Ogni anno migliaia di famiglie affrontano la difficile decisione di ricoverare un proprio caro affetto da morbo di Alzheimer o da demenza senile avanzata in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Oltre al dolore emotivo, queste famiglie si trovano spesso a sostenere rette molto onerose, talora pari a diverse migliaia di euro al mese, per garantire cure adeguate ai loro cari. Finora molte amministrazioni locali hanno preteso tali pagamenti dai pazienti o dai loro congiunti, qualificando gran parte del servizio come assistenza socio-sanitaria a rilievo sociale (e dunque con costi in parte a carico dell’utente). Tuttavia, un importante cambio di rotta è in atto: le più recenti sentenze dei giudici italiani stanno stabilendo che, in determinate condizioni, le rette RSA per i malati di Alzheimer non sono dovute dalle famiglie, in quanto le prestazioni fornite rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti gratuitamente dal SSN. Homo sum, humani nihil a me alienum puto – la tutela dei più deboli riguarda tutti noi, e la giurisprudenza sembra averlo riconosciuto.
Il quadro normativo di riferimento. Nel nostro ordinamento vige il principio della gratutità delle cure sanitarie essenziali per tutti i cittadini, sancito dalla legge istitutiva del SSN (L. 833/1978) e ribadito dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Le prestazioni rese dalle RSA ai pazienti non autosufficienti hanno però natura mista: comprendono sia aspetti sanitari (ad esempio somministrazione di terapie, assistenza infermieristica, riabilitazione) sia aspetti socio-assistenziali (vitto, alloggio, aiuto nelle attività quotidiane). La normativa (D.lgs. 502/1992, DPCM 14/02/2001 e succ.) distingue le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria – dove la componente sanitaria è prevalente o inscindibile – dalle prestazioni a bassa integrazione. Nel primo caso il costo è a carico del SSN, nel secondo è prevista una compartecipazione degli utenti. In pratica, la differenza sta nel capire se le cure mediche fornite in RSA siano talmente legate all’assistenza quotidiana da formare un tutto unico: se sì, il servizio rientra interamente nella sfera sanitaria pubblica. Per anni, però, questa distinzione è rimasta incerta e applicata in modo restrittivo, spesso a svantaggio delle famiglie. Non esisteva una linea chiara su dove finisse la “sanità” e iniziasse il “sociale” all’interno delle RSA, e molti parenti hanno continuato a pagare importi ingenti.
Le nuove pronunce: la retta va rimborsata se le cure sono integrate. La svolta è arrivata grazie a coraggiose battaglie legali culminate in decisioni di merito e di legittimità negli ultimi anni. Emblematico è il caso deciso dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1644 del 9 giugno 2025, riguardante l’opposizione di un familiare a un’ingiunzione di pagamento di circa 26.000 euro per il ricovero in RSA di una paziente Alzheimer. In quella pronuncia, i giudici milanesi hanno ribaltato la sentenza di primo grado e confermato il diritto al rimborso integrale delle rette versate, ritenendo che le cure prestate rientrassero pienamente nei Livelli Essenziali di Assistenza. La Corte ha richiamato le norme sui LEA e le indicazioni della Cassazione, evidenziando come le terapie sanitarie fornite alla paziente fossero strettamente connesse all’assistenza quotidiana: non semplici servizi alberghieri, ma interventi funzionali a gestire una grave patologia neurodegenerativa. In situazioni del genere – ha affermato la Corte – l’intera prestazione deve considerarsi sanitaria e quindi gratuita per l’utente, con oneri a carico del SSN. Ne consegue la nullità di qualsiasi accordo o regolamento che prevedesse il pagamento della retta da parte della paziente o dei familiari, poiché in contrasto con norme imperative in materia sanitaria (art. 1418 c.c.).
