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“RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI” MONITORAGGIO STATISTICO  E RIFLESSIONI SUGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  - Studio Legale MP - Verona

Ogni anno il Ministero della Giustizia pubblica un monitoraggio statistico sulle principali procedure instaurate innanzi ai Tribunali d’Italia. Ecco le risultanze sulle procedure da sovraindebitamento instaurate nell’anno 2023 (le ultime disponibili).

 

L’Italia - una striscia di terra lunga all’incirca 1200 km con una densità abitativa di 195-200 abitanti per km quadrato (il doppio di quella europea: se lo ricordino le prefiche della crisi demografica!) - è un Paese frastagliato e variegato quanto pochi: centrifugo per indole, centripeto quando conviene. Ravvisare una spontanea trama unitaria oltre agli istinti belluini sprigionati in occasione delle più sentite competizioni sportive è impresa assai ardua se non impossibile.

Dalle vette delle Alpi o dai picchi degli Appennini il panorama si spalanca su un quadro antropologico complicatissimo: la varia umanità italiana, mal assortita e densa di distinguo, è un inesauribile bacino di suggestioni statistiche. 

I sondaggi e le statistiche, per la loro facilità di lettura e la loro versatilità, sono indubbiamente uno straordinario strumento di diffusione di dati. La loro efficacia risiede finanche nella perfetta idoneità a registrare tendenze e inclinazioni nel (più o meno) grande pubblico. 

La singolare natura di questo mezzo si presta a raccogliere dati di grande interesse anche per gli operatori del Foro. Ogni anno il Ministero della Giustizia pubblica quanto di maggior interesse sulle principali procedure instaurate dagli Avvocati Italiani. Di grande rilievo potrebbero essere a tal uopo i dati di recente pubblicati dal Dicastero sulle procedure da sovraindebitamento seguite dai diversi OCC (Organismi di Composizione della Crisi) sparsi per la Penisola. 

 

Per la completa disamina e problematizzazione dei dati riportati nel monitoraggio, è senz’altro opportuno proporre una breve panoramica delle procedure e degli istituti introdotti dalle norme sul sovraindebitamento, segnatamente dalla Legge 3/2012, dal D.lgs. n.14/2019, D.lgs. n.136/2024. Gli istituti in esame consentono a chi versi in una situazione debitoria complessa, segnata da un forte passivo che si manifesta in sistematici inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In questi casi, il debitore versa tecnicamente in uno stato di insolvenza. Al ricorrere di tali circostanze, è fatale che il sovraindebitato si veda limitato nel concreto esercizio dei suoi diritti. L’assenza di liquidità o di una situazione economica stabile compromette non solo il tenore di vita degli interessati ma finanche le concrete possibilità di giocare a pieno la propria partita nella società, soprattutto nelle vesti di imprenditore. Il legislatore ha voluto fornire agli operatori del mercato o ai semplici consumatori che sfortunatamente si trovino in una situazione finanziaria difficile uno strumento di riscatto e, quasi, di redenzione (al ricorrere ovviamente di certi presupposti, puntualmente indicati dalla normativa).

Segnatamente, le procedure previste e contemplate dalla normativa coprono un ampio ventaglio casistico e sono le seguenti:

 

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore: attivabile solo dal consumatore non già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti comprensivo dei tempi e delle modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • concordato minore: attivabile solo dall’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start up, non già esdebitati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di concordato minore è rivolta ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
  • liquidazione controllata dei beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono accedere alla procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili laddove non ricorressero i presupposti del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • esdebitazione del debitore incapiente: attivabile solo una volta nella vita da una persona fisica meritevole non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
  • procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

 

In specie, al 31/12/2023 risultavano iscritti al registro online degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) 408 Uffici. Rispetto a quelli iscritti nel registro al 31/12/2022, si registra un incremento del 12% (da 364 a 408). Gli OCC rispondenti al monitoraggio relativo all’anno 2023 sono stati 342, mediamente l’84% del totale. Le analisi che seguono si basano sui dati comunicati dagli uffici rispondenti. Si ravvisa pertanto una maggiore diffusione degli Organismi di Composizione della Crisi, consequenziale a una maggiore richiesta di tutela e a un crescente interesse per gli istituti di cui questi organismi si occupano.

 

Gli OCC nel 2023 hanno gestito complessivamente 10.432 istanze. Di queste 2.648 erano state presentate negli anni precedenti ma, al 31 dicembre 2022, non risultavano assegnate a nessuna tipologia di procedimento, mentre 7.748 sono pervenute nel corso del 2023. Più precisamente, il 64% delle istanze sono state assegnate ad un procedimento; il 7% delle medesime sono state archiviate prima dell'assegnazione della pratica al gestore, o perché il debitore ha rinunciato ad iniziare la procedura o perché sono stati riscontrati elementi d’inammissibilità. Il 29% delle domande non risulta, al 31 dicembre 2023, attribuito ancora ad un procedimento di composizione della crisi. 

La scelta del gestore di indirizzare la procedura della crisi di sovraindebitamento verso la Liquidazione controllata è confermata, anzi si registra un aumento dei casi (55%) rispetto al 2022 (47%). Mentre il ricorso alla Ristrutturazione del debito del consumatore si mantiene pressoché costante (34% nel 2023 vs 36% nel 2022). Il gestore preferisce risolvere direttamente la crisi tramite la liquidazione, il cui piano di gestione ha una probabilità maggiore di essere ammesso dal Giudice. Un netto calo (11% nel 2023 vs 17% nel 2022), invece, ha conocsciuto la scelta del gestore di indirizzare il debitore verso il concordato minore. Nel grafico sono rappresentate solo le liquidazioni dei procedimenti di prima assegnazione e non quelle provenienti da conversioni di procedimenti di Concordato minore o Ristrutturazione dei debiti del consumatore (solo 3 casi nel 2023). 

