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Responsabilità del pedone negli incidenti stradali - Studio Legale MP - Verona

La giurisprudenza dimostra che un pedone imprudente può essere corresponsabile di un incidente stradale, con risarcimento ridotto o conseguenze penali.

Si tende a pensare che il pedone abbia sempre ragione negli incidenti stradali. In effetti la legge impone agli automobilisti un rigoroso dovere di attenzione: l’art. 2054 c.c. prevede una presunzione de iure di colpa a carico del conducente che investe un pedone, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Dura lex, sed lex, verrebbe da dire: il conducente deve procedere a velocità adeguata e mantenere il pieno controllo del veicolo, assumendo di fatto un ruolo di “garante” della sicurezza altrui. Tuttavia ciò non significa che il pedone sia sempre esente da colpa. Al contrario, la normativa e i giudici richiedono anche a chi va a piedi un comportamento diligente e prudente. Chi è causa del suo mal pianga se stesso: questo antico adagio ben esprime il destino del pedone che trascuri le regole di buon senso e del Codice della Strada.

Il Codice della Strada (art. 190) impone ai pedoni di utilizzare le strisce pedonali o i sottopassaggi se presenti, e in mancanza di attraversare comunque con attenzione, senza creare pericolo. Sul piano civilistico, inoltre, l’art. 1227 c.c. stabilisce che il risarcimento dovuto alla vittima di un sinistro può essere diminuito se il suo comportamento colposo ha contribuito a causare l’evento. In altre parole, anche il pedone – pur essendo un utente debole della strada – può concorrere alla causazione dell’incidente con la propria condotta negligente. La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha ridefinito i confini di questa corresponsabilità, evidenziando casi in cui l’attraversamento imprudente del pedone comporta una riduzione del risarcimento o persino l’esclusione totale della colpa del conducente. I principi affermati mirano a bilanciare l’obbligo di diligenza di chi guida con il dovere del pedone di non esporsi a rischi irragionevoli.

Ad esempio, un’importante pronuncia di merito ha chiarito che l’investimento di un pedone può essere integralmente attribuito a quest’ultimo se la sua condotta è stata del tutto imprevedibile. Il Tribunale di Reggio Calabria (sentenza n. 1931 del 17 dicembre 2025) ha ribadito che, pur operando la presunzione di colpa a carico del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., il giudice deve valutare anche il comportamento del pedone: se il pedone ha violato gravemente le regole di prudenza – ad esempio attraversando fuori dalle strisce all’improvviso – scatta il concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. In tal caso il risarcimento viene diminuito proporzionalmente alla gravità della colpa del pedone. Nella vicenda esaminata, il pedone era sbucato in strada senza preavviso e il conducente non aveva avuto materialmente alcuna possibilità di evitarlo: di conseguenza, la colpa dell’incidente è ricaduta principalmente sul pedone stesso. Il principio generale è che solo un’condotta anomala e imprevedibile del pedone – tale da configurare un vero caso fortuito – può spezzare il nesso causale ed esonerare del tutto il conducente dalla responsabilità civile.

I confini tra colpa del conducente e colpa del pedone sono stati messi alla prova anche in situazioni meno estreme. Pensiamo al classico caso del pedone investito mentre attraversa con semaforo pedonale verde che diventa rosso durante l’attraversamento. In passato alcune decisioni avevano attribuito un concorso di colpa al pedone colto dal rosso a metà strada, sul presupposto che avrebbe dovuto attendere il verde successivo. La Cassazione è però intervenuta per correggere questo approccio. Con l’ordinanza n. 21761/2025 del 29 luglio 2025 (Sez. III Civile), la Suprema Corte ha affermato che il pedone già impegnato ad attraversare sulle strisce non può essere considerato imprudente solo perché il semaforo è ridiventato rosso mentre era in carreggiata. In quel caso concreto un pedone era stato investito da un’auto sopraggiunta a velocità sostenuta: la Corte d’Appello aveva inizialmente ritenuto il pedone corresponsabile al 50%, ma la Cassazione ha cassato tale decisione. Gli “ermellini” hanno sottolineato che l’automobilista può dirsi esente da colpa solo dimostrando che il comportamento del pedone è stato non solo imprudente, ma del tutto eccezionale e inevitabile; viceversa, finché il pedone si comporta in modo ordinario (anche se sorpreso dal rosso), resta ferma la presunzione di colpa a carico di chi guida. Nel caso in esame, l’alta velocità dell’auto e l’assenza di manovre tempestive hanno convinto la Corte che la colpa principale dovesse restare in capo al conducente, senza alcuna decurtazione del risarcimento dovuto al pedone.