Questa decisione di Milano si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 27452 del 14 ottobre 2025, ha ulteriormente rafforzato il principio: nel caso di un paziente affetto da Alzheimer ricoverato in RSA, la Suprema Corte ha stabilito che quando le prestazioni assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie, l’intero costo deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale, escludendo qualsiasi diritto di rivalsa dell’ente locale o della struttura verso i familiari. La Cassazione ha chiarito che il criterio decisivo non è il mero calcolo quantitativo delle ore di assistenza rispetto a quelle di cura medica, bensì la loro natura integrata. Anche se le attività di tipo assistenziale (alzata, igiene personale, sorveglianza, alimentazione) possono sembrare prevalenti come tempo, ciò che conta è che esse risultino strumentali e necessarie all’efficacia del trattamento sanitario (farmaci, terapie, prevenzione di complicanze) richiesto dalla malattia. In altre parole, se le cure mediche non possono essere erogate senza la contestuale assistenza continua, allora l’intera prestazione diventa sanitaria. La sentenza della Cassazione del 14/10/2025 ha annullato la decisione di appello che in precedenza aveva addebitato circa 38.000 € agli eredi di un paziente, e ha rinviato il caso imponendo di riesaminare la natura delle prestazioni alla luce di questo principio. È un verdetto di grande rilievo, che abbraccia pienamente la tutela del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost.: «l’attività prestata in favore di un malato di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, di competenza del SSN», afferma la Cassazione, con la logica conseguenza della gratuità della retta.
Verso un orientamento uniforme per tutte le demenze gravi. Le pronunce citate non sono casi isolati, ma parte di un filone che negli anni recenti ha visto altre decisioni in linea. Ad esempio, già la Cassazione nell’ordinanza n. 26943/2024 aveva fissato il principio che le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione devono essere a carico del SSN tutte le volte in cui siano necessarie a garantire il diritto alla salute, anche se le componenti assistenziali non appaiono secondarie per quantità. Inoltre, con sentenza n. 34590/2023 e altre successive, la Suprema Corte ha esteso il ragionamento oltre il solo Alzheimer: ogni paziente che riceva un trattamento sanitario personalizzato e continuativo in RSA può beneficiare dello stesso regime, purché vi sia prova che l’assistenza di base sia inscindibile dalle cure mediche. Ciò significa che anche in caso di altre patologie neurodegenerative o psichiatriche gravi (es. forme avanzate di Parkinson, esiti di ictus con demenza vascolare, disturbi psichiatrici gravi con necessità di strutture terapeutiche) si può rivendicare la gratuità della retta, se la situazione concreta rientra nei criteri indicati. La Corte d’Appello di Trento, con una sentenza del tardo 2025, ha ad esempio riconosciuto ad una famiglia il rimborso di oltre 160.000 euro per le rette pagate in undici anni di ricovero della madre malata di Alzheimer, accertando che le sue condizioni comportavano un continuo bisogno di assistenza medica integrata (dalla somministrazione quotidiana di farmaci alla gestione di crisi comportamentali e rischio di fuga). In quel caso, dopo un iniziale diniego in primo e secondo grado, la Cassazione era intervenuta nel 2024 a dettare i criteri corretti («prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all’attività socio-assistenziale»), imponendo un nuovo esame. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha quindi applicato tali principi, affermando che prevaleva in concreto la componente sanitaria e dichiarando non dovuta l’intera retta: la struttura ha dovuto restituire alla figlia della paziente tutte le somme versate, oltre agli interessi legali maturati, per un totale prossimo ai 200.000 €.
Queste decisioni segnano un cambio di paradigma: si riconosce finalmente in modo esplicito che “la fragilità non dev’essere scambiata per debolezza”, e che i malati affetti da demenza meritevoli di cure specialistiche hanno diritto ad un sostegno pubblico pieno. Come ha efficacemente commentato un giudice, scaricare sulle famiglie il peso economico di tali cure sarebbe un’ingiustizia intollerabile, perché «una società si giudica da come tratta i suoi membri più vulnerabili» – per dirla con le parole di Nelson Mandela. La bocciatura di un tentativo di riforma legislativa conferma la direzione presa dalla giurisprudenza: nel 2025, in Parlamento, un emendamento che mirava a restringere l’obbligo del SSN (separando nettamente le spese sanitarie da quelle assistenziali nelle RSA) è stato respinto in Commissione. Ciò ha mantenuto intatta la possibilità per gli utenti di agire in giudizio secondo il diritto vivente affermato dai tribunali. Anzi, la mancata modifica normativa ha spinto molti a parlare di “via libera ai ricorsi”: le pronunce favorevoli hanno aperto la strada a numerose cause di rimborso in tutta Italia, spesso sostenute da associazioni come la Luca Coscioni o da network di legali attivi nel settore sanitario.
