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Nesso causale in medicina: la prova che conta - Studio Legale MP - Verona

Come la giurisprudenza più recente ridefinisce i criteri di accertamento del nesso causale nelle cause di responsabilità medica: dal giudizio controfattuale al principio del "più probabile che non"

 

Nelle cause di malasanità, l'errore del medico non basta. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha reso sempre più rigoroso il percorso probatorio che il paziente danneggiato deve affrontare per ottenere il risarcimento: al centro di tutto vi è il nesso causale, elemento imprescindibile e spesso determinante. Capire come funziona questo accertamento, quali criteri applica il giudice e dove si concentrano le criticità operative è il primo passo per tutelare i propri diritti in modo consapevole ed efficace.

"Felix qui potuit rerum cognoscere causas" — Fortunato colui che ha potuto conoscere le cause delle cose. Così scriveva Virgilio nelle Georgiche, e la massima risuona con straordinaria attualità nelle aule dei tribunali che ogni giorno si confrontano con le cause di responsabilità medica. Il nesso causale è, precisamente, la questione delle cause: stabilire se quello che è accaduto al paziente dipenda davvero da ciò che il medico ha fatto o non ha fatto. È una domanda che sembra semplice, ma che la giurisprudenza degli ultimi mesi ha dimostrato essere, invece, il terreno più insidioso e decisivo dell'intero contenzioso sanitario.

Chi si trova a valutare un'azione legale per malpractice medica — sia che si tratti del paziente che vuole essere risarcito, sia del professionista sanitario che intende difendersi — non può prescindere dalla comprensione profonda di questo istituto. Errore medico e danno risarcibile non coincidono automaticamente: tra i due deve esistere un legame causale dimostrato, preciso, resistente al vaglio scientifico e giuridico.

Il criterio del "più probabile che non": cosa significa davvero

In ambito civile, il giudizio causale si basa sulla regola della preponderanza dell'evidenza, tecnicamente definita come il criterio del "più probabile che non". Questo principio stabilisce che per attribuire la responsabilità non è necessaria una certezza assoluta, ma è sufficiente dimostrare che è più probabile che la condotta del sanitario abbia causato il danno piuttosto che il contrario. Si tratta di uno standard probatorio esigente, ma non impossibile da raggiungere, a condizione che il caso venga costruito con rigore fin dalla fase stragiudiziale.

La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con ordinanza n. 34073 del 24 dicembre 2025 ha ribadito con fermezza questo principio. Nel caso di specie — che riguardava i familiari di un paziente deceduto presso l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, i quali sostenevano che la morte fosse riconducibile a un ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico — la Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, precisando che l'accertamento dell'imperizia medica non basta e che, senza la prova del nesso causale, viene a mancare uno degli elementi essenziali della responsabilità civile. Le indagini peritali avevano ben evidenziato che la morte sarebbe avvenuta anche in caso di intervento tempestivo: in assenza della prova causale, nessun risarcimento può essere riconosciuto.

Questa pronuncia si colloca in un orientamento ormai consolidato che, tuttavia, non va letto come una chiusura sistematica verso le ragioni del paziente. La Cassazione non afferma che il danneggiato sia privo di tutela: afferma che quella tutela è pienamente riconosciuta quando il nesso causale è adeguatamente dimostrato sul piano scientifico e giuridico. La qualità della prova, in altri termini, è tutto.

Sul versante penale, il metro è ancora più stringente. La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza n. 32359 del 1° ottobre 2025 — relativa al decesso di un paziente per peritonite settica da perforazione intestinale non diagnosticata tempestivamente — ha ribadito i confini metodologici del giudizio controfattuale in ambito omissivo. La radiologa imputata aveva contestato la sussistenza del nesso causale, denunciando che i giudici di merito avessero desunto la causalità dell'evento da un mero incremento statistico del rischio di morte. La Suprema Corte ha respinto l'impostazione statistica pura, riaffermando che in penale è necessaria una "alta probabilità logica" capace di resistere al ragionevole dubbio: grava sull'accusa la prova che, in presenza della condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale, tenendo conto non solo delle leggi scientifiche ma delle contingenze specifiche del caso concreto.

