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Sanzioni agibilità spettacolo: si possono annullare? - Studio Legale MP - Verona

Il certificato di agibilità lavoratori spettacolo retroattività è diventato, dal 12 maggio 2026, il punto di partenza obbligato per qualsiasi impresa del settore che abbia subìto sanzioni amministrative per l'omessa richiesta di agibilità ex ENPALS prima della riforma del 2017. La Corte Costituzionale ha aperto una finestra — non illimitata, ma concreta — per chi vuole recuperare ciò che ha pagato ingiustamente o resistere a ingiunzioni ancora pendenti.

La norma incostituzionale e cosa ha deciso la Consulta

Per capire la portata della sentenza occorre risalire al punto di partenza. Il d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, ratificato con L. n. 2388/1952, imponeva alle imprese del settore teatrale, cinematografico e circense di ottenere il certificato di agibilità prima di impiegare lavoratori dello spettacolo nei propri locali. La sanzione per l'inosservanza era fissata in 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza tetto massimo: un meccanismo che, in caso di ispezioni a distanza di anni, poteva generare importi enormi anche per imprese di piccole dimensioni.

Interpretazioni restrittive dell'ENPALS e successive pronunce giurisprudenziali avevano imposto il rilascio del certificato anche per programmazioni continuative o per lavoratori assunti a tempo indeterminato, con un aggravio burocratico sproporzionato, considerato che molte delle informazioni richieste erano già nella disponibilità dell'ente previdenziale attraverso altri canali.

Con la Legge di Bilancio 2018, il legislatore ha escluso dall'obbligo del certificato i lavoratori subordinati, a condizione che le imprese avessero regolarmente adempiuto ai versamenti contributivi. Il problema era che questa disciplina più favorevole non era stata estesa ai procedimenti già avviati o alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore.

È proprio su questo punto che è intervenuta la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 73 depositata il 12 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017, nella parte in cui non prevedeva l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.

La questione era approdata alla Corte attraverso un percorso articolato. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria 8 aprile 2024 n. 9396, aveva rimesso la controversia alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo di particolare importanza la questione dell'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, che aveva fatto venir meno l'obbligo del certificato di agibilità per le imprese che impiegano lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a condizione che il datore di lavoro avesse provveduto al pagamento dei contributi. Le Sezioni Unite avevano poi sollevato formalmente la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 16 agosto 2025.

Il fondamento teorico della pronuncia è solido e segna un'evoluzione importante nel diritto sanzionatorio amministrativo. La Consulta ha riconosciuto natura sostanzialmente penale alla relativa sanzione amministrativa, affermando l'applicabilità del principio della lex mitior anche agli illeciti amministrativi aventi carattere punitivo-afflittivo. La Corte ha ritenuto che l'omessa previsione della retroattività costituisse irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, di retroattività della lex mitior. I parametri costituzionali violati sono l'art. 3 Cost., l'art. 117 comma 1 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 par. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Il principio del favor rei — tradizionalmente relegato al diritto penale in senso stretto — si consolida così anche nel terreno delle sanzioni amministrative punitive: laddove la sanzione presenti, nei fatti, un carattere afflittivo assimilabile a quello penale, le garanzie convenzionali seguono la sostanza e non la forma.

Chi può agire, con quali limiti e cosa fare concretamente

Posso chiedere l'annullamento della sanzione per mancata agibilità ENPALS pagata prima del 2018?

La risposta dipende dallo stato del procedimento. La sentenza della Corte Costituzionale produce effetti su tutti i giudizi in corso — non definiti con sentenza passata in giudicato — al momento del deposito della pronuncia (12 maggio 2026). Chi ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione INPS e il ricorso è ancora pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte d'Appello può e deve fare valere immediatamente la declaratoria di incostituzionalità: il giudice è tenuto ad applicarla d'ufficio. Chi invece ha pagato la sanzione senza mai impugnarla, o il cui ricorso è stato già definito con sentenza definitiva, non può — di regola — riaprire la partita. L'incostituzionalità non è uno strumento per rimettere in discussione giudicati ormai consolidati, e il principio di certezza del diritto opera qui come contrappeso al favor rei. È una limitazione che spesso viene sottovalutata nel dibattito pubblico sulla sentenza, ma che ha un peso pratico decisivo.