Profili pratici: chi può chiedere il rimborso e come. Sul piano pratico-operativo, queste evoluzioni hanno un impatto immediato. In primo luogo, chi ha diritto al rimborso delle rette RSA indebitamente pagate? Legittimato a richiederlo è il soggetto che ha sostenuto la spesa: tipicamente il familiare (figlio, coniuge, ecc.) che ha pagato le fatture della RSA, oppure gli eredi dell’anziano nel frattempo deceduto, qualora i costi siano usciti dal patrimonio del paziente stesso. Per avviare la procedura occorre raccogliere la documentazione medica che provi la patologia e il tipo di cure prestate in RSA (diagnosi di Alzheimer o altra demenza grave, cartella clinica dal periodo di degenza con indicazione di terapie farmacologiche, piani terapeutici individuali, relazioni mediche sugli episodi critici, ecc.), oltre naturalmente alle ricevute dei pagamenti effettuati alla struttura. È fondamentale anche considerare i tempi: le pretese di rimborso si fondano giuridicamente sull’indebito oggettivo o sulla nullità contrattuale, e quindi sono soggette a una prescrizione ordinaria di 10 anni. Ciò significa che è possibile recuperare le somme versate negli ultimi dieci anni (a ritroso dalla messa in mora o dall’atto di citazione): per ogni anno trascorso senza agire, si rischia di perdere definitivamente la quota corrispondente di rimborso. Ad esempio, chi nel 2023 ha deciso di non pagare più la retta e vuole recuperare quelle pagate dal 2013 in poi, nel 2025 potrebbe già non poter reclamare quelle antecedenti al 2015. Agire con tempestività è quindi cruciale per massimizzare l’importo recuperabile.
Inoltre, prima di intraprendere una causa, è consigliabile tentare un dialogo con l’ente erogatore o con l’ASL competente, richiamando le nuove sentenze e chiedendo un riesame bonario della situazione: alcune Regioni o aziende sanitarie, di fronte all’evidenza giurisprudenziale, potrebbero evitare il contenzioso e riconoscere spontaneamente la copertura integrale (o quanto meno evitare di agire per riscuotere somme contestate). Tuttavia, qualora ciò non avvenga, il ricorso alle vie legali diventa l’unica strada per vedere affermati i propri diritti. È importante in tal caso affidarsi a professionisti esperti di diritto sanitario e previdenziale, che conoscano nel dettaglio questo filone giurisprudenziale e sappiano produrre le perizie medico-legali necessarie a dimostrare l’inscindibilità delle prestazioni. Un procedimento giudiziario di questo tipo può coinvolgere consulenze tecniche d’ufficio (per valutare la natura delle cure erogate) e richiede un’approfondita conoscenza sia del diritto civile (nullità contrattuale, arricchimento senza causa) sia della normativa sanitaria.
In definitiva, l’evoluzione in atto rappresenta un messaggio di speranza e di equità sociale. Per troppo tempo i familiari dei pazienti più gravi hanno sopportato in silenzio un onere economico enorme, in un momento già carico di sofferenza. Oggi, grazie a queste sentenze, si afferma con forza il principio che la cura dei malati non autosufficienti è una responsabilità collettiva e pubblica: Aegroto, dum anima est, spes est. Finché c’è vita nel malato, c’è speranza – e adesso c’è anche uno strumento concreto affinché quella vita sia assistita con dignità senza mandare in rovina chi la sostiene. La strada non è priva di ostacoli: ogni caso va documentato accuratamente e potrebbe richiedere tempi giudiziari non brevi. Ma il segnale lanciato dai tribunali è chiaro: la tutela dei più fragili è un dovere inderogabile dello Stato, e non possono essere tollerate inadempienze sotto forma di costi ingiusti sulle famiglie. In un’epoca in cui la popolazione anziana aumenta e con essa i casi di demenza, questo orientamento contribuisce a costruire una società più giusta e solidale, in cui i diritti non rimangano sulla carta ma diventino concreta protezione per chi è più vulnerabile.
Conclusione e importanza della consulenza legale. La tematica delle rette RSA per pazienti affetti da Alzheimer e patologie assimilate è complessa e in continua evoluzione. L’orientamento favorevole emerso nelle corti italiane costituisce un fondamentale passo avanti, ma va applicato correttamente ai singoli casi, raccogliendo le prove necessarie e rispettando i termini previsti. “Una società fragile non è una società debole, semmai è una società saggia”, ha scritto lo psichiatra Vittorino Andreoli: riconoscere la fragilità e farsene carico è segno di progresso civile. In quest’ottica, le famiglie che si trovano ad affrontare queste difficoltà non sono sole: la legge, attraverso i giudici, sta fornendo nuovi strumenti di tutela.
Redazione - Staff Studio Legale MP