Restando in ambito civile, merita attenzione anche la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con sentenza n. 34998 del 31 dicembre 2025, pronunciata su un caso di decesso di un giovane per emorragia intestinale. In questa vicenda, il giudice del rinvio aveva ritenuto "gravemente deficitaria" una prima relazione peritale, in quanto fondata su premesse errate e affermazioni apodittiche. La Cassazione ha confermato la legittimità di tale scelta: nel processo civile, la qualità dell'analisi tecnica è fondamentale per raggiungere una verità razionalmente fondata, e una CTU superficiale o metodologicamente scorretta non può costituire la base per affermare il nesso causale. Ne discende una lezione pratica di primaria importanza: la scelta del perito di parte e la strategia di contestazione delle consulenze avversarie sono momenti cruciali dell'intera causa.

Il giudizio controfattuale e la solidarietà tra medico e struttura

Il meccanismo attraverso cui si accerta il nesso causale nelle condotte omissive — che rappresentano la maggior parte dei contenziosi sanitari — è il cosiddetto giudizio controfattuale. Il giudice deve ipotizzare mentalmente che, in luogo della condotta concretamente tenuta, il sanitario avesse adottato il comportamento corretto secondo le linee guida e i protocolli applicabili, e quindi verificare se l'evento dannoso si sarebbe comunque prodotto. Se la risposta è negativa — ovvero se la condotta doverosa avrebbe verosimilmente evitato il danno — il nesso causale è ritenuto sussistente. Se, invece, il danno si sarebbe verificato ugualmente, il nesso è escluso e con esso il risarcimento.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8 gennaio 2025 n. 547, ha ulteriormente precisato che questo giudizio controfattuale, necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche, ma anche delle contingenze significative del caso concreto e della condizione specifica del paziente: l'esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, fortemente corroborata dalle informazioni scientifiche e fattuali disponibili.

Un ulteriore profilo operativo di grande rilievo riguarda la responsabilità solidale tra medico e struttura sanitaria. La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con ordinanza n. 9055 del 10 aprile 2026, intervenuta su un caso di responsabilità sanitaria relativo a un aborto verificatosi a seguito di un intervento di amniocentesi, ha chiarito che quando due soggetti — il medico e la struttura — cagionano un danno unitario, entrambi rispondono solidalmente nei confronti del paziente ai sensi dell'art. 2055 c.c., anche se il contributo causale di ciascuno fosse stato stimato al cinquanta per cento. La rivalsa opera solo nei rapporti interni tra i coobbligati, ma il paziente danneggiato può agire indifferentemente contro l'uno o l'altro per l'intero. Questo principio, di grande importanza pratica, rafforza la posizione del danneggiato nella fase di escussione del risarcimento.

Il brocardo latino "onus probandi incumbit ei qui dicit" — l'onere della prova grava su chi afferma — sintetizza perfettamente la struttura del giudizio causale nella responsabilità medica civile. È il paziente che deve provare il collegamento tra l'errore e il danno, e farlo in modo rigoroso, scientificamente fondato, con l'ausilio di una consulenza tecnica di qualità. Questo non significa che il paziente sia lasciato solo: la giurisprudenza ha elaborato, nel corso degli anni, importanti meccanismi presuntivi e regole sull'onere probatorio che possono venire in suo soccorso, soprattutto quando la documentazione sanitaria è incompleta o lacunosa. Tuttavia, la costruzione del caso probatorio richiede competenza tecnica e legale, e non può essere affidata all'improvvisazione.

Per il paziente che ritiene di aver subito un danno da un errore medico, il percorso più efficace inizia dalla raccolta e dall'analisi critica della documentazione clinica — cartella, referti, diari infermieristici, verbali del pronto soccorso — e prosegue con una valutazione medico-legale indipendente, affidata a professionisti in grado di ricostruire la sequenza causale con rigore e di sostenere le proprie conclusioni davanti al giudice.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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