La protezione assicurativa obbligatoria e le tutele indennitarie pubbliche nascono per supportare la vittima di un incidente, ma non possono tradursi in un ingiusto arricchimento. Quando un lavoratore subisce un sinistro stradale durante l’attività lavorativa (il cosiddetto infortunio in itinere o comunque correlato al lavoro) interviene l’INAIL con prestazioni economiche: tipicamente una rendita per l’invalidità permanente o un indennizzo in capitale, oltre all’eventuale copertura delle spese mediche. Allo stesso tempo, essendo l’evento un incidente stradale, il danneggiato (o i suoi familiari) hanno diritto al risarcimento integrale da parte del responsabile civile e della sua assicurazione RCA. Come si coordinano queste due fonti? Il nostro ordinamento esclude espressamente la possibilità di sommare per intero il risarcimento ai benefici INAIL già erogati per lo stesso evento: il danneggiato ha diritto al danno differenziale, ossia alla parte di danno non coperta dall’INAIL, mentre l’istituto assicurativo sociale può esercitare azione di regresso verso il responsabile per quanto pagato. In pratica, il principio cardine è che il risarcimento complessivo non deve eccedere il danno effettivamente patito: “summum ius, summa iniuria” – applicare un doppio ristoro sarebbe un abuso, trasformando il risarcimento in lucro. La Cassazione lo ribadisce da tempo e anche di recente: il datore di lavoro o il terzo responsabile restano tenuti a risarcire integralmente i danni, ma detraendo quanto già indennizzato dall’INAIL per le stesse voci.
Un punto fermo, confermato da Cass. civ. Sez. Lav., 23 luglio 2025, n. 20786, è che la detrazione va operata per poste omogenee. La sentenza in questione ha chiarito che, nel calcolo del danno biologico differenziale, non bisogna sottrarre l’intera rendita INAIL ricevuta dal lavoratore, bensì solo la parte di rendita riferibile al danno biologico permanente. L’INAIL infatti, attraverso l’art. 13 del d.lgs. 38/2000, indennizza sia il danno biologico (con importi calcolati in base al grado di invalidità) sia una quota integrativa rapportata alla retribuzione, che copre la perdita patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa. Dunque, se ad esempio a un lavoratore è riconosciuta dall’INAIL una rendita mensile, questa incorpora una componente “biologica” (a titolo di sofferenza psicofisica per l’invalidità) e una componente “patrimoniale” (a compensazione del mancato guadagno). Secondo la Corte, solo la quota biologica va a compensare il risarcimento del danno biologico dovuto dal responsabile; la quota legata alla capacità lavorativa, invece, coprendo un danno patrimoniale (il reddito perduto), andrà detratta solo dal corrispondente lucro cessante oggetto di risarcimento. Questa interpretazione evita che il danneggiato resti privo di ristoro su qualche voce di danno: il risarcimento deve completare quanto non coperto dall’INAIL, senza però oltrepassare la somma dei vari pregiudizi subiti. In altri termini, il risarcimento differenziale si ottiene sottraendo dall’ammontare di ciascuna componente di danno (biologica, patrimoniale, morale) quanto la vittima ha già ricevuto per la stessa finalità. Così il risarcimento rispetta la sua funzione indennitaria, senza trasformarsi in guadagno ingiustificato. Questo principio delle “poste omogenee” discende da un orientamento consolidato (v. Cass. n. 20807/2016) ed è stato di recente riaffermato, oltre che nell’ordinanza n. 20786/2025, anche da Cass. Sez. Lav. n. 23681/2025 e da Cass. Sez. III n. 30293/2023, garantendo uniformità di criteri.
