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Il decreto di espulsione è uno dei provvedimenti più incisivi che l'ordinamento italiano può adottare nei confronti di un cittadino straniero: esso non solo determina l'allontanamento coattivo dal territorio nazionale, ma produce in via accessoria un divieto di reingresso di durata decennale, con effetti dirompenti su percorsi lavorativi, relazioni familiari e progetti di vita consolidati. Eppure l'espulsione non è un automatismo irresistibile: è un provvedimento che deve rispettare presupposti di legge precisi, garantire il diritto di difesa e superare il vaglio di un giudice. Conoscere i rimedi impugnatori, i termini perentori, i vizi tipici del decreto e i più recenti orientamenti della Cassazione e dei giudici di merito è il primo passo per esercitare una difesa concreta ed efficace. Questo articolo analizza il sistema dei ricorsi avverso i decreti di espulsione, con particolare attenzione alle pronunce più recenti e alle criticità operative che chi si trova a fronteggiare un provvedimento del genere incontra nella pratica.
«Ubi ius ibi remedium»: dove c'è un diritto, c'è un rimedio. Questo antico principio romano non potrebbe trovare applicazione più urgente che nel campo dell'espulsione dello straniero, dove la posta in gioco è la permanenza sul territorio, il mantenimento dell'unità familiare, talvolta la stessa incolumità fisica di chi rischia di essere rimpatriato.
Il decreto di espulsione è un atto che l'ordinamento italiano prevede in più forme, con presupposti diversi e rimedi differenziati. Comprenderne la struttura è il primo passo per impugnarlo con successo.
Il quadro normativo di riferimento è costruito intorno al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il Testo Unico sull'Immigrazione. L'espulsione può essere ministeriale, disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, ovvero prefettizia, adottata dal Prefetto nelle ipotesi tipizzate dall'art. 13 TUI — ingresso clandestino, soggiorno irregolare, pericolosità sociale — o ancora giudiziaria, disposta dall'autorità penale come misura di sicurezza ai sensi dell'art. 235 c.p., come sanzione sostitutiva della pena o come misura alternativa alla detenzione. Ciascuna tipologia ha il suo percorso di impugnazione, e confonderle significa perdere il diritto a un esame di merito.
L'espulsione prefettizia è di gran lunga la più frequente nella pratica. Contro di essa, ai sensi dell'art. 13 comma 8 TUI e dell'art. 18 D.Lgs. 150/2011, lo straniero può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento, entro trenta giorni dalla notifica del decreto, ovvero entro sessanta giorni se lo straniero risiede all'estero. Il giudice di pace decide in camera di consiglio entro venti giorni dal deposito del ricorso, con un unico provvedimento che, ove accolga l'impugnazione, revoca il decreto con decreto motivato. La decisione non è appellabile, ma è ricorribile per cassazione.
L'espulsione ministeriale segue invece un binario diverso: il ricorso va proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale di sessanta giorni.
I vizi tipici del decreto e le criticità operative più rilevanti
Chi riceve un decreto di espulsione deve sapere che l'atto amministrativo in questione è soggetto a sindacato pieno da parte del giudice ordinario, il quale verifica non solo la sussistenza dei presupposti di legge, ma anche il rispetto delle garanzie procedimentali. Tra i vizi più frequentemente riscontrati nella prassi vi sono: la mancata o inidonea traduzione del provvedimento in lingua comprensibile allo straniero, l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione, la contestualità dell'espulsione con la notifica del diniego di permesso, la violazione del diritto all'unità familiare, la mancata valutazione della domanda di protezione pendente.
Sul profilo della traduzione, il T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, con sentenza 13 febbraio 2026 n. 254, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la mancata traduzione integrale del provvedimento nella lingua dello straniero non inficia la validità dell'atto qualora la carenza non abbia in concreto impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere le proprie difese. La stessa pronuncia ha ribadito con chiarezza che la cognizione sull'ordine di espulsione spetta al giudice ordinario, non al giudice amministrativo, il quale rimane invece competente in ordine al diniego di permesso di soggiorno.
Uno dei profili di più vivo dibattito riguarda la possibilità per l'autorità prefettizia di disporre l'espulsione contestualmente alla notifica del rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta di una facoltà introdotta con il c.d. decreto Cutro del 2023, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 12 d.P.R. 394/1999, il quale imponeva la previa indicazione di un termine per la partenza volontaria prima di procedere all'allontanamento. Su questo tema innovativo, finora poco esplorato dalla giurisprudenza, è intervenuta la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32605/2025, pubblicata il 14 dicembre 2025, che affronta per la prima volta la legittimità dell'espulsione disposta in modo contestuale alla notifica del rifiuto del titolo di soggiorno. La questione è di rilievo pratico immediato: il difensore dello straniero che riceve un provvedimento siffatto deve valutare con attenzione se la procedura seguita abbia o meno rispettato le residue garanzie procedimentali rimaste in vigore dopo la riforma.