Per chi ha ancora procedimenti aperti, il percorso è il seguente: depositare immediatamente — anche con memoria integrativa — le conclusioni che richiamano la Corte Cost. n. 73/2026 e domandano l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per le violazioni riferite a lavoratori subordinati con contributi regolarmente versati. È altresì opportuno verificare con cura la documentazione contributiva: la prova della regolarità dei versamenti INPS/FPLS per il periodo contestato è il presupposto fattuale indefettibile per beneficiare della norma più favorevole.

La sentenza 73/2026 si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi dello spettacolo?

No, e questo è forse il punto più frainteso della vicenda. La disposizione sopravvenuta ha eliminato l'obbligo del certificato di agibilità per coloro che, nei locali di loro proprietà o di cui hanno un diritto personale di godimento, impiegano lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto n. 708/1947, assunti con contratto di lavoro subordinato e per i quali risultano effettuati regolari versamenti contributivi. I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi con partita IVA, i soggetti che operano con contratti di scrittura occasionale — tutte figure diffusissime nel mondo dello spettacolo dal vivo — rimangono soggetti all'obbligo di agibilità e le relative sanzioni non beneficiano della retroattività. Per loro, dunque, la sentenza della Consulta non sposta nulla.

Attenzione anche a un'altra condizione spesso trascurata: la circostanza che la prestazione avvenga nei locali di proprietà del datore di lavoro o di cui abbia un diritto personale di godimento. Per i lavoratori subordinati l'esonero non opera nel caso in cui la prestazione sia resa nei locali appartenenti a terzi, operando solo nei casi in cui la prestazione stessa sia resa nei locali di proprietà del datore di lavoro o in locazione al medesimo. Chi organizza spettacoli in spazi di terzi — teatri in affitto, festival in location non proprie — deve verificare con attenzione questo requisito prima di invocare la sentenza.

Entro quando fare ricorso dopo la sentenza della Corte Costituzionale?

Non esiste un termine specifico "post-sentenza" per i procedimenti già pendenti: il giudice applica la norma incostituzionale d'ufficio. Tuttavia, nei procedimenti ancora in fase amministrativa — ordinanza-ingiunzione non ancora opposta — il termine ordinario di trenta giorni per proporre opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro decorre dalla notifica del provvedimento, indipendentemente dalla sentenza della Consulta. Chi ha ricevuto un'ordinanza-ingiunzione recente e non l'ha ancora impugnata deve agire senza indugio, invocando anche la declaratoria di incostituzionalità. I ritardi in questa fase sono irreversibili.

Un aspetto pratico ulteriore riguarda le sanzioni in fase di accertamento ispettivo non ancora sfociate in ordinanza-ingiunzione: anche qui, la contestazione deve essere formulata già in sede di scritti difensivi davanti all'INPS, prima che il procedimento si chiuda con l'emissione del provvedimento sanzionatorio. Attendere l'ingiunzione per opporsi è legittimo, ma perdere l'occasione di bloccare il procedimento a monte — quando i costi sono ancora contenibili — è un errore strategico frequente.

Come scriveva Luigi Ferrajoli, il diritto non vale quanto è scritto, ma quanto è effettivamente garantito. La sentenza n. 73/2026 è una garanzia scritta: trasformarla in tutela effettiva richiede tempi brevi, documentazione precisa e un'azione processuale consapevole.

Vale la pena sottolineare, in chiusura, un profilo sistemico che la pronuncia lascia irrisolto. La Corte ha affrontato il tema della lex mitior nelle sanzioni amministrative punitive in un ambito circoscritto — il certificato di agibilità nel settore spettacolo — ma i principi affermati (natura sostanzialmente penale della sanzione, obbligo convenzionale di retroattività favorevole) sono suscettibili di riverberare su altri settori del diritto sanzionatorio amministrativo dove la stessa questione non è ancora stata sollevata. Il dibattito è aperto, e le imprese che operano in contesti regolati da sanzioni draconiane senza massimale farebbero bene a monitorarne l'evoluzione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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