Diverso è l’esito quando il pedone adotta condotte palesemente azzardate. Attraversare fuori dalle strisce, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o intenso traffico, espone il pedone a un forte rischio di essere ritenuto corresponsabile. In una pronuncia emblematica la Cassazione ha valutato il caso di un pedone investito lontano dall’attraversamento pedonale, in ore serali ma con buona visibilità, da parte di un autobus che procedeva regolarmente. Con l’ordinanza n. 26670/2025 del 3 ottobre 2025 (Sez. III Civile), la Corte ha attribuito al pedone la quota maggioritaria di responsabilità (quantificata nel 75%). I giudici hanno rimarcato che chi attraversa in mezzo alla strada, fuori dalle strisce, ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e di accertarsi con estrema attenzione che non sopraggiungano mezzi. Se il pedone viola questa regola di prudenza basilare e il conducente stava invece rispettando i limiti di velocità e le norme di circolazione, la colpa del pedone prevale nettamente. In tal senso, il pedone imprudente vedrà il proprio risarcimento drasticamente ridotto in proporzione alla sua colpa (nel caso concreto, solo un 25% dei danni è rimasto a carico del conducente).

Un ulteriore sviluppo significativo riguarda le condizioni soggettive del conducente e la loro incidenza sulla valutazione della colpa del pedone. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’automobilista in torto marcio non può tentare di liberarsi addebitando l’incidente alla sola vittima. In particolare, con l’ordinanza n. 20792/2025 del 23 luglio 2025 (Sez. III Civile), la Cassazione ha stabilito che lo stato di ebbrezza del conducente preclude la possibilità di invocare l’imprevedibilità della condotta del pedone come esimente. Nella vicenda considerata, un pedone era stato travolto nelle vicinanze di un attraversamento; i giudici di merito avevano escluso la colpa del conducente ritenendo che il passante fosse apparso all’improvviso. La verità emersa, però, è che il guidatore procedeva con un tasso alcolemico pari a circa tre volte il limite legale. La Suprema Corte ha censurato la decisione di merito, osservando che un automobilista ubriaco non può affermare di aver fatto “tutto il possibile” per evitare l’incidente, proprio perché la guida in stato di ebbrezza viola l’art. 186 Codice della Strada e riduce i riflessi e l’attenzione. In sostanza, chi si pone alla guida alterato dall’alcol non adempie ai suoi doveri di diligenza e non può imputare ogni colpa al comportamento altrui. Il principio affermato è di grande rilevanza pratica: il conducente che guida in condizioni psicofisiche compromesse risponde comunque del sinistro, anche se il pedone ha avuto una parte di imprudenza. La presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., in questi casi, diventa quasi insuperabile: l’eventuale condotta incauta del pedone potrà tuttalpiù configurare un concorso di colpa, ma non eliminare la responsabilità principale di chi guidava.

Finora abbiamo esaminato gli effetti sul piano civilistico (risarcimento del danno) delle condotte imprudenti del pedone. Ma vanno considerati anche i risvolti penali, sia dal punto di vista del conducente che da quello dello stesso pedone. La legge n. 41/2016 ha introdotto i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), aggravando le pene per chi, alla guida, provochi la morte o lesioni gravi ad altri violando le norme del Codice della Strada. Questi reati sono costruiti in genere sulla figura del conducente di un veicolo a motore (auto, moto, etc.). Tuttavia, la casistica ha mostrato che anche un pedone può venire coinvolto come autore di un reato stradale, oppure che la condotta del pedone può influire sulla responsabilità penale del conducente investitore.

Sul primo versante, è ormai accertato che anche il pedone può essere imputato per aver cagionato un sinistro con vittime. Naturalmente il pedone non sarà accusato di “omicidio stradale” in senso tecnico (reato riservato ai conducenti), ma potrà rispondere dei tradizionali reati colposi di lesioni o omicidio se la sua condotta negligente ha innescato l’evento. Una sentenza esemplare in materia è la Cass. pen., Sez. IV, n. 6803/2025 del 19 febbraio 2025, che ha visto imputato proprio un pedone. Nel caso di specie, una donna aveva attraversato una strada a senso unico di corsa, senza guardare, finendo per urtare un ciclista in transito. Nell’impatto il ciclista era caduto rovinosamente, riportando la frattura scomposta dell’omero e altre gravi lesioni. Ebbene, i giudici hanno ritenuto la pedone colpevole del reato di lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.), confermando la condanna inflittale in appello. Inutile per la difesa è stato sostenere che un pedone ha diritto di attraversare in città anche in ore di traffico: ciò è vero solo entro i limiti della comune prudenza. Attraversare all’improvviso e senza precauzioni integra una violazione delle norme di cautela (art. 190 CdS) tale da rendere il pedone responsabile penalmente delle conseguenze del suo gesto. Questa pronuncia, oltre a punire giustamente un comportamento pericoloso, lancia un messaggio chiaro: le norme sulla circolazione riguardano tutti gli utenti, anche chi va a piedi, e non esistono immunità solo perché si è pedoni. Se la condotta è tanto sconsiderata da causare danni ad altri, il pedone ne risponderà come qualsiasi altro soggetto.