La stessa data del 7 dicembre 2025 ha visto la Corte di Cassazione depositare due ordinanze di notevole impatto. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31883/2025, pubblicata il 7 dicembre 2025, ha cassato con rinvio la decisione del Giudice di Pace di Palermo che aveva rigettato il ricorso avverso un'espulsione ritenendo insussistente la tutela dell'unità familiare sul solo presupposto dell'assenza di figli nel nucleo. La Corte ha affermato il principio che è «errata in diritto la motivazione del Giudice di Pace che, nel convalidare l'espulsione dello straniero, ritenga insussistente il diritto all'unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza figli, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie». Si tratta di un principio che ribadisce la lettura ampia e costituzionalmente orientata della nozione di vita familiare, in linea con l'art. 8 CEDU, e che amplia significativamente lo spazio difensivo nelle impugnazioni in cui sia in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Sempre il 7 dicembre 2025, la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31888/2025 ha annullato con rinvio una sentenza di merito, rilevando l'omessa valutazione da parte del giudice di merito della circostanza — decisiva — che lo straniero avesse presentato una domanda reiterata di protezione internazionale prima che fosse adottato il decreto di espulsione. La Corte ha chiarito che la pendenza di tale domanda doveva essere valutata ai fini della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 25/2008, i quali attribuiscono allo straniero richiedente il diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda. Ne discende che, in presenza di una domanda di protezione ancora in corso di valutazione, il provvedimento espulsivo può essere privo di basi giuridiche solide.
Su questo secondo aspetto — la rilevanza della domanda di protezione ai fini dell'espellibilità — la Cassazione è tornata anche sul versante penalistico. Con sentenza n. 825/2026, depositata il 9 gennaio 2026 (Cass. pen., Sez. I), la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto l'esecuzione dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione senza tener conto della pendenza di una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di giustizia avanzata dal Pubblico Ministero e della manifestata intenzione dello straniero di accedere alla protezione internazionale, dichiarata all'Ufficio Immigrazione della Questura. La Corte ha stabilito che il tribunale non avrebbe potuto limitarsi a verificare l'assenza delle condizioni di inespellibilità di cui all'art. 19 TUI, senza valutare la posizione dello straniero alla luce dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 25/2008.
Un ulteriore profilo di rilievo pratico riguarda i termini per la proposizione del ricorso. La giurisprudenza ha elaborato un principio di garanzia fondamentale per lo straniero destinatario del decreto: ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, rileva la data di spedizione del ricorso tramite il servizio postale, non la data del suo deposito fisico in cancelleria. La ratio è chiara: sarebbe contrario al diritto di difesa — tutelato dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU — che le conseguenze di eventuali ritardi imputabili al servizio postale o alle procedure burocratiche di registrazione ricadessero sul ricorrente, privandolo del diritto all'esame di merito.
Va segnalato con attenzione anche il tema della giurisdizione, fonte frequente di errori processuali che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull'ordine di espulsione è stato ribadito dalla citata sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna del 13 febbraio 2026 n. 254: il decreto di espulsione appartiene alla cognizione del giudice ordinario, mentre il diniego di permesso di soggiorno resta in capo al giudice amministrativo. I due provvedimenti, pur spesso notificati contestualmente, seguono binari impugnatori distinti, e confonderli comporta la perdita di uno o di entrambi i rimedi.
Franz Kafka, in Il Processo, scriveva che «qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché una mattina, senza che avesse fatto nulla di male, fu arrestato»: una metafora potente della condizione di chi si trova di fronte a un apparato burocratico che decide del proprio destino senza comprenderlo appieno. Il ricorso contro l'espulsione è la risposta che l'ordinamento offre a quella solitudine: un mezzo tecnico, esigente e rapido, ma capace — se ben esercitato — di restituire voce a chi sembrava condannato al silenzio.
La difesa in questi procedimenti richiede tempestività assoluta, piena conoscenza del quadro normativo, capacità di individuare i vizi processuali e sostanziali del decreto sin dal primo esame, e competenza nella valutazione delle cause di inespellibilità previste dall'art. 19 TUI — dal divieto di refoulement verso Paesi a rischio, alla tutela della vita familiare, alla presenza di figli minori regolarmente soggiornanti.
Redazione - Staff Studio Legale MP