giudizio. La nomina può avvenire d’ufficio dal giudice istruttore, oppure su istanza di parte o del P.M., non appena emerge in causa il conflitto (ad es. nel giudizio di scioglimento ex art. 2272 c.c. promosso da un socio contro l’altro e contro la società stessa). Il curatore speciale diviene il legale rappresentante processuale della società per quella lite, sostituendosi agli amministratori in tutte le attività processuali (costituzione in giudizio, nomina dei difensori, compimento di atti nell’interesse della società, ecc.).
Limiti dei poteri del curatore speciale: È fondamentale evidenziare che il curatore speciale non coincide con un liquidatore o un amministratore giudiziario della società – la sua funzione è mirata e circoscritta all’ambito processuale. In sostanza, egli è un “gestore della lite” per conto della società, non un gestore dell’azienda. I suoi poteri si limitano a quelli necessari per stare in giudizio nell’interesse sociale: ad esempio può deliberare di costituirsi o resistere in giudizio, transigere la controversia se autorizzato, impugnare sentenze, proporre mezzi di prova, ecc. Non ha invece poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria sull’impresa sociale, né può compiere atti che esulino dalla strategia difensiva nel processo. Come indicato da una pronuncia, il curatore speciale non è un rimedio per superare le difficoltà gestionali dell’azienda: se il conflitto è tale da paralizzare la società, la nomina di un curatore per compiere singoli atti non basta a risolverlo. In altri termini, il curatore speciale non può sostituirsi ai soci nella gestione corrente né può sbloccare una governance impantanata: il suo compito è garantire che la società sia rappresentata in giudizio, e non rimanga vittima procedurale del conflitto interno. Ciò detto, nell’ambito processuale i suoi poteri sono pieni quanto a rappresentanza tecnica: una volta nominato, solo il curatore speciale può validamente rappresentare la società in quel processo, con esclusione degli amministratori in carica (la cui legittimazione processuale resta sospesa limitatamente a quella causa). Gli atti compiuti dal rappresentante in conflitto dopo la nomina del curatore sono nulli o inefficaci. In pratica, il curatore speciale diviene l’unico referente per gli avvocati che difendono la società e per il giudice, assicurando una tutela imparziale degli interessi sociali.
Differenza rispetto alla nomina in sede di volontaria giurisdizione: La figura del curatore speciale in pendenza di lite va tenuta distinta dalle figure affini che si incontrano fuori dal contenzioso (volontaria giurisdizione). Ad esempio, come visto, in caso di scioglimento già avvenuto e disaccordo tra soci sulla liquidazione, il Presidente del Tribunale può nominare un liquidatore giudiziale ex art. 2275 c.c.. Tale provvedimento – emesso in camera di consiglio, quindi in volontaria giurisdizione – ha lo scopo di gestire la fase di liquidazione e i poteri del liquidatore sono di natura gestoria (realizza l’attivo, paga i debiti, ripartisce il residuo). Analogamente, nell’ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione, il tribunale può nominare, su istanza di soci o interessati, un amministratore provvisorio o un custode giudiziario dell’azienda sociale, ad esempio in applicazione analogica degli artt. 2308-2309 c.c. o di altre norme, allorché vi sia necessità di amministrare la società in via temporanea durante una crisi (si pensi al caso di gravi irregolarità gestionali in una Snc, dove potrebbe applicarsi in via estensiva un rimedio similare a quello dell’art. 2409 c.c. per le spa/srl). In queste ipotesi, però, il soggetto nominato – ad es. un liquidatore o amministratore giudiziario – ha poteri sostanziali sulla gestione sociale (limitati all’ambito della liquidazione o all’oggetto del provvedimento): interviene cioè nella vita societaria, sia pure per finalità liquidatorie o conservative. Il curatore speciale ex art. 78 c.p.c., invece, non interviene nella gestione: opera su un piano diverso, esclusivamente processuale. La sua nomina avviene in un procedimento contenzioso già pendente (dunque non è “volontaria giurisdizione” in senso proprio, bensì un atto interno al giudizio) e serve un fine diverso: risolvere il problema della rappresentanza della società nel processo, senza toccare l’assetto organizzativo interno dell’ente. In altre parole, mentre il liquidatore giudiziale o l’eventuale amministratore provvisorio agiscono sulla società (alienano beni, amministrano patrimonio, ecc.), il curatore speciale agisce per la società in tribunale.