Sul secondo versante, va verificato in che modo la colpa del pedone influisca sulla posizione penale del conducente che lo investe. In ambito penale vige il principio dell’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio e del “in dubio pro reo”: l’imputato (in questo caso il conducente) va assolto se non vi è certezza che la sua condotta sia stata causa del sinistro o se l’evento appariva imprevedibile. Ciò significa che nei procedimenti per omicidio stradale o lesioni il giudice deve valutare con estrema attenzione il comportamento della vittima quando si tratta di pedoni. Se il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile al punto da costituire la sola causa dell’incidente, il conducente non può essere dichiarato colpevole. La Cassazione penale ha più volte affermato che l’automobilista non risponde penalmente quando nemmeno il guidatore più attento avrebbe potuto evitare l’impatto. Ad esempio, se un pedone sbuca di corsa da dietro un’auto in sosta a pochi metri dal veicolo sopraggiungente, l’evento viene considerato abnorme e inevitabile: in tal caso la responsabilità penale del conducente è esclusa per difetto di colpa e di nesso causale (in termini tecnici si parla di caso fortuito quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento).

Tuttavia, al di fuori di queste ipotesi limite, la semplice imprudenza del pedone non basta a scagionare il conducente investitore in un processo penale. Una sentenza recente della Cassazione lo ha sottolineato chiaramente: “Il concorso di colpa del pedone non esclude la responsabilità del conducente se l’evento era evitabile”. In concreto, la Cass. pen., Sez. IV, n. 36958/2025 del 13 novembre 2025 ha confermato la condanna per omicidio stradale a carico di un automobilista, nonostante il pedone investito avesse attraversato col semaforo rosso. I giudici hanno ritenuto che, pur in presenza di una violazione del pedone, l’incidente fosse evitabile moderando la velocità e prestando maggiore attenzione: elementi che hanno fatto propendere per la colpa (sia pure non esclusiva) del conducente. In sintesi, la violazione da parte del pedone delle norme (ad esempio passare col rosso o fuori dalle strisce) non libera automaticamente il conducente dalla responsabilità penale se rimane la possibilità che, guidando con prudenza, l’investimento potesse essere scongiurato. Anche in sede penale, quindi, viene richiesto al guidatore un elevato standard di diligenza: la presenza di pedoni sulla strada è un eveniente prevedibile e chi conduce un veicolo deve essere pronto a reagire, rallentando in prossimità degli attraversamenti e mantenendo il controllo del mezzo. Solo laddove la condotta del pedone configuri un fattore totalmente eccezionale e imprevedibile si potrà escludere la colpa del conducente, applicando appieno il principio di affidamento in favore di quest’ultimo.

In conclusione, essere pedoni non significa avere sempre ragione. La tutela che l’ordinamento riconosce ai soggetti più deboli della circolazione stradale resta forte – basti pensare che sulle strisce pedonali il pedone ha sempre la precedenza e il conducente ha l’obbligo assoluto di fermarsi –, ma non è incondizionata. Chi attraversa la strada è tenuto a rispettare le regole e a usare prudenza: in caso contrario, rischia di vedersi attribuire una parte di colpa per l’incidente che lo ha coinvolto. Le pronunce degli anni 2025 e 2026 confermano un orientamento ormai chiaro: il pedone distratto, frettoloso o indisciplinato può andare incontro a conseguenze sfavorevoli, sia sul piano del risarcimento (che potrà essere ridotto o persino negato in situazioni estreme) sia, talvolta, sul piano penale. È dunque fondamentale che ogni utente della strada – automobilista, ciclista o pedone – abbia ben presente i propri doveri. Dal punto di vista pratico, ogni caso concreto verrà valutato considerando tutte le circostanze: la velocità e le condizioni di guida, il luogo dell’impatto, la visibilità, il comportamento del pedone, l’eventuale presenza di prove video o testimonianze. Solo alla luce di tutti questi elementi il giudice potrà stabilire con equilibrio le responsabilità. Per le vittime pedoni, conoscere questi principi consente di comprendere meglio quali diritti al risarcimento possono far valere; per i conducenti, essere consapevoli delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali significa potersi difendere in modo più efficace quando l’incidente sembra veramente inevitabile. In ogni caso, la regola aurea resta quella della prudenza reciproca: il rispetto delle norme e l’attenzione di tutti possono prevenire il verificarsi di tragedie sulla strada.

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  • 09 marzo 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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