Va sottolineato che la presenza di un indennizzo non esonera affatto il responsabile (civile o datore di lavoro) dal dovere di risarcire. La Cassazione ha più volte escluso che la sola erogazione INAIL possa “bloccare” altre richieste risarcitorie: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro resta intatto e, in caso di inadempienza, egli risponde dell’intero pregiudizio sofferto dal dipendente, detratto quanto già corrisposto dall’assicurazione sociale. Emblematica in tal senso è Cass. civ. Sez. Lav., ord. 24 settembre 2025, n. 21936, che ha affrontato il caso di un grave infortunio sul lavoro per cui l’INAIL aveva liquidato i propri importi. La Corte ha ribadito che i familiari della vittima potevano agire contro il datore per il danno differenziale, e che il giudice di merito aveva errato nell’escludere ogni ulteriore risarcimento solo perché era stata riconosciuta la rendita INAIL: se c’è colpa del datore, questi è tenuto a risarcire i danni complementari non coperti dall’INAIL. La pronuncia ha anche evidenziato come, nel giudizio di responsabilità ex art. 2087 c.c., non spetti al lavoratore provare la violazione specifica del datore (basta dimostrare che il danno è avvenuto in occasione di lavoro), mentre è il datore a dover provare di avere adottato tutte le misure di sicurezza. Se non riesce a dar prova di aver fatto tutto il necessario, egli risponde del danno subito dal dipendente. In quel caso la Cassazione ha cassato la decisione che negava il risarcimento ulteriore, sancendo che l’INAIL indennizza solo parzialmente i danni: restano risarcibili le voci di danno non coperte (ad esempio il danno morale, il maggior danno biologico non saturato dalle tabelle INAIL, o la differenza sul danno patrimoniale).
Discorso parzialmente diverso va fatto per gli indennizzi da polizze private. Molti automobilisti o professionisti stipulano, in aggiunta alla RCA obbligatoria, assicurazioni personali contro gli infortuni, che pagano un determinato capitale o rendita in caso di lesioni gravi o invalidità da incidente. Queste polizze possono essere collettive (offerte dall’azienda ai dipendenti) oppure individuali. Cosa accade se, a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato riceve sia il risarcimento del responsabile sia l’indennizzo dalla propria assicurazione infortuni? Qui interviene il principio civilistico della compensatio lucri cum damno, applicato in ambito assicurativo. Secondo le Sezioni Unite e la giurisprudenza consolidata, l’indennizzo assicurativo privato non è cumulabile con il risarcimento per il medesimo evento, se ha natura indennitaria e copre lo stesso pregiudizio. In pratica, se la polizza infortuni è stipulata contro i danni (e non come semplice polizza sulla vita o “caso morte”), essa mira a rimborsare il danno subito dall’assicurato; pertanto, se quel danno è già stato risarcito dal responsabile civile, l’obbligo dell’assicuratore si riduce o si estingue in proporzione. Il razionale è evitare un doppio pagamento che arricchirebbe il beneficiario oltre la perdita subita. Emblematico è un recente caso deciso con Cass. civ. Sez. III, ord. 10 febbraio 2025, n. 3429, nel quale una donna, vittima di un grave incidente stradale, aveva chiesto alla propria compagnia infortuni (dopo aver ottenuto il risarcimento RCA) il pagamento dell’indennizzo previsto. L’assicurazione aveva rifiutato, invocando la necessità di scomputare quanto già ricevuto a titolo di risarcimento. Le corti di merito avevano dato ragione alla compagnia, ritenendo non dovuto più nulla perché il danno risultava già compensato. La Cassazione ha parzialmente riformato questo esito, affermando principi importanti. Anzitutto, ha censurato la Corte d’Appello per aver negato una CTU medico-legale: anche in presenza di compensatio lucri cum damno, il giudice deve accertare l’effettiva entità del danno alla salute; non si può respingere la domanda assicurativa senza nemmeno verificare la sussistenza e l’entità delle lesioni attraverso una perizia, specie se l’assicurato ha prodotto documentazione medica suggestiva di un’invalidità. La Corte ha poi distribuito chiaramente gli oneri probatori: spetta all’assicurato provare di aver subito l’infortunio e i relativi postumi, mentre spetta all’assicuratore provare che l’assicurato ha già ottenuto il risarcimento dal responsabile. Se l’assicuratore prova il pagamento già avvenuto, l’indennizzo dovrà essere