Un altro punto distintivo è la modalità di nomina: il curatore speciale processuale viene nominato con ordinanza dal giudice istruttore o dal tribunale nell’ambito della causa, spesso contestualmente all’autorizzazione alla citazione della società o alla costituzione della stessa. Non serve un procedimento autonomo e la nomina produce effetti solo in quel giudizio. Viceversa, la nomina di un liquidatore o amministratore giudiziale in sede di volontaria giurisdizione avviene con decreto del tribunale (o del presidente) in un procedimento separato, di norma inaudita altera parte (o comunque senza contraddittorio pieno), e i relativi effetti incidono sul funzionamento della società in generale (non solo nel processo). Ad esempio, il decreto di nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c. viene iscritto nel Registro delle Imprese e il liquidatore assume poteri gestori al posto dei soci. Invece il provvedimento di nomina del curatore speciale è annotato a verbale di causa o inserito nel fascicolo, ma non viene iscritto al Registro Imprese poiché non modifica l’organizzazione sociale: gli amministratori restano in carica per tutte le altre attività societarie estranee a quella lite.
Effetti sulla rappresentanza processuale: L’effetto immediato e principale della nomina è che la società in conflitto ha finalmente una voce autonoma in giudizio. Ciò previene situazioni paradossali in cui, ad esempio, in un giudizio di scioglimento il resistente formalmente “società Snc” sarebbe rappresentato dallo stesso socio contro cui il ricorso è proposto, con evidenti rischi di collusione o inerzia. Con il curatore speciale, la società può sostenere una posizione propria e distinta da quella dei singoli soci contendenti. Spesso, il curatore speciale adotterà una linea difensiva coerente con l’interesse oggettivo della società: ad esempio, opporsi a uno scioglimento indesiderato se l’azienda è profittevole, oppure mantenere una posizione neutrale se la società in realtà è mero “teatro” dello scontro tra soci. Nel caso milanese del 2025, la Snc convenuta si è costituita in giudizio “col solo patrocinio del Curatore speciale” e ha partecipato al processo separatamente dai soci resistenti, tanto che il tribunale ha condannato il socio ricorrente a rifondere le spese legali sia ai soci convenuti sia alla società (in persona del curatore speciale). Ciò evidenzia come la società, grazie al curatore, fosse un soggetto processuale attivo, con un proprio difensore e proprie conclusioni, distinto dalle parti individuali. In assenza di curatore, il rischio sarebbe stato o di avere la società rappresentata da una parte avversa (lesivo dell’imparzialità), oppure di non avere affatto la società in giudizio (con potenziale nullità del procedimento se la sua presenza era necessaria, ad es. nei giudizi di scioglimento o esclusione).
Rapporto con gli organi sociali e compenso: Il curatore speciale instaura un rapporto di mandato con la società rappresentata. Egli può interloquire con gli organi sociali per conoscere fatti e acquisire documenti utili alla difesa, ma – dato il conflitto in atto – spesso agirà in modo indipendente, ponderando esclusivamente l’interesse oggettivo dell’ente. Al termine del suo incarico (ad esempio, a fine causa), il curatore deve rendere conto del proprio operato alla società. Quanto al compenso, esso non ricade sulle spese giudiziarie a carico della parte soccombente (salvo forse il rimborso delle spese vive e legali): il compenso professionale del curatore è a carico della società che egli rappresenta, regolato come un mandato di diritto privato. In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, precisando che la remunerazione del curatore speciale “attiene al rapporto di mandato instauratosi [...] tra la società e il curatore stesso, la cui regolamentazione economica spetta alla società e al suo organo gestorio”. Ciò significa che, una volta terminato il giudizio, il curatore negozierà il proprio onorario con la società (in pratica con gli amministratori, se nel frattempo sono tornati a operare congiuntamente). In genere il compenso del curatore speciale è equiparato a quello di un difensore o di un commissario ad acta, tenendo conto dell’importanza della causa e dell’attività svolta, e può essere oggetto di accordo oppure, in difetto, di liquidazione da parte del giudice con separato decreto (ma nei confronti della società mandante).