 

Il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è maggiormente diffuso nei distretti giudiziari del Nord (51%), seguono quelli del Sud e Isole (33%) e infine quelli del Centro Italia (16%). Al Nord sono più frequenti le Liquidazioni del patrimonio, mentre al Sud e Isole si ricorre di più alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore. 

 

Le iscrizioni della Ristrutturazione dei debiti del consumatore sono tendenzialmente più concentrate nei distretti giudiziari del Nord e del Sud. Si raggiungono i livelli più alti di iscrizione in 6 distretti: Bologna, Bari, Napoli, Roma, Palermo e Milano. I distretti di Bologna, Bari e Napoli sono quelli che hanno registrato il numero più alto d’iscrizioni a livello nazionale (rispettivamente 246, 203 e 195). Il distretto di Trento ha invece registrato il più basso numero d’iscrizioni.

 

La distribuzione delle iscrizioni relative al Concordato minore mostra una maggiore concentrazione nei distretti giudiziari centrali e del Nord. Nelle regioni del Sud spiccano solo i distretti di L’Aquila e Bari. A livello nazionale, sono più elevate le iscrizioni nei distretti di Bari (83), Bologna (78) e Firenze (76). I distretti con poche iscrizioni nel concordato minore sono: Reggio Calabria (1), Trento e Caltanissetta (4), Potenza e Perugia (6). 

 

L’istituto della Liquidazione controllata è nettamente più presente nei distretti giudiziari del Nord Italia e in alcuni distretti del Centro e del Sud e isole (Firenze e L’Aquila). In particolare si segnalano i distretti di Milano, Venezia e Bologna che hanno registrato le iscrizioni maggiori (oltre 529). Spicca nel Sud il distretto di L’Aquila con 216 liquidazioni iscritte. Si distinguono anche i distretti di Napoli e Bari che registrano però un numero di liquidazioni iscritte non particolarmente elevato.

 

I procedimenti pendenti all’inizio del 2023 non coincidono nel numero con quelli pendenti alla fine del 2022 in quanto: per alcune istanze si sono verificati cambiamenti di tipologia di procedimento nel corso della loro gestione; alcuni OCC hanno variato i pendenti iniziali dopo controlli sul registro delle istanze presentate; alcuni OCC hanno risposto in ritardo alla rilevazione del 2022; alcuni OCC hanno trasmesso il modello statistico nell’anno 2022, ma non hanno comunicato i dati dell’anno 2023. 

 

La serie storica della composizione percentuale delle iscrizioni totali per tipologia di procedimento conferma una lieve riduzione del ricorso alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore a vantaggio di un sempre più maggiore utilizzo della Liquidazione controllata. Ancora in riduzione il ricorso al Concordato minore come strumento di risoluzione della crisi.

 

Dato il “successo” conosciuto dalla liquidazione controllata, è senz’altro opportuno soffermarsi su detta procedura per avere una giusta comprensione della sua “fortuna”. Rispetto al 2022, si assiste ad un incremento delle sentenze di ammissione per le liquidazioni e ad una riduzione delle rinunce, probabilmente a causa di una maggiore propensione nei Tribunali alla loro ammissione e di una minore rinuncia da parte dei debitori che vedono nella liquidazione lo strumento migliore per la risoluzione dei debiti. 

Il dettaglio relativo alle liquidazioni ammesse non può essere considerato attendibile perché, solo nei casi in cui il liquidatore è interno all’OCC, l’organismo riesce ad avere un quadro abbastanza preciso dei debiti rimborsabili e delle spese di procedura. Infatti, quando il Tribunale nomina un liquidatore esterno all’OCC, per l’organismo risulta più complicato risalire alla quota di debito rimborsabile e agli importi delle spese di procedura. I dati relativi agli importi sono quindi spesso non riportati oppure rappresentano una stima ottenuta tramite informazioni (spesso incomplete) contenute nel piano di ristrutturazione. 

Inoltre, la quota di debito rimborsabile e le spese di procedura, proposte nel piano di ristrutturazione del debito al momento del deposito in Tribunale dell’istanza, possono essere variate dal liquidatore dopo il decreto di ammissione del Giudice. 139 gestori su 168, che hanno registrato liquidazioni ammesse dal Tribunale, sono stati in grado di ‘‘individuare’’ in maniera completa il dettaglio delle procedure di liquidazione ammesse. 

 

A titolo di completezza, si segnala da dicembre 2020 è stata introdotta l’Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 del Nuovo codice della crisi di impresa). La procedura, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Lo scopo della norma è offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. 

 

Questo è un rapido prospetto dei dati salienti da ultimi pubblicati dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per quanto non aggiornatissimi (i dati sull’anno 2024 sono ancora in lavorazione), queste statistiche permettono di riconoscere un trend ben definito e destinato a perpetuarsi negli anni a venire. Il successo (più o meno marcato) delle procedure in esame conferma la bontà dell’iniziativa legislativa che da diversi anni permette a chi si trovi in stato di insolvenza di sanare la propria situazione finanziaria e di tornare a giocare la propria partita nella società. Tanta fortuna è da attribuire alla pluralità delle procedure, che con la varietà dei loro presupposti coprono un arco casistico vastissimo, e alla ragionevolezza e flessibilità dei diversi OCC.

  • 19 maggio 2025
  • Nicolo Dalla_Benetta

Autore: Nicolò Dalla Benetta


Nicolò Dalla Benetta -

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