decurtato in misura corrispondente. La Cassazione ha quindi ribadito che, in linea generale, non è ammesso il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, quando entrambi coprono lo stesso danno. Ciò discende dalla natura del contratto di assicurazione contro gli infortuni (non mortali) come contratto di indennizzo: la sua funzione è ristorare un danno, non arricchire l’assicurato (come confermato dagli artt. 1904, 1905, 1910 c.c.). Anche se le parti hanno stabilito una somma fissa a contratto, questa resta subordinata all’esistenza di un danno non ancora compensato da altri. Importante notare che molte polizze infortuni oggi prevedono la rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore: ciò significa che, in caso di pagamento, la compagnia rinuncia a rivalersi sul responsabile del sinistro. Ma, come chiarito dalla Cassazione, tale clausola contrattuale (lecita) non muta la causa del contratto: non autorizza il danneggiato a percepire due volte l’integrale risarcimento dello stesso pregiudizio. In caso di sinistro stradale risarcito dall’RCA, dunque, l’indennizzo privato spetta solo per l’eventuale eccedenza di danno non coperta dal risarcimento. Ad esempio, se il danneggiato ha subito un danno biologico valutato 100 e la polizza infortuni prevedeva 100 di capitale, ma la RCA gli ha già corrisposto l’intera somma di 100, l’assicuratore personale non dovrà pagare nulla; se invece la RCA ha pagato 70 (magari perché il massimale era insufficiente, o perché una parte di danno non era risarcibile dall’automobilista), la polizza indennitaria potrà erogare il residuo fino a 30. Anche qui torna il concetto di danno differenziale, declinato però nei rapporti contrattuali assicurativi: l’obbligazione indennitaria si riduce in presenza di un risarcimento parziale già ottenuto dal terzo responsabile.
In definitiva, per il danneggiato è fondamentale comprendere che ogni fonte di ristoro (INAIL, polizza privata, risarcimento RCA) ha una sua area di operatività, ma non si cumulano liberamente. Il sistema è pensato per garantire alla vittima la piena riparazione del danno, evitando però duplicazioni. La legge assicura che nessun pregiudizio rimanga senza compensazione: i danni non coperti dagli enti pubblici o da altri pagatori devono essere risarciti dal responsabile civile. Parallelamente, però, gli importi già erogati da assicurazioni sociali o private su specifiche voci di danno vengono scomputati per evitare che la somma dei pagamenti superi il valore del danno stesso. Si tratta di un equilibrio di giustizia sostanziale, in cui “la giustizia senza forza è impotente; la forza senza giustizia è tirannia”. Nel concreto, per il danneggiato questo equilibrio si traduce in un consiglio operativo: dichiarare sempre l’esistenza di eventuali rendite o indennizzi ricevuti e affidarsi a un rigoroso calcolo tecnico-legale del danno differenziale. Solo così si potrà ottenere dal responsabile il giusto completamento del risarcimento senza incorrere in eccezioni di indebito arricchimento. In sede di negoziazione o giudizio, sarà compito dei consulenti (medico-legali, attuari) quantificare correttamente le varie voci e del legale invocare l’applicazione esatta dei principi affermati dalla Cassazione. In caso di contestazioni da parte dell’assicurazione o del datore di lavoro, le pronunce recenti offrono un valido appiglio: la Cassazione 2025 ha delineato un orientamento pro-vittima, che impone di liquidare ogni danno effettivo, ma senza doppioni. Chi ha subìto lesioni importanti in un incidente stradale – specie se in occasione di lavoro – non deve temere di “perdere” gli aiuti già avuti: quei fondi (rendite, indennizzi) sono lì per lui, e il risarcimento civile dovrà colmare ciò che manca, non sottrarre ciò che è stato dato. Allo stesso modo, però, occorre essere consapevoli che non si può pretendere oltre il danno sofferto: l’ordinamento garantisce il risarcimento integrale, non un profitto aggiuntivo. È un delicato bilanciamento che solo un approccio professionale può gestire appieno. Per questo, chi affronta un iter risarcitorio multiplo (INAIL, assicurazioni, causa civile) farebbe bene ad affidarsi a uno studio legale esperto in materia di responsabilità civile e in grado di dialogare sia con gli enti assicurativi sia con i giudici, per far valere tutti i propri diritti senza incorrere in decurtazioni inappropriate.
Redazione - Staff Studio Legale MP