In sintesi, il curatore speciale nominato in pendenza di lite è uno strumento procedurale cruciale per gestire le dispute interne alle società di persone: assicurando un’equa rappresentanza degli interessi sociali, egli garantisce che la giurisdizione possa compiersi senza che la società resti schiacciata dal conflitto intestino. Tuttavia, il suo ruolo resta confinato entro i limiti del processo: per affrontare invece i problemi di governance o di gestione che il dissidio comporta sul piano sostanziale, occorre fare ricorso ad altri istituti (dai provvedimenti di volontaria giurisdizione come liquidatori o amministratori giudiziari, fino – nei casi estremi – alla già discussa dissoluzione della compagine sociale). Come si evince dalla trama delle soluzioni offerte dal nostro ordinamento, l’obiettivo primario è sempre quello di comporre il dissidio preservando la società, laddove possibile: “Ubi concordia, ibi victoria”, verrebbe da dire – dove c’è concordia c’è la vittoria – mentre la discordia porta spesso alla rovina dell’impresa comune.
Lo scioglimento di una Snc per dissidio insanabile tra soci rappresenta un rimedio eccezionale, ammesso solo quando la prosecuzione della società sia divenuta impraticabile a causa di un contrasto insanabile che blocca definitivamente la gestione. La recente ordinanza del Tribunale di Milano del febbraio 2025, unitamente ad altre pronunce del 2025-2026, conferma l’indirizzo restrittivo già tracciato dalla Cassazione: il conflitto tra soci rileva come causa legale di scioglimento principalmente nelle società di persone con due soci, ossia nei casi in cui il disaccordo provoca inevitabilmente uno stallo insuperabile. Nelle società con più soci, invece, i giudici richiedono una rigorosa dimostrazione che il dissidio generi una paralisi totale degli organi sociali, non risolvibile tramite il gioco delle maggioranze o altri strumenti interni. Solo in presenza di blocchi contrapposti o di strutture partecipative che di fatto impediscano ogni deliberazione fondamentale, si potrà accogliere la domanda di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Altrimenti, la conflittualità tra soci – per quanto aspra – dovrà trovare soluzione in rimedi conservativi: esclusione del socio inadempiente, recesso, mediazione, oppure interventi dell’autorità giudiziaria volti a sbloccare singole situazioni (nomina di un liquidatore, amministratore provvisorio, ecc.) senza dissolvere l’ente.
Parallelamente, abbiamo visto come l’ordinamento predisponga strumenti per gestire il contenzioso tra soci in modo equo, come la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. quando vi sia un conflitto di interessi nella rappresentanza processuale della società. Tale figura, dai poteri circoscritti ma cruciali, assicura che la società abbia una propria difesa tecnica in giudizio, evitando che la contesa degeneri in un vulnus dei diritti dell’ente collettivo. Il curatore speciale funge da garante procedurale dell’interesse sociale, mentre sul piano sostanziale restano in campo gli altri attori (soci, amministratori, eventuali liquidatori giudiziali) per traghettare la società fuori dalla crisi interna.
In definitiva, il messaggio che emerge dalla giurisprudenza più recente è un invito alla cautela e proporzionalità: lo scioglimento anticipato di una società di persone per dissidio va pronunciato solo quando ogni altra strada sia preclusa e il conflitto abbia reso vano il pactum societatis. La soglia di prova è elevata, a tutela della continuità delle imprese sane: societas nec dissolvenda est nisi magna causa. Allo stesso tempo, laddove davvero l’affectio societatis risulti irrimediabilmente venuta meno e la società sia ridotta a un guscio vuoto lacerato dai litigi, la soluzione dello scioglimento giudiziale – per dolorosa che sia – si configura come un rimedio necessario, quasi una “exit strategy” imposta dal principio di buona fede e dalla funzionalità del contratto sociale.
Come studio legale specializzato in diritto societario, rimaniamo costantemente aggiornati su questi orientamenti giurisprudenziali e sugli strumenti operativi per gestire al meglio i conflitti tra soci. Concordia parvae res crescunt: crediamo che con la giusta assistenza legale sia spesso possibile ricomporre le fratture e far proseguire l’attività sociale. Ma quando ciò non è fattibile, supportiamo i nostri clienti nell’attivare le tutele legali più adeguate – dallo scioglimento giudiziale all’esclusione del socio, dalla nomina di un curatore speciale alla liquidazione societaria – per prevenire danni ulteriori e preservare il valore d’impresa residuo.
Redazione - Staff Studio Legale MP