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Settembre, cinque del mattino. Una signora porta cibo ai gatti del cortile condominiale. Il vicino si lamenta perché un gatto le ha graffiato la macchina e perché i piccioni, attirati dai resti del pasto, sporcano i balconi. Qualche mese dopo, la stessa signora riceve un avviso di garanzia per getto pericoloso di cose ai sensi dell'articolo 674 del codice penale. È una storia comune, che si ripete nelle periferie di ogni città italiana — anche a Verona, dove le colonie feline comunali sono numerose e la tensione tra gattari e condomini è materia quotidiana di contenzioso.
Per anni la risposta giudiziaria a queste situazioni è stata incerta e spesso punitiva. Poi, il 17 luglio 2026, la Cass. pen., Sez. I, sent. n. 27109 del 17 luglio 2026 (ud. 12 giugno 2026, Pres. Casa, Est. Natalini, ric. Pelle) ha tracciato una linea netta, riformando la sentenza del Tribunale di Locri del 17 ottobre 2025 che aveva condannato un gattaro proprio per le condotte moleste dei felini della colonia che alimentava.
Il principio è semplice nella sua formulazione, ma denso di conseguenze pratiche: chi somministra cibo a colonie feline urbane non ha una posizione di garanzia sulle condotte degli animali e non risponde ex art. 674 c.p. per i comportamenti disturbanti o pericolosi da questi tenuti. La Corte motiva con due argomenti precisi. Primo: il gattaro non ha alcun potere giuridico di impedire le condotte degli animali. Secondo: la fonte del pericolo — il gatto randagio che graffia, sporca, aggredisce — non rientra nella sfera di signoria di chi si limita a nutrirlo. In sintesi: ad impossibilia nemo tenetur.
Cosa significa davvero "posizione di garanzia" e perché la Cassazione l'ha esclusa
La posizione di garanzia è un istituto centrale del diritto penale italiano: impone a certi soggetti l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi altrui, con conseguente responsabilità per omissione se quell'impedimento non avviene. Essa nasce, tradizionalmente, da una legge o da un contratto, e presuppone che il garante abbia un potere effettivo di controllo sulla fonte del pericolo.
Il Tribunale di Locri aveva applicato questo schema al gattaro: nutri i gatti, dunque li controlli, dunque rispondi dei danni che causano. La Cassazione smonta questo ragionamento alla radice. Il gatto randagio appartenente a una colonia felina urbana non è nella disponibilità giuridica né fattuale di chi lo nutre. Il gattaro non lo possiede, non lo detiene, non lo custodisce nel senso tecnico-giuridico del termine. La somministrazione di cibo è un atto di cura e di gestione sanitaria — spesso anzi regolamentato dai Comuni e dalle Asl — ma non costituisce quella signoria sulla cosa che fonda l'obbligo di garanzia.
Questo passaggio è il cuore della sentenza ed è quello che gli altri commentatori tendono a trattare sommariamente. Vale invece la pena soffermarsi su un rischio che la pronuncia lascia aperto e che è, nella pratica, molto concreto.
La Corte esclude la responsabilità ex art. 674 c.p. — il getto pericoloso di cose — per le condotte degli animali. Ma non esclude affatto che il gattaro risponda per le proprie condotte dirette: se somministra il cibo in modo da creare situazioni di pericolo per la circolazione, se lascia rifiuti organici che creano odori molesti, se occupa spazi comuni in modo da impedire il transito, il quadro cambia completamente. La fonte del pericolo, in quel caso, è il comportamento umano, non quello animale. E lì la posizione di garanzia non è mai stata in discussione.
Esiste poi un profilo civilistico che la sentenza penale non tocca ma che rimane integro: la responsabilità per danni ex art. 2052 c.c. (responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale) è esclusa per i gatti randagi proprio perché privi di proprietario. Ma se il Comune ha affidato formalmente la gestione di una colonia a un'associazione o a un referente nominato, il rapporto giuridico che ne deriva può fondare una responsabilità risarcitoria in sede civile per i danni cagionati dagli animali della colonia stessa. È una distinzione sottile ma essenziale.
Gli errori che il gattaro non deve commettere: dal diritto alla pratica
La sentenza n. 27109 del 2026 è una vittoria per i gestori di colonie feline, ma non è un salvacondotto. Ecco i comportamenti che espongono ancora a responsabilità, e che occorre conoscere con precisione.
Il primo errore è nutrire fuori dai siti autorizzati. Molti Comuni italiani — e il Comune di Verona non fa eccezione — hanno adottato regolamenti che individuano i punti di stazionamento e i tempi di somministrazione del cibo. Agire al di fuori di questi vincoli significa perdere la protezione che la normativa comunale offre e rischiare sanzioni amministrative. La colonia felina regolamentata è una cosa giuridicamente diversa dall'accozzaglia di gatti nutriti improvvisamente in un cortile privato.
Il secondo errore è non rimuovere i residui del pasto. Il cibo lasciato a terra attira altri animali, genera odori, può causare proliferazione di ratti. Se il danno — lamentato dal vicino o dall'ASL — deriva non dal comportamento del gatto ma dalle conseguenze igieniche della somministrazione negligente di cibo, siamo fuori dallo schema della posizione di garanzia escl usa dalla Cassazione e dentro quello della condotta omissiva del gattaro stesso.
Il terzo errore è opporsi alle sterilizzazioni. La legge 281 del 1991 e le normative regionali successive impongono che le colonie feline siano sottoposte a sterilizzazione e registrazione anagrafica a cura del Servizio Veterinario. Il gattaro che ostacola questi interventi — magari portando via gli animali prima della cattura — non solo viola obblighi di legge ma si espone a responsabilità più dirette sull'incremento incontrollato della colonia.
Il quarto errore, forse il più sottovalutato, è assumere per iscritto una posizione di responsabilità che la legge non impone. Capita che un condominio o un'associazione facciano firmare al gattaro un modulo in cui questi si dichiara "responsabile della colonia" in modo indeterminato. Quella firma può essere interpretata come fonte contrattuale di una posizione di garanzia: esattamente l'elemento che la Cassazione ha escluso in via generale ma che può essere ricostituito per via negoziale. Prima di firmare qualsiasi documento, è bene comprendere esattamente cosa si sta assumendo.
Come scriveva Rudolf von Jhering nel suo La lotta per il diritto, la tutela giuridica di un interesse non si ottiene con la norma soltanto, ma con la volontà di farla valere e di conoscerne i confini. La sentenza della Cassazione è uno strumento: conoscerlo bene significa usarlo nel modo giusto.
Vale infine un'osservazione di metodo che la pronuncia suggerisce implicitamente. Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia sui propri interessi — non è solo un brocardo elegante: è la sintesi di ciò che separa il gattaro tutelato da quello vulnerabile. Chi gestisce una colonia felina in modo documentato, rispettando i regolamenti comunali, collaborando con il Servizio Veterinario e tenendo nota delle proprie attività, costruisce una posizione giuridica difendibile. Chi agisce nell'opacità dell'abitudine e dell'improvvisazione si espone a contestazioni che nessuna sentenza della Cassazione può, da sola, scongiurare.
La responsabilità penale per i comportamenti del gatto randagio appartiene ora alla storia giudiziaria. Ma la responsabilità del gattaro — civile, amministrativa, e in certi casi ancora penale per le proprie condotte — è più viva che mai. Conoscerne i confini esatti è il primo passo per gestire una colonia felina senza incorrere in errori che la legge, diversamente dalla Cassazione, non è disposta a perdonare.
Redazione - Staff Studio Legale MP